CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettore. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti e accettati. 13.2 I Prodotti devono essere consegnati alla data e nel luogo concordata per la consegna negli Ordini e/o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima di tale data e si riserva la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna. 13.3 Non sono consentite consegne parziali, salvo approvazione scritta da parte dell’Acquirente. Il Fornitore sarà responsabile per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodotti. 13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del Fornitore. 13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 1. La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettorefornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna dei Servizi di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resiesaustivo, ricevuti quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e accettatidi missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
13.2 3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Buoni Acquisto entro e non oltre la Data di Consegna.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Prodotti devono Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati alla esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima.
6. All’atto della consegna dei Buoni Acquisto il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con il corrispondente Punto Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e nel luogo concordata per valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Per la consegna negli Ordini dei Buoni Acquisto, il Fornitore potrà avvalersi di canali distributivi propri e/o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima terzi; in ogni caso il Fornitore accetta di tale data essere rappresentato dal personale che effettuerà la consegna e si riserva la facoltà che sottoscriverà, unitamente al referente dell’Amministrazione Contraente indicato nell’ordinativo di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o Fornitura, il verbale di addebitare a quest’ultimo le spese consegna di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi cui al periodo di anticipata consegnaprecedente comma 6.
13.3 Non sono consentite consegne parziali8. Qualora non sorga contestazione alla consegna, salvo approvazione scritta la data del verbale di consegna ha valore di Data di Accettazione della fornitura.
9. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità di Carburante per Autotrazione indicata sulla colonnina erogatrice. In ogni caso, ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte dell’Acquirentedegli Uffici metrici delle C.C.I.A.A. ai sensi della D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Il Fornitore sarà responsabile Peraltro, ai sensi del citato D.M. ed in applicazione dell’art. 8 delle Condizioni Generali, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A. possono richiedere verifiche, ove ritenute necessarie, agli Uffici metrici competenti per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodottiterritorio.
13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta10. Su richiesta del Fornitore, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o restituirli a spese del FornitoreConsip S.p.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al Fornitore modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche Vigilanza sui contratti pubblici) .. Il certificato verrà emesso solo a seguito della denuncia di non conformità o vizi verifica, da parte del proprio clientedell'Amministrazione contraente, ogni proprio diritto ai sensi dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali prescrizioni contrattuali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitoredella normativa vigente.
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CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 1. La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettorefornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna dei Servizi di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resiesaustivo, ricevuti quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e accettatidi missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
13.2 3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Buoni Acquisto entro e non oltre il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Prodotti devono Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati alla esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima.
6. All’atto della consegna dei Buoni Acquisto il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con la corrispondente Unità Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e nel luogo concordata per valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Per la consegna negli Ordini dei Buoni Acquisto, il Fornitore potrà avvalersi di canali distributivi propri e/o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima terzi; in ogni caso il Fornitore accetta di tale data essere rappresentato dal personale che effettuerà la consegna e si riserva la facoltà che sottoscriverà, unitamente al referente dell’Amministrazione Contraente indicato nell’ordinativo di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o Fornitura, il verbale di addebitare a quest’ultimo le spese consegna di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi cui al periodo di anticipata consegnaprecedente comma 6.
13.3 Non sono consentite consegne parziali8. Qualora non sorga contestazione alla consegna, salvo approvazione scritta la data del verbale di consegna ha valore di Data di Accettazione della fornitura.
9. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità di Carburante per Autotrazione indicata sulla colonnina erogatrice. In ogni caso, ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte dell’Acquirentedegli Uffici metrici delle C.C.I.A.A. ai sensi della D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Peraltro, ai sensi del citato D.M. ed in applicazione dell’art. 8 delle Condizioni Generali, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A. possono richiedere verifiche, ove ritenute necessarie, agli Uffici metrici competenti per territorio.
