LOTTO 1 CIG 38012624A2, LOTTO 2 CIG 380133835A, LOTTO 3 CIG 38013816D5 TRA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 1 CIG 38012624A2, LOTTO 2 CIG 380133835A, LOTTO 3 CIG 38013816D5
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2012 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 4.005.358.876=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA 00905811006, domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede legale, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti da procura per atto Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx di Roma in data 16 novembre 2012, Rep. n. 63553 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO
9001:2008
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28.12.2011 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della
sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 17.02.2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 33 del 17.02.2012 (di seguito, la “Gara”);
h) la Gara di cui sopra era strutturata in modo tale da consentire a ciascun concorrente di presentare un’offerta anche per tutti e 3 i lotti, ma con il limite di potersene aggiudicare soltanto uno secondo l’ordine stabilito nel Disciplinare di gara;
i) inoltre la lex specialis di gara prevedeva, sul presupposto di diversi aggiudicatari, uno per ciascun lotto, e quindi di applicazione di sconti differenti, che l’Amministrazione ordinante - per Ordinativi di Fornitura di Buoni acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiore a euro 25.000,00 - avrebbe dovuto acquistare ripartendo l’importo complessivo sulle tre Convenzioni, e quindi avrebbe dovuto inviare n. 3 (tre) Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto, nel rispetto delle percentuali stabilite, nel Disciplinare di gara, per ciascun lotto;
j) nella suddetta Gara si prevedeva, altresì, che in caso di presentazione di un’unica offerta valida per i 3 (tre) lotti solo da un parte di un concorrente, quest’ultimo avrebbe avuto il diritto di aggiudicarseli tutti, senza alcun limite;
k) essendosi verificato, nel caso di specie, l’ipotesi di cui alla precedente lettera j), ossia di un unico concorrente offerente e, quindi, di un unico aggiudicatario di tutti e tre i lotti, il quale ha inoltre offerto i medesimi sconti su tutti i tre i lotti, la presente Convenzione relativa al Lotto 1, così come le altre Convenzioni relative ai Lotti 2 e 3, avranno il medesimo contenuto e ciascuna Amministrazione potrà liberamente emettere Ordinativi di Fornitura – anche pari o superiori a euro 25.000,00 - a valere su una delle tre predette Convenzioni, tutte stipulate ed attive, senza dover rispettare le percentuali di acquisto indicate nel Disciplinare di gara;
l) che, pertanto, il Fornitore, risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2 e 3 della Gara di cui sopra, ha, per l’effetto, espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per
una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla BNL S.p.A. ed aventi n 145544/J per un importo di Euro 2.028.562,00= (duemilioniventottomilacinquecentosessantadue/00) per il Lotto 1, n 145549/A per un importo di Euro 1.577.770,00= (unmilionecinquecentosettantasettemilasettecentosettanta/00) per il Lotto 2, n 145547/M per un importo di Euro 901.583,00= (novecentounomilacinquecentoottantatre/00) per il Lotto 3, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
o) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
p) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
q) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore comprensiva dell’Elenco dei Punti Vendita), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore e Dichiarazione di sconto aggiuntivo), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura), l’Allegato “E” (Condizioni Generali).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Importo Massimo: l’importo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari ad Euro 90.000.000,00= (novantamilioni/00), per il Lotto 2 pari ad Euro 70.000.000,00= (settantamilioni/00), per il Lotto 3 pari ad Euro 40.000.000,00= (quarantamilioni/00), determinato in ragione del valore nominale complessivo dei Buoni Acquisto forniti.
h) Buono Acquisto: documento, avente le caratteristiche di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico, rappresentativo dell’impegno del Fornitore alla prestazione, in favore del portatore del medesimo documento, del rifornimento presso i Punti Vendita abilitati dal Fornitore di Carburante per Autotrazione per un importo pari al valore nominale, quindi quale strumento di pagamento per la fornitura di Carburante per Autotrazione;
i) Carburante per Autotrazione: benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (Norma E.N. 590);
j) Data di Consegna: termine massimo per la consegna dei Buoni Acquisto da parte del Fornitore, fissato in n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile;
k) Luogo di Consegna: la sede o l’ufficio delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordinativo di Fornitura, ove devono essere consegnati, nel termine previsto, i Buoni Acquisto oggetto della fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Xxxxxx S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato
Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’Importo Xxxxxxx, per il raggiungimento del quale si terrà conto esclusivamente del valore nominale dei Buoni Acquisto forniti.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna: i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e- Procurement; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare la fornitura oggetto della presente Convenzione.
