Common use of Contrattazione integrativa Clause in Contracts

Contrattazione integrativa. 1. L’Amministrazione assicura gli spazi di contrattazione decentrata integrativa per le materie rinviate a questa sede negoziale dai CCNL e formalizza le procedure del confronto negoziale. 2. Le materie della contrattazione integrativa sono: • Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, indicate nell’art. 15 del CCNL e per le finalità dell’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista; • Criteri per la costituzione del Fondo per la Progressione Economica Orizzontale nella categoria; • Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato; • Integrazione dei criteri per il passaggio economico all’interno della categoria del sistema di classificazione del personale; • Criteri generali relativi: agli incentivi del personale per la produttività ed il miglioramento dei servizi; alla ripartizione delle risorse economiche, correlate al merito e all’impegno di gruppo. Gli incentivi collegati alla produttività sono riferiti agli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed ai risultati effettivamente conseguiti; • Criteri per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, sino ad un massimo di € 2.500,00; • Azioni positive nelle materie attinenti le pari opportunità; • Criteri e modalità di riparto delle risorse che leggi nazionali o regionali destinano alle incentivazioni: a) Percentuale del costo dei progetti per il personale degli uffici tecnici; b) Professionisti legali; c) Altre forme di incentivazione previste dalla legge. • Modalità di gestione delle eccedenze del personale, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; • Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; • Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le implicazioni sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori derivanti da innovazioni: a) Organizzative; b) Tecnologiche; c) Della domanda dei servizi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Contrattazione integrativa. 1. L’Amministrazione assicura gli spazi Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di contrattazione decentrata integrativa Amministrazione centrale: a) criteri generali per le materie rinviate la mobilità a questa domanda; b) criteri generali per l'impiego del personale in attività atipiche; c) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; e) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni; g) utilizzo delle risorse del fondo di Amministrazione nell’ambito dei criteri e delle modalità previste nell’accordo negoziale. In sede negoziale dai CCNL di Amministrazione locale: A) criteri generali per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e formalizza le procedure del confronto negozialeterritoriali; B) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni. 3. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 3. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa sono: • Criteri per nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, indicate nell’art. 15 del CCNL e per le finalità dell’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista; • Criteri per la costituzione del Fondo per la Progressione Economica Orizzontale nella categoria; • Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato; • Integrazione dei criteri per il passaggio economico all’interno della categoria del sistema di classificazione del personale; • Criteri generali relativi: agli incentivi del personale per la produttività ed il miglioramento dei servizi; alla ripartizione delle risorse economiche, correlate al merito e all’impegno di gruppo. Gli incentivi collegati alla produttività sono riferiti agli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed ai risultati effettivamente conseguiti; • Criteri per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, sino ad un massimo di € 2.500,00; • Azioni positive nelle materie attinenti le pari opportunità; • Criteri e modalità di riparto delle risorse che leggi nazionali o regionali destinano alle incentivazioni: a) Percentuale del costo dei progetti per il personale degli uffici tecnici; b) Professionisti legali; c) Altre forme di incentivazione previste dalla legge. • Modalità di gestione delle eccedenze del personale, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; • Le linee di indirizzo e intervengano i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; • Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le implicazioni sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori derivanti da innovazioni: a) Organizzative; b) Tecnologiche; c) Della domanda dei servizisuccessivi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Sindacale

Contrattazione integrativa. 1. L’Amministrazione assicura gli spazi di contrattazione decentrata integrativa per le materie rinviate a questa sede negoziale dai CCNL Xxxxx restando quanto disposto dagli articoli 36 e formalizza le procedure 38 del confronto negoziale. 2. Le materie della decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa sono: • Criteri per la ripartizione si effettua tra l’amministrazione e destinazione delle risorse finanziarie e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttivitàle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo quadriennale, indicate nell’art. 15 del CCNL e per le finalità dell’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista; • Criteri per la costituzione del Fondo per la Progressione Economica Orizzontale nella categoria; • Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato; • Integrazione dei criteri per il passaggio economico all’interno della categoria del sistema di classificazione del personale; • Criteri generali relativi: agli incentivi del personale per la produttività ed il miglioramento dei servizi; alla ripartizione delle risorse economiche, correlate al merito e all’impegno di gruppo. Gli incentivi collegati alla produttività sono riferiti agli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed ai risultati effettivamente conseguiti; • Criteri per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, sino ad un massimo di € 2.500,00; • Azioni positive nelle materie attinenti le pari opportunità; • Criteri e modalità di riparto delle risorse che leggi nazionali o regionali destinano alle incentivazionisulle seguenti materie: a) Percentuale del costo criteri di articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei progetti per il personale degli uffici tecniciturni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; b) Professionisti legalicriteri per la mobilità del personale a domanda; c) Altre forme di incentivazione previste dalla legge. • Modalità di gestione delle eccedenze del personale, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; • Le linee di indirizzo per l’ impiego del personale in attività atipiche; d) linee di indirizzo per la formazione e i criteri l’aggiornamento professionale; e) linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; a) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività il lavoro dei dipendenti disabili; • Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le implicazioni sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori derivanti da innovazioni: a) Organizzative; b) Tecnologiche;articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale. c) Della domanda 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente Accordo quadriennale, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei serviziVigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Integrativo