10. Nel caso in cui i Buoni Acquisto forniti abbiano una validità iniziale inferiore ai n. n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla effettiva data di consegna, ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera b), le Amministrazioni Contraenti avranno tempo n. 6 (sei) mesi dalla data di scadenza originaria per richiedere al Fornitore la sostituzione dei Buoni Acquisto scaduti. Il Fornitore sarà responsabile si obbliga a ritirare e a sostituire, xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, i suddetti Buoni Acquisto scaduti con altrettanti Buoni Acquisto del medesimo importo e della medesima tipologia di quelli scaduti e non utilizzati e con una durata non inferiore a n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla originaria data di scadenza; resta inteso che il Fornitore medesimo non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodottii Buoni Acquisto ritirati e sostituiti rispetto all’importo già pagato per i Buoni Acquisto scaduti e che è facoltà del Fornitore accettare richieste di sostituzione pervenute oltre il suddetto termine di sei mesi.
13.4 Non è consentita la consegna 11. In ogni caso, il Fornitore ha l’obbligo, entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza originaria del Buono Acquisto, di una quantità superiore rispetto dare adeguata pubblicità a quella richiestatutte le Amministrazioni Contraenti, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto sui termini di stoccarli, assicurarli e/sostituzione del Buono Acquisto medesimo o restituirli a spese del Fornitoredella relativa proroga della validità.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
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CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 La Le consegne, anche parziali, devono avvenire entro i termini indicati nel Contratto. Se non indicati, devono avvenire entro il Termine di Completamento che decorre dalla Data di Esecuzione. In nessun caso, incluso il caso di controversie tra le Parti, l'Appaltatore potrà derogare i termini indicati nel Contratto, fatto salvo quanto di seguito indicato. L'Appaltatore comunica tempestivamente ad ENEL la data effettiva di consegna, totale o parziale, dell’Oggetto del Contratto e contestualmente richiede l'indicazione della Data di Accettazione Provvisoria, ovvero comunica eventuali circostanze che abbiano causato o possano causare un ritardo rispetto agli stessi, indicando la nuova data di consegna dei Prodotti non prevista, da confermarsi successivamente con specifica comunicazione ad ENEL. L'Appaltatore si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti impegna a rimediare a proprie spese e accettati dall'Acquirentecarico ad eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali, indipendentemente anche se giustificati. ENEL indica all'Appaltatore la Data di Accettazione Provvisoria entro trenta (30) giorni dalla consegna al vettorericezione della comunicazione di cui all’art. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti 9.4.4. delle CG. Alla Data di Accettazione Provvisoria ENEL incontrerà il Rappresentante dell'Appaltatore per espletare le attività di cui all’art. 9.5delle CG di seguito indicata (“Riunione di Accettazione Provvisoria”). Materiali e accettati.
13.2 attrezzature. I Prodotti devono materiali e le attrezzature dovranno essere consegnati alla data e nel luogo concordata previsto nel Contratto. L’Appaltatore è responsabile del trasporto fino a destinazione, incluse eventuali attività di sdoganamento, e lo scarico, salvo quanto diversamente disposto nel Contratto, in conformità a quanto previsto all’art. 20 delle CG. L'Appaltatore ove necessario, si impegna ad ottenere dalle autorità competenti i necessari permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni, anche doganali, o la scorta della polizia per la il trasporto dei materiali e a sostenere tutti i costi connessi e correlati (es. per deviazione del traffico, rinforzo di ponti, segnaletica ecc.). Tutti i materiali e le attrezzature saranno opportunamente contrassegnati, accompagnati da informazioni adeguate ed etichettati per agevolarne l'accettazione una volta giunti a destinazione, e corredati da una bolla di consegna negli Ordini contenente le informazioni specificate nel Contratto. Dopo aver ricevuto i materiali o le attrezzature, ENEL rilascia il Documento di Accettazione Provvisoria ovvero, in mancanza di Collaudi e/o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente)controlli finali, ENEL approva la bolla di consegna specificata all’art. L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima di tale data e si riserva la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
13.3 Non sono consentite consegne parziali, salvo approvazione scritta da parte dell’Acquirente9.5.5. Il Fornitore sarà responsabile per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodotti.
