Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata. 2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento. 3. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte: (a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo; (b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e (c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazioni. 4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni. 5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti. 6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenziali. 7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
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Samples: Temporary Agreement
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativosi adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioniconsulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevatasollevata in relazione al presente articolo.
2. Una Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domandaContemporanea- mente, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda il reclamola Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda deve rispondervi entro dieci giorni dal ricevimento. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.
3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta convenuta non risponde entro dieci giorni dalla data o non avvia 70 Ai fini del suo ricevimentopresente capitolo, i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti. 71 RS 0.632.20, allegato 2 consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 12.4.
34. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce Le Parti in causa forniscono informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo a fondo in che modo una misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare sia incompatibile con il funzionamento presente Accordo e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta trattano le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni consultazioni allo stesso modo della in cui le tratta la Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti deri- vanti da qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Partialtra procedura.
6. Le consultazioni e Parti in particolare causa informano le posizioni assunte dalle altre Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenzialisu ogni risoluzione consensuale della questione.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione l’indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene pre- sentata presentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento.
3. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare pregiudicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tec- nologico tecnologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consul- tazioni consultazioni rimangono confidenziali.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere risolvere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie necessarie per attuare l’accordo raggiunto.
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Samples: Accordo Temporaneo
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativosi adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioniconsulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevatasollevata in relazione al presente articolo.
2. Una Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domandaContemporanea- mente, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda il reclamola Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda deve rispondervi entro dieci giorni dal ricevimento. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.
3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta convenuta non risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimentoo non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 12.4.
34. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce Le Parti in causa forniscono informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo a fondo in che modo una misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare sia incompatibile con il funzionamento presente Accordo e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta trattano le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni consultazioni allo stesso modo della in cui le tratta la Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti deri- vanti da qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongonoaltra procedura. Se le consultazioni avvengono di persona69 RS 0.632.20, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.all. 2
6. Le consultazioni e Parti in particolare causa informano le posizioni assunte dalle altre Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenzialisu ogni risoluzione consensuale della questione.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano Se un adattamento dell’utile imponibile di un’entità costitutiva, effettuato a seguito di indagini supplementari fondate sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese, genera risultati economici indesiderati, anche per un’azienda in qualsiasi momento a interpretare particolare, le autorità competenti delle Giurisdizioni in cui le entità costitutive interessate hanno la loro residenza fiscale devono consultarsi e applicare dialogare al fine di risolvere il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevatacaso.
2. Una Parte In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, ogni autorità competente può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il o più autorità compe- tenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. La richiesta Un’autorità competente deve, in particolare, consultare l’altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica, da parte dell’altra autorità competente, a scambiare rendicontazioni Paese per Paese. Se la prima autorità competente citata giunge alla conclusione che detta omissione esiste, deve specificare i motivi della domandainformarne il Segretariato dell’Organo di coordinamento, compresa l’identificazione della che, dopo aver informato l’altra autorità competente interessata, informa l’insieme delle autorità competenti. Nella misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda consentita dalla propria legislazione, ogni autorità compe- tente può, se lo desidera tramite il reclamo. La Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimentoSegretariato dell’Organo di coordinamento, asso- ciare altre autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo al fine di cercare una soluzione accettabile al problema.
3. Nel corso L’autorità competente che ha richiesto le consultazioni conformemente al para- grafo 2 deve, se del caso, fare in modo che il Segretariato dell’Organo di coordina- mento sia informato delle conclusioni elaborate e di tutte le misure così definite, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle autorità competenti, anche quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che su qualsiasi conclusione o misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta elaborata. Non devono essere comunicate le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni allo stesso modo della Parte specifiche dei contribuenti, compre- se quelle che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazionirivelano l’identità del contribuente interessato.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenziali.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
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Samples: Multilateral Agreement