LOTTO 1 CIG 57932282FB - LOTTO 3 CIG 57932472A9
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 1 CIG 57932282FB - LOTTO 3 CIG 57932472A9
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
TotalErg S.p.A., sede legale in Xxxx, Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxx 00, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’ importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’ importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo
della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in
n. 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 11/06/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-111 del 12/06/2014 (di seguito, la “Gara”);
h) che la lex specialis di gara stabiliva che ciascun concorrente potesse presentare offerta anche per tutti e 3 i lotti, ma con il limite di potersene aggiudicare soltanto uno secondo l’ordine stabilito nel Disciplinare di gara;
i) che nel caso in cui due concorrenti già aggiudicatari di un lotto ciascuno, secondo l’ordine stabilito nel Disciplinare di gara, fossero gli unici ad aver presentato sul rimanente terzo lotto un’offerta valida, quest’ultimo sarebbe stato aggiudicato al concorrente risultato primo in graduatoria;
j) che altresì la lex specialis di gara prevedeva, sul presupposto di diversi aggiudicatari, uno per ciascun lotto, e quindi di applicazione di sconti differenti, che l’Amministrazione ordinante - per Ordinativi di Fornitura di Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiore a euro 40.000,00 - avrebbe dovuto acquistare ripartendo l’importo complessivo sulle tre Convenzioni, e quindi avrebbe dovuto inviare n. 3 (tre) Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto, nel rispetto delle percentuali stabilite, nel Disciplinare di gara, per ciascun lotto;
k) che nel caso di specie, essendosi avverata in parte la condizione di cui alla precedente lettera j), e quindi, di un aggiudicatario di due dei tre lotti - nello specifico del Lotto 1 e del Lotto 3 - che tuttavia ha offerto i medesimi sconti su entrambi i lotti, ciascuna Amministrazione, per Ordinativi di Fornitura di Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiore a euro 40.000,00, potrà liberamente emettere Ordinativi di Fornitura a valere sul Lotto 2 e su uno ovvero su entrambi i rimanenti Lotti 1 e 3, secondo le percentuali di cui all’Art. 4 della presente Convenzione;
l) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e 3 della Gara di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per
una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed aventi n DE0619341 e Repertorio n 616006292 per un importo di Euro 2.626.238,00= (duemilioniseicentoventiseimiladuecentotrentotto/00) per il Lotto 1 e n DE0619340 e Repertorio n 616006291 per un importo di Euro 1.167.217,00= (unmilionecentosessantasettemiladuecentodiciassette/00) per il Lotto 3, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
o) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip
S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
p) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
q) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicatario dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Importo Massimo: l’importo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari ad Euro 135.000.000,00= centotrentacinquemilioni/00) e per il Lotto 3 pari ad Euro 60.000.000,00= (sessantamilioni/00) determinato in ragione del valore nominale complessivo dei Buoni Acquisto forniti;
h) Buono Acquisto: documento, avente le caratteristiche di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
i) Carburante per Autotrazione: benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (Norma E.N. 590);
j) Data di Consegna: termine massimo per la consegna dei Buoni Acquisto da parte del Fornitore, fissato in n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
k) Luogo di Consegna: la sede o l’ufficio delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordinativo di Fornitura, ove devono essere consegnati, nel termine previsto, i Buoni Acquisto oggetto della fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti
di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’Importo Xxxxxxx, per il raggiungimento del quale si terrà conto esclusivamente del valore nominale dei Buoni Acquisto forniti.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
5. Il Fornitore è consapevole che la suddivisione in Lotti è in ragione dell’importo nominale richiesto dall’Amministrazione che intende approvvigionarsi di Buoni Acquisto di carburante, secondo le seguenti regole:
a) per approvvigionamenti di Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiori ad Euro 40.000,00= (quarantamila/00), l’Amministrazione Contraente dovrà approvvigionarsi dei Buoni Acquisto di tutti i Lotti ovvero, per quanto in premessa alla lettera k), dei Buoni Acquisto del Lotto 2 e del Lotto 1 o del Lotto 2;
infatti, l’Amministrazione dovrà inviare tre Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto, ripartendo l’importo complessivo secondo le seguenti percentuali:
45% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 35% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2; 20% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3. ovvero
l’Amministrazione dovrà inviare due Ordinativi di Fornitura, uno per il Lotto 2 e uno per il Lotto 1 o per il Lotto 3, ripartendo l’importo complessivo secondo le seguenti percentuali:
65% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1 o per il Lotto 3; 35% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2.
Peraltro:
(i) in caso di esaurimento del Lotto 1 ., l’Amministrazione Contraente dovrà inviare due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
64% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2; 36% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.
(ii) in caso di esaurimento del Lotto 2 ., l’Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
69% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 31% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3. ovvero
100% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1 o per il Lotto 3;
(iii) in caso di esaurimento del Lotto 3 ., l’Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
56% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 44% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2.