4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
5. Il Fornitore è consapevole che l’Amministrazione Contraente potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, da uno o più dei tre Lotti dei quali il medesimo Fornitore è risultato aggiudicatario.
6. Il Fornitore ha facoltà di non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura relativi a Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00= (cinquemila/00).
7. Le Amministrazioni Contraenti, per ciascun Lotto, non potranno emettere un numero superiore a n. 5 (cinque) Ordinativi di Fornitura nell’arco temporale di un anno; tuttavia, resta salva la facoltà del Fornitore di accettare e quindi dare
esecuzione agli Ordinativi di Fornitura eccedenti tale limite.
8. L’erogazione del Carburante per Autotrazione in favore delle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei Buoni Acquisto presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore, il cui elenco è rappresentato nell’Allegato “B”.
9. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Xxxxxxx fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 11/12/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Buoni Acquisto oggetto del Contratto di Fornitura. In particolare, i Buoni Acquisto potranno avere:
a) una validità originaria di n. 24 (ventiquattro) mesi o, in alternativa,
b) una validità originaria di almeno n. 12 (dodici) mesi alla scadenza della quale detti Buoni Acquisto (i) sono sostituiti, previa richiesta dell’Amministrazione Contraente da inviare nel termine di n. 6 (sei) mesi dalla predetta scadenza originaria, con nuovi Buoni Acquisto dalla validità di ulteriori n. 12 (dodici) mesi (o nella misura necessaria per raggiungere almeno i complessivi n. 24 mesi) decorrenti dal termine di scadenza originario, ovvero (ii) sono prorogati per ulteriori n. 12 (dodici) mesi (o nella misura necessaria per raggiungere almeno i complessivi n. 24 mesi).
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire, anche ai sensi dell’art. 1381 cod.civ., che il Carburante per Autotrazione fornito mediante i Buoni Acquisto ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico–chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del Carburante per Autotrazione erogato, salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa;
b) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione;
c) comunicare periodicamente a Consip S.p.A. la distribuzione e l’ubicazione dei predetti punti vendita stradali e autostradali per l’utilizzo dei Buoni Acquisto all’interno del territorio italiano;
d) comunicare a Consip S.p.A., anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione;
e) rendere disponibili Buoni Acquisto del valore nominale superiore a Euro 20,00 (venti/00), entro e non oltre il 15 febbraio 2013. Nel caso il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui alla presente lettera, Consip avrà il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Condizioni Generali.
2. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell’Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, vista la natura dell’oggetto del presente appalto, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
ARTICOLO 7
CONSEGNA E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Buoni Acquisto entro e non oltre il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima.
6. All’atto della consegna dei Buoni Acquisto il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con la corrispondente Unità Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Per la consegna dei Buoni Acquisto, il Fornitore potrà avvalersi di canali distributivi propri e/o di terzi; in ogni caso il Fornitore accetta di essere rappresentato dal personale che effettuerà la consegna e che sottoscriverà, unitamente al referente dell’Amministrazione Contraente indicato nell’ordinativo di Fornitura, il verbale di consegna di cui al precedente comma 6.
8. Qualora non sorga contestazione alla consegna, la data del verbale di consegna ha valore di Data di Accettazione della fornitura.
9. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità di Carburante per Autotrazione indicata sulla colonnina erogatrice. In ogni caso, ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle C.C.I.A.A. ai sensi della D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Peraltro, ai sensi del citato D.M. ed in applicazione dell’art. 8 delle Condizioni Generali, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A. possono richiedere verifiche, ove ritenute necessarie, agli Uffici metrici competenti per territorio.
