Ambito soggettivo di applicazione. 1. Il Codice si applica a tutto il personale in servizio presso l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti “Agenzia”), compresi i dirigenti, i titolari di incarichi amministrativi di vertice e il personale organicamente appartenente ad altre amministrazioni in posizione di as- segnazione temporanea a qualsiasi titolo presso le strutture dell’Agenzia (da ora in poi tutti definiti “dipendenti”). I termini del Codice relativi a persone e ruoli, anche se de- clinati al maschile, si riferiscono a entrambi i generi: per facilitare la leggibilità del pre- sente codice, e non appesantirlo con duplicazioni di termini al maschile e al femminile, è stato utilizzato il maschile non marcato.
2. Gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, ai sensi del d.P.R. n. 62/2013, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, dei beni, dei servizi o delle opere, l’Agenzia inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto per il caso di violazioni del Codice.
1 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato introdotto, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 165/2001, dal d.P.R. n. 62/2013 ed è applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001.
2 Emanato con d.P.R. n. 18 del 16 gennaio 2002. Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
Ambito soggettivo di applicazione. Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto i seguenti soggetti: gli agenti e i rappresentanti di commercio; coloro che esercitano professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, già esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi aventi natura tecnica); i percettori di pensione di vecchiaia (al raggiungimento del 65° anno di età anche se originariamente percettori di pensione di anzianità o invalidità); gli atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 91/1981. Artt. 1, co. 2 e 61, co.1 e 3 d.lgs. n. 276/2003,. Art. 2222 c. c. Circolare Ministeriale n. 1/2004 Ambito oggettivo di applicazione Esclusioni: rapporti di lavoro occasionale (prestazione di durata non superiore a 30 gg. con un unico committente e per un compenso non superiore a 5000 euro con lo stesso committente); rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.. Le collaborazioni a progetto non esauriscono le possibili forme del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma aggiungono un requisito relativo alla modalità di esecuzione della prestazione. Inoltre la collaborazione coordinata e continuativa non esaurisce neppure la categoria del contratto d’opera che troverà applicazione nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro autonomo non sia svolto in maniera coordinata e continuativa. Art. 1 co. 2 d.lgs. n. 276/2003 Art. 61, co. 2 e 3 d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3 L. n. 30/2003. Circolare Ministeriale n. 1/2004
Ambito soggettivo di applicazione. 1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente in servizio nonché ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, che assumono gli incarichi conferiti nei casi stabiliti dall’articolo 6, comma 1.
2. Ai sensi dell’art.113 comma 2, il Fondo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento alle figure professionali e, comunque, a tutti i soggetti di cui al comma 1° coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori o all’acquisizione di forniture e servizi, con riferimento alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, e che rivestono le seguenti funzioni:
a. responsabile unico del procedimento, (di seguito anche RUP) incaricato ai sensi dell’art.31 del Codice e nominato nell’atto di adozione o di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di cui all’art.21 del Codice o con separato e successivo provvedimento dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale e scelto tra i dipendenti di ruolo dell’Ente dotati dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dalla normativa come declinati dalle Linee Guida n.3, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
b. soggetto incaricato della programmazione della spesa per singolo appalto di lavori, servizi e forniture, nonché della redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti;
c. soggetti che effettuano, negli appalti dei lavori, la verifica preventiva dei progetti ai sensi dell’art.26 del Codice;
d. soggetti incaricati, negli appalti di forniture e servizi, della progettazione, verifica preventiva dei progetti e della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e della relativa documentazione, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in materia di adozione dei provvedimenti autorizzativi;
e. soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, e dei relativi documenti, che svolgono altresì attività consultive, di supporto e di assistenza nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a), f), e g) del presente comma, ai fini del corretto svolgimento dell’iter esecutivo degli appalti dalla fase successiva alla stipula del contratto, fino al collaudo/verifica, compresa l’eventuale fase di contenzioso/precontenzioso, nonché nei casi di cui all’articolo 101, comma 6-bis del Codice;
f. componenti del team di direzione dei lavori, compres...
Ambito soggettivo di applicazione. Con riferimento all’affidamento a società partecipate/controllate dai Comuni (ivi comprese le ipotesi di in house) e alla possibilità che possano rappresentare un mezzo per eludere l’applicazione della novella normativa in esame, si osserva quanto segue. Come noto, in presenza di precisi elementi (possesso del 100 % del capitale7 sociale e potere di controllo, da parte dell’ente controllante, più penetrante di quello che il diritto societario riconosce alla
Ambito soggettivo di applicazione. Il Codice si applica a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo per l’Azienda e precisamente:
Ambito soggettivo di applicazione. L’articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si applicano a: ▪ Tutte le stazioni appaltanti indicate dall’art. 33, comma 3, del codice dei contratti e gli enti aggiudicatori di cui all’art. 207 (quindi anche le imprese pubbliche); ▪ Tutta la filiera delle imprese: subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto: in pratica, tutti i soggetti comunque coinvolti nella esecuzione della prestazione principale (d.p.r. 2 agosto 2010 n. 150, regolamento in materia di informazioni antimafia: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e prestazioni di servizi,anche di natura intellettuale); ▪ Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Tra i soggetti tenuti alla tracciabilità dei flussi di pagamento sono compresi “i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche”. La disciplina della tracciabilità non riguarda, quindi, eventuali finanziamenti pubblici in favore di attività private e, in particolare, finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico a sostegno dell’attività d’impresa.
Ambito soggettivo di applicazione. Il Codice si applica senza eccezioni a tutti i Destinatari, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ▪ Il personale dipendente di San Xxxxxxxx; ▪ gli amministratori di San Xxxxxxxx; ▪ il Collegio Sindacale e l’organo incaricato della Revisione Legale dei conti; ▪ i soggetti terzi riuniti in ATI con San Xxxxxxxx, i consulenti, fornitori, clienti, collaboratori esterni, e coloro che, anche temporaneamente, operano per San Xxxxxxxx, sia direttamente che indirettamente. I Destinatari conformano la propria azione alle disposizioni contenute nel Codice.
Ambito soggettivo di applicazione. Filiera delle imprese
Ambito soggettivo di applicazione. Destinatari del presente Accordo sono sia i dipendenti e le dipendenti della Fondazione, nonché il personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione compatibilmente al relativo ordinamento. La disciplina del presente Accordo viene inoltre estesa al personale in somministrazione.
Ambito soggettivo di applicazione. L’art. 114 TUF, al comma 1, identifica come soggetti destinatari della norma gli emittenti xxxxxxx00 e i soggetti che li controllano. Ad ogni modo, la stessa disposizione al comma 12, anticipa la soggezione all’obbligo di disclosure anche per i “soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani”. La ratio dell’estensione è palese: ai fini della completa informativa di mercato anche coloro che stanno per quotarsi devono, a maggior ragione, diffondere informazioni complete circa i titoli che saranno immessi nel mercato. È irrilevante se, poi, la domanda di ammissione alla quotazione dovesse essere rigettata, l’obbligo permarrà per il periodo intercorrente tra la domanda e l’eventuale rigetto. L’art. 114 TUF è una norma che non si applica esclusivamente alle società quotate. L’art. 116 TUF, infatti, opera un’estensione della sua operatività anche con riguardo agli emittenti non quotati che abbiano emesso strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in maniera rilevante28. La ragione alla base di questa scelta legislativa 26 Visentini B., “L’informazione societaria e gli azionisti”, in AA.VV., L’informazione societaria. Atti del Convegno internazionale degli studi, Venezia, Xxxxxxx, 1982, Pag. 93 ss.