(iv) in caso di esaurimento di due Lotti ., l’Amministrazione contraente invierà un unico Ordinativo di fornitura al Fornitore aggiudicatario del Lotto disponibile.
b) nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti intendessero approvvigionarsi di Carburante per Autotrazione mediante utilizzo di Buoni Acquisto per un importo nominale inferiore ad Euro 40.000,00= (quarantamilamila/00), l’Amministrazione Contraente invierà un unico Ordinativo di Fornitura al fornitore del Lotto che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più opportuno.
6. Il Fornitore ha facoltà di non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura relativi a Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00= (cinquemila/00).
7. Le Amministrazioni Contraenti non potranno emettere un numero superiore a n. 5 (cinque) Ordinativi di Fornitura nell’arco temporale di un anno; tuttavia, resta salva la facoltà del Fornitore di accettare e quindi dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura eccedenti tale limite.
8. L’erogazione del Carburante per Autotrazione in favore delle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei Buoni Acquisto presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore, il cui elenco è rappresentato nell’Allegato “B”.
9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Xxxxxxx fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 04/06/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, fino al raggiungimento dello stesso.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’ Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire, anche ai sensi dell’art. 1381 cod.civ., che il Carburante per Autotrazione fornito mediante i Buoni Acquisto ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico–chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del Carburante per Autotrazione erogato, salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa;
b) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, della consistenza numerica dei punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione;
c) comunicare periodicamente a Consip S.p.A. la distribuzione e l’ubicazione dei predetti punti vendita stradali e autostradali per l’utilizzo dei Buoni Acquisto all’interno del territorio italiano;
d) comunicare a Consip S.p.A., anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione.
2. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza
assicurativa ex art. 17, comma 2 dell’Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, vista la natura dell’oggetto del presente appalto, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
ARTICOLO 7
CONSEGNA E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Buoni Acquisto entro e non oltre la Data di Consegna.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima.
6. All’atto della consegna dei Buoni Acquisto il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con il corrispondente Punto Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Per la consegna dei Buoni Acquisto, il Fornitore potrà avvalersi di canali distributivi propri e/o di terzi; in ogni caso il Fornitore accetta di essere rappresentato dal personale che effettuerà la consegna e che sottoscriverà, unitamente al referente dell’Amministrazione Contraente indicato nell’ordinativo di Fornitura, il verbale di consegna di cui al precedente comma 6.
8. Qualora non sorga contestazione alla consegna, la data del verbale di consegna ha valore di Data di Accettazione della fornitura.
9. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità di Carburante per Autotrazione indicata sulla colonnina erogatrice. In ogni caso, ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle C.C.I.A.A. ai sensi della D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Peraltro, ai sensi del citato D.M. ed in applicazione dell’art. 8 delle Condizioni Generali, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A. possono richiedere verifiche, ove ritenute necessarie, agli Uffici metrici competenti per territorio.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) .. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
a) Call Center, secondo le modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all’appendice al Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell’Offerta Economica così come specificato al successivo comma 4.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia
previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per entrambi i lotti 1 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall’Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla
C.C.I.A.A. di Milano:
• relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio );
• indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - “Rilevazione quindicinale” (periodo di rilevazione più recente);
• “disponibile” alla data di ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna “Rilevazione quindicinale” sono considerati “disponibili” dal lunedì successivo alla data della “Rilevazione quindicinale” medesima.
Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo comprensivo di IVA ed accise pari a:
n × A ×(C − S )
B
dove :
n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto; A = valore nominale del Buono Acquisto;
B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) “disponibile” alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;
C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;
S = sconto fisso di Euro 0,07198 comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall’Offerta Economica.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni
contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di
sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/litro 0,001 al netto di IVA ed Accise.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/litro 0,001 al netto di IVA ed Accise.
ARTICOLO 10 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera j), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della Convenzione, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Ferma restando l’ipotesi di risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali, qualora il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per la diminuzione della consistenza numerica di ciascuna unità di punti vendita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8 e/o all’Appendice del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro
1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
7. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 18/03/2015 dalla Atradius Credit Insurance
N.V. ed aventi n DE0619341 e Repertorio n 616006292 per un importo di Euro 2.626.238,00= (duemilioniseicentoventiseimiladuecentotrentotto/00) per il Lotto 1 e n DE0619340 e Repertorio n 616006291 per un importo di Euro 1.167.217,00= (unmilionecentosessantasettemiladuecentodiciassette/00) per il Lotto 3, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da
parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione la violazione degli obblighi di cui al successivo articolo 15.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) . nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si rappresenta, altresì, che il Fornitore potrà procedere alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione e nei reports specifici contenenti l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento entro 85 giorni solari decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo - avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.
Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto
a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip
S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata
che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto. Roma, lì 04/06/2015
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Xxxxxxxx XX0
Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017
C.F.: SPNCLD57S11H501F
Certificatore: CNS - Carta Nazionale dei Servizi
Validità dal 05/07/2013 al 23/06/2016
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale).
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso);
Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 04/06/2015
IL FORNITORE
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx C.F.: SPNCLD57S11H501F
Certificatore: CNS - Carta Nazionale dei Servizi
Validità dal 05/07/2013 al 23/06/2016