Considerato in diritto. Con il presente giudizio il Collegio è chiamato a qualificare il comportamento tenuto dai convenuti, Sigg.xx Xxxx **** e Xxxxx ****, rispettivamente, Sindaco e Segretario del Comune di Garniga Terme, ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretendere, da parte della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancaria, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxx, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione di cui all’art.7 della convenzione, stipulata dalle parti in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99, adottata il 16 febbraio 1999 dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Trento con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato dal Comune di Garniga Terme nei confronti della precitata cooperativa concessionaria per effetto dell’inadempienza contrattuale da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone di gestione riferito al 1999. Sulla base degli elementi traibili dalla lettera dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, il credito di cui sopra, nella surriferita consistenza, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento. In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato riepilogo in narrativa, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongono.
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Considerato in diritto. Con il presente giudizio il Collegio è chiamato a qualificare il comportamento tenuto dai convenutil'esposto citato, Sigg.xx Xxxx **** e Xxxxx ****, rispettivamente, Sindaco e Segretario del Comune di Garniga Terme, ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretendere, da parte della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancaria, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxx, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione di cui all’art.7 della convenzione, stipulata dalle parti in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99, adottata il 16 febbraio 1999 dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Trento con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato sono state evidenziate alcune presunte illegittimità commesse dal Comune di Garniga Terme nei confronti Noale nel corso dell'iter procedurale relativo alla gara per l'appalto della precitata cooperativa concessionaria fornitura e gestione calore degli edifici comunali per effetto dell’inadempienza contrattuale l'utilizzo ripetuto della "proroga tecnica", nonostante il parere contabile contrario espresso da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone responsabile dei Servizi Finanziari del Comune. Nel corso del procedimento il Comune di gestione riferito al 1999Noale ha fornito all'Autorità alcuni chiarimenti con riferimento ai punti contestati nella comunicazione di avvio dello stesso. Sulla base della documentazione istruttoria acquisita in atti, l'Ufficio, come già rappresentato nelle risultanze istruttorie, rileva che trattandosi di gara di appalto, come più volte ribadito dallo stesso Comune di Noale, relativa alla fornitura e gestione calore degli elementi traibili edifici comunali si debba preliminarmente valutare la riconducibilità delle prestazioni richieste a quelle oggetto della Convenzione Consip. Ciò in quanto, l'art. 1, comma 7, del d.L n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla lettera dell’8 aprile 2002legge n.135/2012), rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, il credito come individuate dall'Istat, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Xxxxxx e/o dalle centrali di committenza di cui sopraall'art. 1, nella surriferita consistenzacomma 455, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento. In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato riepilogo in narrativa, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongonoL 296/2006.
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Samples: Contratto Di Servizio Energia
Considerato in diritto. Con il presente giudizio il Collegio è chiamato a qualificare il comportamento tenuto dai convenutiIl Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, Sigg.xx Xxxx **** in riferimento all’art. 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e Xxxxx ****disposizioni urgenti in materia finanziaria), rispettivamenteconvertito, Sindaco e Segretario del Comune con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di Garniga Termesocio lavoratore di società cooperative, in pre- senza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le so- cietà cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applica- zione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretenderesensi dell’articolo 3, da parte comma 1, della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancarialegge 3 aprile 2001, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxxn. 142, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione tratta- menti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti col- lettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». A suo avviso, que- sta norma violerebbe il parametro costituzionale indicato, nell’imporre al giudice di cui all’art.7 della convenzioneapplicare al socio lavoratore di una società cooperativa un tratta- mento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap- presentative, stipulata dalle parti pur in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99presenza di una pluralità di fonti collettive. In assenza di una previa valutazione, adottata il 16 febbraio 1999 ex art. 36 Cost., del contratto collettivo applicato dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa società cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile in ragione della sua adesione alla organizzazione firmataria del contratto medesimo, si violerebbe il principio di Trento libertà sinda- cale, realizzando un’indebita estensione dell’efficacia erga omnes dei con- tratti collettivi, in contrasto con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €quanto stabilito dall’art. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato dal Comune di Garniga Terme nei confronti della precitata cooperativa concessionaria per effetto dell’inadempienza contrattuale da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone di gestione riferito al 1999. Sulla base degli elementi traibili dalla lettera dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, il credito di cui sopra, nella surriferita consistenza, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento. In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato riepilogo in narrativa, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongono39 Cost.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Considerato in diritto. Con La censura di illegittimità costituzionale, ri- proposta dal giudice remittente a cui gli atti erano sta- ti restituiti con l’ordinanza n. 182/1995 di questa Corte, ha per oggetto il presente giudizio testo originario dell’art. 2, comma 1, della legge regionale dell’Xxxxxx–Roma- gna 8 novembre 1988, n. 46, per contrasto con i prin- cipi espressi nel testo a sua volta originario dell’art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985,n . 47, e con- seguentemente con l’art. 117 della Costituzione. Sia la disposizione impugnata, sia la norma statale indicata come parametro interposto, non sono oggi più in vigore. In particolare, l’art. 2 della legge regio- nale n. 46/1988 è stato sostituito dall’art. 16, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6; e l’art. 25, ultimo comma, della legge statale n. 47/1985, già sostituito – con testi non uniformi – da una serie di decreti legge reiterati, a partire dal d.l. n. 88/1995 e fino al d.l. n. 495/1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge, è stato infine sostituito – con un testo ancora diverso – dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica), contenente una nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla leg- ge 4 dicembre 1993, n. 493: il Collegio è chiamato comma 20 di tale ulti- mo articolo reca un nuovo testo di detto art. 25, ulti- mo comma, della l. n. 47/1985. In quest’ultima formulazione si demanda interamente alla legge re- gionale la possibilità di stabilire quali mutamenti di destinazione d’uso, connessi o non connessi a qualificare il comportamento tenuto dai convenutitra- sformazioni fisiche, Sigg.xx Xxxx **** siano subordinati a concessione, e Xxxxx ****quali ad autorizzazione: così rimuovendo i vincoli alla legislazione regionale che discendevano, rispettivamentein ma- teria, Sindaco dal precedente testo, e Segretario del Comune di Garniga Terme, rispetto ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretendere, da parte della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancaria, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxx, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione di cui all’art.7 della convenzione, stipulata dalle parti in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99, adottata il 16 febbraio 1999 dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Trento con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato dal Comune di Garniga Terme nei confronti della precitata cooperativa concessionaria per effetto dell’inadempienza contrattuale da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone di gestione riferito al 1999. Sulla base degli elementi traibili dalla lettera dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, il credito di cui sopra, nella surriferita consistenza, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento. In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato riepilogo in narrativaposto il problema della conformità o meno della legge re- gionale impugnata. Il comma 61 del citato art. 2 della legge n. 662 del 1996, a sua volta, ha disposto la sal- vezza degli effetti di tutti i decreti legge precedente- mente succedutisi, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongono.sopra ricordati. G 1195
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Samples: Contract