13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del Fornitore.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.CG.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 La consegna 3.1. Ascom si adopera con ragionevole impegno a rispettare le tempistiche definite nell'Accordo, a condizione che il Cliente rispetti i suoi obblighi contrattuali. Il Cliente deve in particolare rispettare le condizioni di pagamento e tutti gli altri obblighi preliminari (ad esempio, collaborare con Ascom, rispondere prontamente a qualsiasi richiesta di Ascom necessaria ai fini dell’esecuzione dell’Accordo, ottenere e mantenere tutti i permessi e le licenze necessarie, ecc.).
3.2. Ascom può effettuare consegne parziali se non è irragionevole per il Cliente.
3.3. Il Cliente deve ispezionare i Prodotti senza indebito ritardo dopo il ricevimento o l’installazione. I difetti possono essere dichiarati per iscritto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento o dall'installazione dei Prodotti, altrimenti i Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti sono considerati accettati ("Accettazione"). I difetti occulti devono essere notificati senza indebito ritardo e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettorecomunque entro otto giorni dal momento della scoperta fermo in ogni caso il periodo di garanzia previsto dal seguente Articolo 7.
3.4. Se viene concordata un'Accettazione formale prima dell'Accettazione viene effettuato un collaudo congiunto. Ascom inviterà il Cliente a partecipare in tempo utile. La consegna documentazione dei Servizi test e dei relativi risultati sono conservati e firmati da tutte le Parti interessate. Se il Cliente rifiuta, per motivi non si considera completa fintantoché detti Servizi imputabili ad Ascom, di collaborare alla realizzazione dell'Accettazione, Ascom può concedere un periodo di tolleranza di 10 giorni lavorativi. Se l'Accettazione non siano stati resiavviene entro questo periodo, ricevuti il protocollo di test di accettazione fornito da Ascom sarà ritenuto completo e accettatisufficiente per consentire al Cliente di accertare se i Prodotti soddisfano le specifiche.
13.2 I Prodotti devono essere consegnati alla data e nel luogo concordata 3.5. Se le prestazioni di Xxxxx subiscono un ritardo per qualsiasi causa al di fuori del suo ragionevole controllo (indipendentemente dal fatto che la consegna negli Ordini e/causa fosse prevedibile), incluse, a mero titolo di esempio, cause di forza maggiore, catastrofi naturali, incidenti, scioperi, attacchi informatici o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo terroristici, mancanza delle fonti usuali di ritirare i Prodotti prima approvvigionamento, o a causa di tale data e si riserva la facoltà atti o richieste del governo, allora il tempo a disposizione di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegnaAscom per adempiere alle proprie obbligazioni sarà ragionevolmente esteso.
13.3 Non sono consentite consegne parziali, salvo approvazione scritta da parte dell’Acquirente. Il Fornitore sarà responsabile per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodotti.
13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del Fornitore.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 La 9.4.1 Le consegne, anche parziali, devono avvenire entro i termini indicati nel Contratto. Se non indicati, devono avvenire entro il Termine di Completamento che decorre dalla Data di Esecuzione. In nessun caso, incluso il caso di controversie tra le Parti, l'Appaltatore potrà derogare i termini indicati nel Contratto, fatto salvo quanto di seguito indicato.
9.4.2 ENEL ha diritto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, di posticipare i termini contrattuali di consegna ovvero il Termine di Completamento. In caso di fornitura, se non diversamente previsto nel Contratto, l’Appaltatore può fatturare la fornitura previa registrazione dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirentemateriali in conto deposito, indipendentemente dalla consegna al vettore. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti e accettatitramite invio di un’apposita comunicazione.
