Ambito soggettivo di applicazione Clausole campione

Ambito soggettivo di applicazione. 1. Il Codice si applica a tutto il personale in servizio presso l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti “Agenzia”), compresi i dirigenti, i titolari di incarichi amministrativi di vertice e il personale organicamente appartenente ad altre amministrazioni in posizione di as- segnazione temporanea a qualsiasi titolo presso le strutture dell’Agenzia (da ora in poi tutti definiti “dipendenti”). I termini del Codice relativi a persone e ruoli, anche se de- clinati al maschile, si riferiscono a entrambi i generi: per facilitare la leggibilità del pre- sente codice, e non appesantirlo con duplicazioni di termini al maschile e al femminile, è stato utilizzato il maschile non marcato.
Ambito soggettivo di applicazione. Apprendistato per il diritto dovere di formazione: i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni fino all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione. I soggetti che potranno operare con contratti di apprendistato per l’espletamento del dovere di istruzione e formazione saranno prevalentemente i giovani tra i quindici ed i diciotto anni, tuttavia anche soggetti di età maggiore potranno goderne qualora non abbiano ancora completato il percorso di formazione. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali art. 48, co. 1, art. 49, co. 1, art. 50, co. 1 e 2, Dlgs 276/2003 Circolare 14 ottobre 2004, n.40 Apprendistato professionalizzante: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti che abbiano conseguito una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età da chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per quei soggetti che abbiano conseguito una qualifica formativa ai sensi della l. 53/2003 (Riforma Moratti). Il contratto può essere stipulato con datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Ambito soggettivo di applicazione. Destinatari del presente Accordo sono sia i dipendenti e le dipendenti della Fondazione, nonché il personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione compatibilmente al relativo ordinamento. La disciplina del presente Accordo viene inoltre estesa al personale in somministrazione.
Ambito soggettivo di applicazione. L’articolo 8, comma 2, nel sancire una deroga all’applicazione della normativa antitrust, fissa le condizioni in presenza delle quali la tipologia di imprese individuata – private, pubbliche o a prevalente partecipazione statale – può avvalersi dell’esenzione 3.
Ambito soggettivo di applicazione. 1. L’incentivo è destinato al personale dipendente nonché al personale in posizione di comando o distacco, delle Strutture che gestiscono appalti pubblici di lavori, beni e servizi e che nell’ambito degli stessi, svolgono una delle attività elencate al precedente art. 2, nonché ai collaboratori (per collaboratori si intendono coloro che ricoprono ruoli tecnici, giuridici, sanitari o amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricomprendendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte, o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla struttura di afferenza).
Ambito soggettivo di applicazione. Con riferimento all’affidamento a società partecipate/controllate dai Comuni (ivi comprese le ipotesi di in house) e alla possibilità che possano rappresentare un mezzo per eludere l’applicazione della novella normativa in esame, si osserva quanto segue. Come noto, in presenza di precisi elementi (possesso del 100 % del capitale7 sociale e potere di controllo, da parte dell’ente controllante, più penetrante di quello che il diritto societario riconosce alla
Ambito soggettivo di applicazione. 7. Il Codice si applica a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo per l’Azienda e precisamente:
Ambito soggettivo di applicazione. (artt. 1, co. 2, e 61, co.1 e 3, d.lgs. n. 276/2003; art. 2222 c. c.; Circolare Ministeriale n. 1/2004)
Ambito soggettivo di applicazione. Non sussistono soggetti ai quali è preclusa la possibilità di attivare i rapporti di lavoro in oggetto.
Ambito soggettivo di applicazione. Considerando che nel nostro ordinamento non è stata data attuazione alla norma contenuta nell’art. 39 Cost., e che conseguentemente non possono essere stipulati contratti collettivi con efficacia erga omnes, ne deriva che il contratto collettivo di diritto comune ha forza di legge tra le parti, spiega cioè la sua efficacia esclusivamente nei confronti delle parti collettive che lo hanno stipulato in via diretta e nei confronti dei soggetti individuali che appartengono alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti, in virtù del mandato loro rilasciato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto dell’iscrizione alle rispettive rappresentanze. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’efficacia soggettiva del contratto collettivo si estende anche ai rapporti di lavoro tra datori associati all’organizzazione sindacale stipulante e lavoratori non iscritti al sindacato. Inoltre è emerso l’orientamento secondo cui il contratto collettivo deve esser considerato vincolante anche per tutti quei soggetti che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano aderito esplicitamente o implicitamente al contratto stesso (Xxxx. S.U., 26 marzo 1997, n.° 2665). Si ha l’adesione esplicita quando si indica nel contratto individuale o nella lettera di assunzione che si applicherà un determinato contratto collettivo. Si ha l’adesione implicita invece, quando il datore di lavoro applica costantemente e spontaneamente al rapporto di lavoro un determinato contratto collettivo o alcune delle clausole maggiormente rilevanti dello stesso (Cass., 9 giugno 1993, n.° 6412).