Common use of Consegna e inizio dei lavori Clause in Contracts

Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione L’esecuzione dei lavori avrà ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 1515 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ci si ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla Stazione appaltante, prima dell’inizio consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 67 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse. Ai sensi dell’art. 53 c. 5 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. l’esecuzione delle opere di edificazione, oggetto della progettazione di cui al presente appalto, può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. Le opere di demolizione per la documentazione di avvenuta denunzia di inizio preparazione dell’area, potranno invece essere consegnate all’impresa aggiudicataria nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere. Fino all’approvazione del progetto esecutivo l’impresa aggiudicataria avrà il diritto alla corresponsione degli importi relativi ai soli lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunisticiregolarmente eseguiti e contabilizzati.

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla La consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione all'appaltatore avviene con apposito verbale redatto entro 10 giorni dalla data di registrazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010contratto. Se nel Nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a nell'ora fissati dalla “S.A.”, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori e sottoscrivere il verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori la “D.L.” fissa un nuovo una nuova data. La decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono contrattuale resta comunque dalla quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto Trattandosi di interventi riguardante l‟igiene e la salute pubblica, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento “S.A.” procedere in via d‟urgenza alla consegna dei lavori, l’aggiudicatario anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell‟art.32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016. Il “D.L.” provvede in via d‟urgenza su autorizzazione del “R.U.P.” e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. La redazione del verbale di consegna è escluso dalla partecipazione subordinata all'accertamento da parte del responsabile dei lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008; in quanto l’inadempimento assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è considerato grave negligenza accertatainefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'appaltatore deve è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante“S.A.”, prima dell’inizio dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di avvenuta denunzia sicurezza “P.O.S.”, qualora vi sia presenza di sub- contratti nel limite del 2%, l‟appaltatore è tenuto a trasmettere, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la stessa documentazione descritta in precedenza anche per i sub-contraenti. L'appaltatore deve comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui sopraggiungesse qualsiasi impedimento, la “S.A.” potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori effettuata agli enti previdenzialiindicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla “D.L.”, assicurativi ed antinfortunisticinon si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs1. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo Dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, contratto il Responsabile Unico del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010lavori. Se nel Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavorilavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e disegni del progetto; sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della stazione appaltante. In caso di consegna d’urgenza,ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorioe dall’appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre per la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’appaltatore non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini potrà per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunisticimaggiori compensi od indennizzi.

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto Come previsto all’articolo 11, comma 9, dagli Art. 5 e Art. 6 del D.Lgs. 163 del 2006presente Capitolato, la stipulazione del contratto Stazione Appaltante, ordinerà l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante la generazione di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitivaOrdinativi di Manutenzione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010deve avvenire nei termini indicati nello stesso. Se nel L’avvio dell’Ordinativo di manutenzione sarà effettuato con convocazione per la consegna dei lavori, presso il domicilio eletto, il giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il direttore tracciamento dei lavori fissa un nuovo secondo i piani, profili e disegni di progetto e a cui seguirà specifico verbale di inizio lavori. All’ultimazione delle lavorazioni, a seguito di sopralluogo del referente dell’intervento, che avrà constatato e verificato che le opere siano state regolarmente eseguite e che abbia effettuato le dovute misurazioni ai fini contabili a seguito inoltre della consegna di tutti i documenti da parte dell’Appaltatore verrà redatto Certificato di Regolare Esecuzione. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, verrà fissata una nuova data. La decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono dell’Ordinativo di manutenzione resta comunque dalla quella della data della prima convocazione. Decorso Qualora sia inutilmente trascorso il termine anzidetto è assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavoridell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario uscente è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore L'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Ordinativo di manutenzione, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili Affidati E Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Direzione Regionale Lombardia

Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs1. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo Dopo l'assegnazione definitiva e/o la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex artcontratto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla In caso d'urgenza il RUP può autorizzare la consegna dei lavori anche nelle more prima della formale stipulazione stipula del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010contratto. Se nel Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e disegni del progetto; sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della stazione appaltante. La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 (G.U. n. 111 del 15/05/2018), deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorioe dall’appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre per la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’appaltatore non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini potrà per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunisticimaggiori compensi od indennizzi.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione La consegna formale dei lavori avrà inizio dopo la stipula avviene con sottoscrizione dell’apposito verbale da parte del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, direttore dei lavori e dell’Appaltatore ai sensi degli articoli 153 e 154 del DPR n. 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 1515 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva di cui al presente capitolato, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavoricontratto, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima Prima dell’inizio dei lavori, la lavori sussiste l’obbligo di acquisizione della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. L’acquisizione del DURC è obbligatoria in occasione di ciascun pagamento in acconto ed a saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. Il Responsabile del Procedimento ,in caso di comprovata e motivata situazione di urgenza, potrà autorizzare il Direttore dei Lavori ad effettuare la consegna anticipata dei lavori. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del DLgs 163/06, con le sole eccezioni previste all’art.11, comma 10 bis del medesimo Codice. Poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico come specificato nel bando di gara, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del DLgs 163/2006 e s.m.i la Stazione appaltante potrà procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori anche durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, del medesimo articolo del Codice degli appalti.

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs1. 163 del 2006, la stipulazione Dopo l'assegnazione definitiva e/o stipula del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza Lavori alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010lavori. Se nel Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e disegni del progetto; sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della stazione appaltante. In caso di consegna d’urgenza, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 (G.U. n. 111 del 15/05/2018), deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorioe dall’appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre per la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’appaltatore non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini potrà per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazionequesto sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.i

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Consegna e inizio dei lavori. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione L’esecuzione dei lavori avrà ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula ex artstessa, secondo le modalità degli artt. 153, comma 2, 153 e seguenti del DPR 207/2010207/10. Per lavori che comportano la demolizione di superfetazioni aggiunte all’edificio e/o la rimozione di arredi e allestimenti interni, previa convocazione dell’esecutoree presenti nei suddetti locali già destinati a ospitare impianti tecnologici, sia in efficienza (cabina elettrica, gruppi di continuità, UTA interni ovvero esterni sulla copertura dell’edificio, ecc.), che obsoleti (ex call center Telecom nella Sala Fitto, ecc.) all’atto della consegna di lavori e la cui consistenza sia stata descritta in quest’atto succitato; prima di iniziare le previste demolizioni di pareti, pavimenti e controsoffitti, l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori e all’Amministrazione Ente Fiera del Levante una richiesta di consegna di detti locali liberi dalle suddette attrezzature di proprietà dell’Amministrazione proprietaria del bene oggetto di appalto, indicando 30 gg. E’ quale termine temporale massimo entro cui lo smaltimento di dette attrezzature dovrà avvenire, a totale carico e spese dell’Amministrazione Ente Fiera del Levante. Per lavori che comportano il consolidamento statico della copertura dell’edificio nella zona Hall, prima di iniziare le previste opere di consolidamento, l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori e all’Amministrazione Ente Fiera del Levante, proprietaria del bene oggetto di appalto, una richiesta di consegna di detta copertura libera dalla presenza del ripetitore Telecom, attualmente esistente, indicando il termine temporale massimo entro cui la rimozione di detta attrezzatura dovrà avvenire, a totale carico e spese dell’Amministrazione Ente Fiera del Levante. È facoltà della stazione Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale stipulazione del contratto ex art.153 contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 4 del DPR n.207/2010D.P.R. 207/10. In caso di consegna in via d’urgenza, l’appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del presente Capitolato speciale. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

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