10. Nel caso in cui i Buoni Acquisto forniti abbiano una validità iniziale inferiore ai n. n.
24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla effettiva data di consegna, ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera b), le Amministrazioni Contraenti avranno tempo n. 6 (sei) mesi dalla data di scadenza originaria per richiedere al Fornitore la sostituzione dei Buoni Acquisto scaduti. Il Fornitore si obbliga a ritirare e a sostituire, xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, i suddetti Buoni Acquisto scaduti con altrettanti Buoni Acquisto del medesimo importo e della medesima tipologia di quelli scaduti e non utilizzati e con una durata non inferiore a n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla originaria data di scadenza; resta inteso che il Fornitore medesimo non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per i Buoni Acquisto ritirati e sostituiti rispetto all’importo già pagato per i Buoni Acquisto scaduti e che è facoltà del Fornitore accettare richieste di sostituzione pervenute oltre il suddetto termine di sei mesi.
11. In ogni caso, il Fornitore ha l’obbligo, entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza originaria del Buono Acquisto, di dare adeguata pubblicità a tutte le Amministrazioni Contraenti, sui termini di sostituzione del Buono Acquisto medesimo o della relativa proroga della validità.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
a) call center, secondo le modalità e condizioni stabilite nell’articolo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
2. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Xxxxxx, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all’appendice al Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell’Offerta Economica, così come specificato al successivo comma 7.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 42261, intestato al Fornitore presso la banca B.N.L. Gruppo BNP Paribas, Agenzia Filiale di Milano, codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal
precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, nonché rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. La sospensione di cui al precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno n. 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 3 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per tutti i lotti, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA al 21%, di Euro 0,0726 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall’Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla
C.C.I.A.A. di Milano:
• relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio);
• indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - “Rilevazione quindicinale” (periodo di rilevazione più recente);
• “disponibile” alla data di ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna “Rilevazione quindicinale” sono considerati “disponibili” dal lunedì successivo alla data della “Rilevazione quindicinale” medesima.
Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo comprensivo di IVA ed accise pari a:
n × A ×(C − S )
B
dove :
n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto; A = valore nominale del Buono Acquisto;
B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) “disponibile” alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;
C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;
S = sconto fisso di Euro 0,0726 comprensivo di IVA al 21% per litro di carburante come risultante dall’Offerta Economica.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che ordineranno Buoni Acquisto di importo nominale superiore a Euro 20,00, il Fornitore applicherà, per tutti i lotti, uno sconto aggiuntivo per litro di carburante pari ad Euro 0,00121 , comprensivo di IVA al 21%, per uno sconto complessivo offerto, al lordo di IVA al 21%, di Euro 0,07381 per litro di carburante.
8. I Buoni Acquisto di cui al precedente comma 7 saranno disponibili, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera e), entro e non oltre il termine del 15 febbraio 2013.
PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a rispetto ai termini previsti:
a. per la consegna dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera j), ovvero
b. per la sostituzione dei Buoni Acquisto scaduti, di cui al precedente articolo 7, comma 10;
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per l’applicazione delle penali indicate nel presente articolo, le Amministrazioni Contraenti in caso di impossibilità di utilizzo dei Buoni Acquisto potranno rifornirsi di Carburante per Autotrazione presso qualsiasi altra impresa presente sulla rete stradale e autostradale del territorio italiano e il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
5. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della Convenzione, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Ferma restando l’ipotesi di risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali, qualora il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per la diminuzione della consistenza numerica di ciascuna unità di punti vendita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 2 ottobre 2012 dalla BNL S.p.A. ed aventi n 145544/J per un importo di Euro 2.028.562,00= (duemilioniventottomilacinquecentosessantadue/00) per il Lotto 1, n 145549/A per un importo di Euro 1.577.770,00= (unmilionecinquecentosettantasettemilasettecentosettanta/00) per il Lotto 2, n 145547/M per un importo di Euro 901.583,00= (novecentounomilacinquecentoottantatre/00) per il Lotto 3, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente, con cadenza a annuale, soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa, altresì, la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati a Consip S.p.A. dal Fornitore.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 13
DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente
Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 27/11/2012
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Postecom
Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014
C.F.: FRNFNC58M05D612X
Certificatore: ACTALIS S.p.A.
Validità: dal 09/09/2011 al 09/09/2013
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni
specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 27/11/2012
IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx C.F.: FRNFNC58M05D612X
Certificatore: ACTALIS S.p.A.
Validità: dal 09/09/2011 al 09/09/2013