13.2 I Prodotti devono essere consegnati alla data e nel luogo concordata per la consegna negli Ordini e/9.4.3 L'Appaltatore ha diritto ad anticipare i termini contrattuali di consegna, ovvero il Termine di Completamento previo esplicito consenso di ENEL, a cui non corrisponde un anticipo del pagamento del Prezzo, integrale o Contratti (parziale, da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo parte di ritirare i Prodotti prima di tale data e si riserva la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegnaENEL.
13.3 Non sono consentite consegne parziali9.4.4 L'Appaltatore comunica tempestivamente ad ENEL la data effettiva di consegna, salvo approvazione scritta totale o parziale, dell’Oggetto del Contratto e contestualmente richiede l'indicazione della Data di Accettazione Provvisoria, ovvero comunica eventuali circostanze che abbiano causato o possano causare un ritardo rispetto agli stessi, indicando la nuova data di consegna prevista, da parte dell’Acquirenteconfermarsi successivamente con specifica comunicazione ad ENEL. Il Fornitore sarà responsabile L'Appaltatore si impegna a rimediare a proprie spese e carico ad eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali, anche se giustificati.
9.4.5 ENEL indica all'Appaltatore la Data di Accettazione Provvisoria entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 9.4.4. delle CG. Alla Data di Accettazione Provvisoria ENEL incontrerà il Rappresentante dell'Appaltatore per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodottiespletare le attività di cui all’art. 9.5delle CG di seguito indicata (“Riunione di Accettazione Provvisoria”).
13.4 Non è consentita 9.4.6 Solo alla scadenza del Periodo di Garanzia, l'Appaltatore ha diritto a richiedere l'Accettazione Finale. ENEL indica all'Appaltatore la consegna Data di una quantità superiore rispetto a quella Accettazione Finale entro trenta (30) giorni dalla predetta richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile Alla Data di Accettazione Finale ENEL e i Rappresentanti dell'Appaltatore si riuniscono per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto procedere formalizzare l’Accettazione Finale (“Riunione di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del FornitoreAccettazione Finale”).
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
CONSEGNA E ACCETTAZIONE. 13.1 1. La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettorefornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Servizi Buoni Acquisto entro e non oltre la Data di Consegna.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima e dovranno essere accompagnati da un documento nel quale dovranno essere indicati la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; indicazione se i Buoni sono attivi e quindi immediatamente spendibili oppure da attivare secondo quanto riportato al successivo comma 6.
6. Nel caso di Xxxxx Acquisto già attivi e quindi immediatamente spendibili, all’atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con il corrispondente Punto Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Nel caso di Xxxxx Acquisto non attivi al momento della consegna, l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, il corrispondente Punto Ordinante, entro 10 giorni lavorativi dalla data effettiva di consegna, provvederà a verificare che i Buoni consegnati siano conformi, in quantità e qualità, con quanto indicato nell’Ordinativo di Fornitura ed a comunicare al Fornitore l’accettazione della fornitura; spirato detto termine, la fornitura si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resiconsidererà comunque accettata. Il Fornitore, ricevuti e entro n° 2 (due) giorni lavorativi dalla data di accettazione, provvederà ad attivare i Xxxxx Acquisto accettati.
13.2 I Prodotti devono essere consegnati alla 8. Nel caso di Buoni Acquisto ricaricabili a cura dell’Amministrazione Contraente di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore, xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni lavorativi decorrenti dalla data e nel luogo concordata di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura deve provvedere ad incrementare il conto/borsellino elettronico intestato all’Amministrazione Contraente per la consegna negli Ordini un importo pari all’importo nominale ordinato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o Contratti di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’AcquirenteCEF). L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima di tale data e si riserva la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi , coerentemente al periodo di anticipata consegna.
13.3 Non sono consentite consegne parziali, salvo approvazione scritta da parte dell’Acquirentemodello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Fornitore sarà responsabile per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodotti.
13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del Fornitore.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche certificato verrà emesso solo a seguito della denuncia di non conformità o vizi verifica, da parte del proprio clientedell'Amministrazione contraente, ogni proprio diritto ai sensi dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali prescrizioni contrattuali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitoredella normativa vigente.
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