Common use of Contestazioni e Penalità Clause in Contracts

Contestazioni e Penalità. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 5 del Capitolato Speciale. Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST appaltante, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’art. 113 bis del Codice. Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.). Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

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Samples: Service Agreement

Contestazioni e Penalità. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 5 4 del Capitolato Speciale. Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST appaltante, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’art. 113 bis del Codice. Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.). Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

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Samples: Service Agreement

Contestazioni e Penalità. L’AppaltatoreIl Tesoriere, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 5 14 del Capitolato Speciale. Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore al Tesoriere per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L’Appaltatore Il Tesoriere dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante del Garda ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST appaltantel’ASST, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. L’Appaltatore Il Tesoriere è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante del Garda si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnicospeciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’art. 113 bis del Codice. Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST appaltante del Garda si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.). Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Appaltatore Il Tesoriere non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Cassa E Tesoreria

Contestazioni e Penalità. L’AppaltatorePer la caratteristica di servizio pubblico, nell’esecuzione delle prestazioni l’attività oggetto del presente contrattocapitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ASL di Rieti di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, ha l’obbligo fatti salvi i casi di uniformarsi giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo. La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all’esecuzione di forniture e servizi, di qualsiasi natura e a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti qualsiasi titolo esplicati, determinerà il contratto stessomancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell’Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi. Si intendono qui integralmente richiamateOve, quale parte integrante del presente contratto, le penalità dalle procedure di controllo di cui al corrispondente articolo 5 del Capitolato Specialeprecedente art. Tutti gli eventuali 13, emergano inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione deficienze nell’esecuzione del contratto, l’ASST appaltantel’ASL di Rieti ha facoltà di intimare all’operatore economico di porvi rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno. L’operatore economico è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato. L’operatore economico sarà tenuto, nei modi sopra indicaticonfronti dell’Azienda, contesta all’Appaltatore al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: 🞆 violazione degli obblighi contrattuali; 🞆 sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 🞆 impiego di personale non in regola con le inadempienze riscontratenormative sul lavoro. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini evento o per ogni giorno di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termineritardo rispetto al dovuto intervento, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante l’ASL di Rieti si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitivaapplicare le seguenti penalità: • Apparecchiature Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della società di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Al La Ditta ha l’obbligo di fuori dei casi sopra richiamaticonsegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione. La presente penalità potrà essere applicata anche in caso di eventuali ulteriori prestazioni consegne di prodotti non conformi al presente capitolato. Qualora vi fosse l’irreperibilità del paziente, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ente competente la mancata installazione dell’apparecchiatura nei tempi previsti dal presente capitolato. • Consegna di materiale di consumo non conforme a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnicoquello prescritto Il verificarsi dell’evento, verrà applicata contestato formalmente dall’Azienda, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento/00), per ogni inadempimento riscontrato e evento. La Ditta ha l’obbligo di consegnare il materiale di consumo nel mese successivo a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’artquello previsto. 113 bis del Codice. Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo Il reiterarsi dell’inadempienza comporterà la risoluzione del contratto. • Servizio 24 ore su 24: La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere comunicata dal contratto Direttore Esecuzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattualinecessarie contestazioni, adducendo che le stesse sono dovute in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontàcarico della società di € 200,00 (duecento), se non per evento. La Ditta ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazionel’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subitialle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ventiloterapia Domiciliare

Contestazioni e Penalità. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 5 del Capitolato Speciale. Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST appaltante, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’art. 113 bis del Codice. Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.). Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

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