Ambito soggettivo di applicazione Clausole campione

Ambito soggettivo di applicazione. 1. Il Codice si applica a tutto il personale in servizio presso l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti “Agenzia”), compresi i dirigenti, i titolari di incarichi amministrativi di vertice e il personale organicamente appartenente ad altre amministrazioni in posizione di as- segnazione temporanea a qualsiasi titolo presso le strutture dell’Agenzia (da ora in poi tutti definiti “dipendenti”). I termini del Codice relativi a persone e ruoli, anche se de- clinati al maschile, si riferiscono a entrambi i generi: per facilitare la leggibilità del pre- sente codice, e non appesantirlo con duplicazioni di termini al maschile e al femminile, è stato utilizzato il maschile non marcato. 2. Gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, ai sensi del d.P.R. n. 62/2013, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, dei beni, dei servizi o delle opere, l’Agenzia inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto per il caso di violazioni del Codice. 1 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato introdotto, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 165/2001, dal d.P.R. n. 62/2013 ed è applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001. 2 Emanato con d.P.R. n. 18 del 16 gennaio 2002. Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
Ambito soggettivo di applicazione. 1. La missione può essere svolta da: a) personale dell’Università degli Studi di Torino con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; b) persone titolari di rapporto di lavoro subordinato con altre università, anche estere, altre amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese, nell’ambito di accordi di collaborazione con l’Ateno; c) dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e specializzandi; d) collaboratori esterni con i quali esista un rapporto formalizzato, purché il corrispettivo pattuito non sia già comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per portare a termine l’incarico; e) soggetti inseriti con atti formali nei programmi di ricerca, di mobilità e nei progetti finanziati da enti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) componenti di commissioni che raggiungono l’Università degli Studi di Torino per l’espletamento di prove di concorso; g) altri soggetti, compresi studenti e studentesse, formalmente incaricati ad espletare un’attività nell’interesse dell’Università degli Studi di Torino, purché provvisti di adeguata copertura assicurativa per infortuni e verso terzi. 2. Al personale di cui al punto c) del precedente comma sarà applicata la normativa in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Torino, con rimborso limitato alle spese di viaggio, di albergo e vitto previsto per la categoria universitaria D. 3. Il presente Regolamento si applica anche al personale docente in congedo, aspettativa o fuori ruolo che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei regolamenti interni all’Ateneo, possa accedere o utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti alla stessa ricerca e purché il luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui venga prestata la normale attività.
Ambito soggettivo di applicazione. Apprendistato per il diritto dovere di formazione: i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni fino all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione. I soggetti che potranno operare con contratti di apprendistato per l’espletamento del dovere di istruzione e formazione saranno prevalentemente i giovani tra i quindici ed i diciotto anni, tuttavia anche soggetti di età maggiore potranno goderne qualora non abbiano ancora completato il percorso di formazione. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali art. 48, co. 1, art. 49, co. 1, art. 50, co. 1 e 2, Dlgs 276/2003 Circolare 14 ottobre 2004, n.40 Apprendistato professionalizzante: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti che abbiano conseguito una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età da chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per quei soggetti che abbiano conseguito una qualifica formativa ai sensi della l. 53/2003 (Riforma Moratti). Il contratto può essere stipulato con datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Ambito soggettivo di applicazione. (artt. 1, co. 2, e 61, co.1 e 3, d.lgs. n. 276/2003; art. 2222 c. c.; Circolare Ministeriale n. 1/2004)
Ambito soggettivo di applicazione. 1. L’incentivo è destinato al personale dipendente nonché al personale in posizione di comando o distacco, delle Strutture che gestiscono appalti pubblici di lavori, beni e servizi e che nell’ambito degli stessi, svolgono una delle attività elencate al precedente art. 2, nonché ai collaboratori (per collaboratori si intendono coloro che ricoprono ruoli tecnici, giuridici, sanitari o amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricomprendendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte, o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla struttura di afferenza). 2. L'incentivo compete al personale di cui al precedente co. 1 per le attività rese nell'ambito dei Gruppi di lavoro che sono costituiti con le modalità di cui all’art.6. 3. Nel caso in cui, tra il personale in servizio, non siano presenti le professionalità tecniche necessarie, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti da includere nei Gruppi di lavoro. In tal caso, ai fini del presente Regolamento, tale personale è assimilabile al personale dell'Azienda. L’erogazione dell’incentivo a favore di tale personale è disposta con le modalità di cui all’art.10 del presente Regolamento. 4. Ai sensi dell’art. 113, co. 3, e smi del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 6 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando l’attribuzione della quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
Ambito soggettivo di applicazione. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorzi comunque denominati detti soggetti) costituiti da ENTI AGGIUDICATORI (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente norme vigenti) secondo le A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
Ambito soggettivo di applicazione. Con riferimento all’affidamento a società partecipate/controllate dai Comuni (ivi comprese le ipotesi di in house) e alla possibilità che possano rappresentare un mezzo per eludere l’applicazione della novella normativa in esame, si osserva quanto segue. Come noto, in presenza di precisi elementi (possesso del 100 % del capitale7 sociale e potere di controllo, da parte dell’ente controllante, più penetrante di quello che il diritto societario riconosce alla
Ambito soggettivo di applicazione. Considerando che nel nostro ordinamento non è stata data attuazione alla norma contenuta nell’art. 39 Cost., e che conseguentemente non possono essere stipulati contratti collettivi con efficacia erga omnes, ne deriva che il contratto collettivo di diritto comune ha forza di legge tra le parti, spiega cioè la sua efficacia esclusivamente nei confronti delle parti collettive che lo hanno stipulato in via diretta e nei confronti dei soggetti individuali che appartengono alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti, in virtù del mandato loro rilasciato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto dell’iscrizione alle rispettive rappresentanze. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’efficacia soggettiva del contratto collettivo si estende anche ai rapporti di lavoro tra datori associati all’organizzazione sindacale stipulante e lavoratori non iscritti al sindacato. Inoltre è emerso l’orientamento secondo cui il contratto collettivo deve esser considerato vincolante anche per tutti quei soggetti che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano aderito esplicitamente o implicitamente al contratto stesso (Xxxx. S.U., 26 marzo 1997, n.° 2665). Si ha l’adesione esplicita quando si indica nel contratto individuale o nella lettera di assunzione che si applicherà un determinato contratto collettivo. Si ha l’adesione implicita invece, quando il datore di lavoro applica costantemente e spontaneamente al rapporto di lavoro un determinato contratto collettivo o alcune delle clausole maggiormente rilevanti dello stesso (Cass., 9 giugno 1993, n.° 6412).
Ambito soggettivo di applicazione. Destinatari del presente Accordo sono sia i dipendenti e le dipendenti della Fondazione, nonché il personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione compatibilmente al relativo ordinamento. La disciplina del presente Accordo viene inoltre estesa al personale in somministrazione.
Ambito soggettivo di applicazione. Filiera delle imprese