Contrattazione integrativa. 1. L’Amministrazione assicura gli spazi La contrattazione collettiva integrativa d’Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di contrattazione decentrata integrativa per livello superiore, purché compatibili con le materie rinviate a questa sede negoziale dai CCNL e formalizza le procedure del confronto negozialevigenti norme legislative imperative. 2. Le Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie della contrattazione integrativa sono: • Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttivitàpreviste dall’art. 22, indicate nell’art. 15 comma 4 del CCNL del comparto istruzione e per le finalità dell’art. 17, nel rispetto ricerca 2016-2018: - l’attuazione della disciplina previstanormativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1); • Criteri per la costituzione del Fondo per la Progressione Economica Orizzontale nella categoria; • Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato; • Integrazione dei criteri per il passaggio economico all’interno della categoria del sistema di classificazione del personale; • Criteri generali relativi: agli incentivi del personale per la produttività ed il miglioramento dei servizi; alla ripartizione delle risorse economiche, correlate al merito e all’impegno di gruppo. Gli incentivi collegati alla produttività sono riferiti agli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed ai risultati effettivamente conseguiti; • Criteri per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, sino ad un massimo di € 2.500,00; • Azioni positive nelle materie attinenti le pari opportunità; • Criteri e modalità di riparto delle risorse che leggi nazionali o regionali destinano alle incentivazioni: a) Percentuale del costo dei progetti per il personale degli uffici tecnici; b) Professionisti legali; c) Altre forme di incentivazione previste dalla legge. • Modalità di gestione delle eccedenze del personale, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; • Le linee di indirizzo e - i criteri per la garanzia ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto (alinea c2); - i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e il miglioramento dell’ambiente di lavorola quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, per gli interventi rivolti eventualmente destinate alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi remunerazione del personale (alinea c3); - i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; • Criteri criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale; - i criteri e le politiche dell’orario modalità di lavoroapplicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nonché dall’Accordo del 02.12.2020 in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero OOSS/Aran; - i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6); - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7); - i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. Le implicazioni diritto alla disconnessione - alinea c8); - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei lavoratori derivanti da innovazioni:processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (alinea c9). a) Organizzative; b) Tecnologiche; c) Della domanda dei servizi3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Contrattazione integrativa. Tra le forme più rilevanti nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, delineato dall’articolo 2 del presente CCIE, in quanto fonte delle norme che regolano il rapporto di lavoro, oltre alla contrattazione collettiva nazionale, l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 prevede la contrattazione collettiva integrativa che si svolge a livello di singola Amministrazione. Il contratto collettivo nazionale individua i seguenti livelli di contrattazione integrativa: 1. L’Amministrazione assicura gli spazi per tutte le amministrazioni a livello nazionale o di contrattazione decentrata integrativa per le materie rinviate a questa sede negoziale dai CCNL e formalizza le procedure del confronto negoziale.unica di Amministrazione; 2. Le materie della contrattazione integrativa sonoper le amministrazioni con articolazioni sul territorio, oltre a quello nazionale altri due livelli: • Criteri per la ripartizione a livello di struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali ed in quelle provinciali o subprovinciali; • presso ogni sede centrale o sede distaccata di Amministrazione centrale o ufficio periferico, individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU. Le pubbliche amministrazioni possono attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto tuttavia dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale si pone l’obiettivo della destinazione delle risorse finanziarie dei fondi per il trattamento accessorio del personale, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti ed orientati ad un effettivo e verificabile miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, definisce inoltre i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indicatori e standard di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; i contratti collettivi integrativi e decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. L’attività negoziale tra delegazione trattante di parte pubblica e Organizzazioni sindacali rappresentative è improntata ai principi di correttezza e buona fede allo scopo di ricercare, nella conclusione degli accordi, il punto d’intesa in grado di contemperare le esigenze delle parti. Per quanto attiene la delegazione di parte pubblica, spetta alle singole Amministrazioni l’individuazione del titolare del potere di rappresentanza per ciascun livello di contrattazione. La delegazione di parte pubblica può avvalersi dell’assistenza di personale dei competenti uffici laddove la materia trattata ne renda opportuna la presenza, anche al fine di fornire alle parti negoziali chiarimenti o dettagli con riguardo all’oggetto degli incontri. