Modalità di cooperazione. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche. Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
Modalità di cooperazione. L’AQSIQ e l’UFCOM promuovono:
(a) l’offerta di programmi di formazione, viaggi di studio e stage per rappresen- tanti governativi;
(b) l’offerta di programmi di formazione e viaggi di studio per il personale tec- nico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
(c) lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
(d) l’attuazione di iniziative congiunte quali seminari e workshop;
(e) la cooperazione tecnica e amministrativa;
(f) l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altro Paese; e
(g) ogni altra forma di cooperazione decisa dal Comitato OTC/SPS.
Modalità di cooperazione. La CNCA e la SECO promuovono:
(a) la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti;
(b) la comunicazione e la cooperazione tra gli organismi di certificazione e di accreditamento dei due Paesi;
(c) l’organizzazione, se necessario, di seminari per informare i rappresentanti dell’industria dei due Paesi su regolamenti tecnici, procedure di valutazione della conformità e relative norme; e
(d) progetti di ricerca comuni, all’occorrenza.
Modalità di cooperazione. L’AQSIQ e l’UFV promuovono, entro i limiti delle loro risorse:
(a) l’offerta di programmi di formazione e di stage per rappresentanti governa- tivi;
(b) l’offerta di programmi di formazione per il personale tecnico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
(c) lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
Modalità di cooperazione. Nell’ottica suddette le Parti procederanno: • alla promozione di incontri ed opportunità di studio fra gli studenti di entrambi i paesi; • all’organizzazione e realizzazione di scambi culturali fra docenti e tra classi d’istruzione secondaria di 2° grado dei due paesi; • all’appoggio e assistenza alle rispettive scuole nella realizzazione di progetti storico-artistici precedentemente individuati. Le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e di comune accordo individueranno e sperimenteranno programmi di attività, modelli, iniziative e interventi che possano consentire di raggiungere gli obiettivi e le finalità summenzionate.
Modalità di cooperazione. Le Parti contraenti si scambiano le informazioni indicate nel presente Protocollo su base regolare o mediante l’invio e l’esecuzione delle richieste. Ai fini dell’organizzazione dello scambio di informazioni su base regolare, le Parti contraenti definiscono e approvano i mezzi e metodi di scambio. Le Parti contraenti inviano le richieste ai sensi del presente Protocollo per iscritto e forniscono tutta la documentazione necessaria ad evadere la richiesta. Le richieste devono comprendere i dati di cui all’articolo 4 del summenzionato Accordo. Le Parti contraenti utilizzano tutte le informazioni fornite ai sensi del presente Protocollo soltanto in materia doganale, con la specifica esclusione di quanto previsto dall’articolo 13 del summenzionato Accordo.
Modalità di cooperazione. Le proposte dovranno prevedere un programma di cooperazione tra “Gruppi di Ricerca” dei due Paesi, la cui attività principale sia lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche d’avanguardia, che posseggano infrastrutture ed attrezzature adeguate e impieghino ricercatori che, inter alia, pubblichino articoli relativi alle ricerche condotte sulle principali riviste scientifiche e presentino le loro ricerche a simposi internazionali. In particolare: • il “Gruppo di Ricerca” italiano deve appartenere a una delle seguenti istituzioni di diritto italiano: Università, pubblica o privata, oppure Centro/Istituto di ricerca, pubblico o privato;
Modalità di cooperazione. Al fine di garantire l'attuazione del presente Memorandum d'intesa, le Parti convengono di collaborare e di offrire all'altra tutta l'assistenza necessaria nei seguenti aspetti, nel rispetto dei rispettivi termini e regolamenti:
Modalità di cooperazione. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
Modalità di cooperazione. Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative reciprocamente concordate, al fine di tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia. Le Parti gestiranno autonomamente le rispettive risorse dedicate alla realizzazione delle attività congiunte, a meno che intese specifiche non vengano firmate per la realizzazione di progetti ulteriori. Nessun trasferimento di fondi è, pertanto, previsto dalle Parti nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa.