Ambito oggettivo di applicazione. Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali degli operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi.
Ambito oggettivo di applicazione. Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali dei candidati e dei titolari di borsa di studio di ricerca, che sono stati e che verranno forniti in relazione alla suddetta domanda di candidatura.
Ambito oggettivo di applicazione. Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa sulla privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali dei candidati e dei titolari di borsa di studio di ricerca sono stati e che verranno forniti in relazione alla suddetta domanda di candidatura. Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, nella persona del Rettore, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) e-mail: xxx@xxxxx.xx.
Ambito oggettivo di applicazione. 1) L’erogazione degli incentivi avviene ai sensi dell’art. 149 del CCNL 12/10/2020, che rinvia agli incentivi di cui all’art. 155 del CCNL 25/03/2010, come modificato dal d.lgs. 50/2016.
Ambito oggettivo di applicazione. (art. 61, comma 1, d.lgs n. 276/2003)
Ambito oggettivo di applicazione. 1. Ai sensi dell’art.113, co. 2, e smi del Codice, l’incentivo viene ripartito tra i soggetti di cui all’art.3 per lo svolgimento delle funzioni tecniche (comprensive delle funzioni “tecniche” in senso stretto e delle funzioni “tecniche giuridico-amministrative”) inerenti le seguenti attività: ⮚ attività di programmazione della spesa per investimenti ⮚ attività di valutazione preventiva dei progetti ⮚ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; ⮚ attività di Responsabile Unico del Procedimento ⮚ attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione; ⮚ attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; ⮚ attività di collaudo statico.
Ambito oggettivo di applicazione. Sono pervenuti numerosi quesiti finalizzati ad ottenere chiarimenti in ordine all’esatta individuazione delle acquisizioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. Riguardo a tutte le diverse tipologie di acquisti, tenuto conto della collocazione della norma nel Codice (nella parte II, relativa ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture nei settori ordinari) il criterio principe per individuare le fattispecie rientranti nel perimetro della disposizione si ritiene che possa essere individuato nella riconducibilità dell’acquisto alla nozione di appalto pubblico secondo la definizione fornita dall’art. 3 comma 6, di lavori (art. 3, comma 7), forniture (art. 3, comma 9) e servizi (art. 3, comma 10) e nel suo pieno assoggettamento alle disposizioni del Codice dei contratti. Xxxxxx, pertanto, ritenersi sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice (artt. 19-26), cui si applicano solo pochissimi articoli del medesimo, tra i quali non è contemplato, per l’appunto, l’art. 33. Tra questi sono inclusi anche i servizi di cui all’Allegato IIB, ai quali, pertanto, non si applicano le diposizioni dell’art. 33, comma 3-bis del Codice. Va comunque considerato che la disciplina giuridica di questi ultimi subirà diverse modifiche per effetto del recepimento della nuova direttiva e 2014/24/UE (si vedano, in particolare gli artt. 74 e ss.). Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in esame, infatti, non può non rilevarsi, da un lato, le finalità con cui la disposizione de qua è stata introdotta e successivamente modificata – finalità strettamente correlate ad esigenze di consolidamento dei conti pubblici e di contenimento della spesa –, dall’altro, il dato letterale secondo cui «i comuni non capoluogo di provincia procedono alle acquisizioni…». Entrambi gli elementi depongono per una limitazione oggettiva della norma ai soli contratti di appalto. Tuttavia, sarebbe opportuno che i comuni in sede di programmazione valutassero l’opportunità – pur non essendovi obbligati – di offrire congiuntamente determinati servizi. Infatti, il modulo concessorio non può essere tecnicamente riferito agli acquisti della pubblica amministrazione sicuramente per la concessione di servizi (art. 30 del Codice), che peraltro è sottratta all’applicazione delle disposizioni del Codice, ivi compreso l’art. 33. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 7 maggio 2013, n. ...
Ambito oggettivo di applicazione. 1. Attraverso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, l’Azienda assicura: - la massima diffusione del Codice presso i dipendenti ed i collaboratori; - la diffusione di strumenti conoscitivi, di formazione e di chiarimento circa l’interpretazione del Codice; - l’aggiornamento del Codice; - lo svolgimento di verifiche, se opportuno con la collaborazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale, nel caso di violazioni del Codice.
Ambito oggettivo di applicazione. (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276/2003; art. 61, co. 2 e 3 d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, L. n. 30/2003; Circolari Ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006, n. 4/2008) collaborazione coordinata e continuativa, ma aggiungono un requisito relativo alla contratto d’opera, che troverà applicazione nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro
Ambito oggettivo di applicazione. 1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti per la concessione di beni del demanio idrico attribuiti alla competenza della Provincia di Firenze in base agli artt. 86 ed 89 del D.Lgs 31.03.1998 n° 112 ed all’art.14 della Legge Regionale della Toscana dell’ 11.12.1998 n°91 e succ. mod., ed in particolare: - alle concessioni per la derivazione delle acque pubbliche, sotterranee e superficiali, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca; - alle concessioni per la occupazione delle aree appartenenti al demanio fluviale e cioè degli alvei demaniali dei corsi d’acqua e delle relative pertinenze; - alla estrazione di inerti litoidi dai fiumi, nei casi e nei limiti previsti dalla L.R. 03.11.1998 n°78.