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate dall’art. 10 del CCNL 16 febbraio 1999, e specificamente: - a livello nazionale: • per l’Ente dalla Delegazione trattante, che risulta composta, secondo quanto indicato nella delibera del Presidente dell’Istituto n. 28 del 30 settembre 2008 e successive modifiche, per la parte sindacale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che si sta applicando. - a livello regionale: • per l’Ente dal Direttore regionale o da un suo delegato; • per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL che si sta applicando. - a livello di struttura periferica di livello dirigenziale e, comunque, delle strutture individuate come sede di costituzione delle RSU, anche nei casi in cui la RSU sia costituita presso strutture declassate a livello non dirigenziale: • per l’Ente dal titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione nell’ambito della struttura o da un suo delegato; • per la parte sindacale dalla RSU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che si sta applicando. La contrattazione collettiva integrativa, a livello nazionale, regola le materie ad essa demandate dai CCNL di categoria ai vari livelli di relazioni sindacali. La contrattazione collettiva integrativa, a livello regionale, disciplina invece le materie di seguito riportate, così come stabilito dall’articolo 2 del CCIE 1998-2001 e confermato dall’art. 3 del XXXX 0000-0000: - le linee di indirizzo per le attività di aggiornamento e addestramento del personale in coerenza con i processi di innovazione e secondo le esigenze da questi poste; - la definizione e la verifica dell’attuazione dei piani di formazione per lo sviluppo delle risorse umane professionale, attuati in coerenza con il piano nazionale; - la definizione dei criteri e per dei piani di mobilità regionale e la produttività, indicate nell’art. 15 del CCNL e per le finalità dell’art. 17, nel rispetto verifica della disciplina previstaloro attuazione; • Criteri per la costituzione del Fondo per la Progressione Economica Orizzontale nella categoria; • Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità - i piani regionali di posizione produzione e di risultato; • Integrazione dei criteri per il passaggio economico all’interno della categoria del sistema di classificazione del personale; • Criteri generali relativi: agli incentivi del personale per la produttività ed il miglioramento sviluppo organizzativo e dei servizi; alla ripartizione - distribuzione sul territorio di competenza delle risorse economiche, correlate al merito e all’impegno dotazioni organiche; - l’ambiente di gruppo. Gli incentivi collegati alla produttività sono riferiti agli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed ai risultati effettivamente conseguitilavoro; • Criteri per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, sino ad un massimo di € 2.500,00; • Azioni positive nelle materie attinenti - le pari opportunità; • Criteri - eventuali altre materie delegate a tale livello organizzativo e modalità funzionale dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale. - la distribuzione della dotazione organica. La contrattazione collettiva integrativa, a livello di riparto struttura territoriale di livello dirigenziale e, comunque delle risorse che leggi nazionali strutture individuate come sede di costituzione delle RSU, regola, le seguenti materie: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita in accordi integrativi stipulati a livello nazionale; - eventuale definizione di piani di produzione e sviluppo dei servizi da attuare con riferimento ai piani di produzione nazionale e/o regionali destinano regionale; - definizione e verifica dell’attuazione dei piani di formazione per lo sviluppo professionale attuati a livello di area, in coerenza con il piano regionale; - criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle incentivazioni: a) Percentuale del costo dei progetti per il personale degli uffici tecnici; b) Professionisti legali; c) Altre forme di incentivazione previste dalla legge. • Modalità di gestione delle eccedenze del personalemodalità, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; • Le linee di indirizzo della normativa relativa all’igiene, all’ambiente, alla sicurezza e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività il lavoro dei dipendenti disabili; • Criteri generali per le politiche dell’orario - orario di lavorolavoro (ordinario, straordinario, turni, ecc.). Le implicazioni sulla qualità La quota minima di risorse da destinare alla contrattazione a livello di struttura periferica è quella individuata dall’art. 4, comma 6, del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori derivanti da innovazioni: a) Organizzative; b) Tecnologiche; c) Della domanda dei serviziXXXX 0000-0000 (20%).

Appears in 1 contract

Samples: c.c.i.e. 2006 2009