Common use of CONTRATTI AGEVOLATI Clause in Contracts

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rimini. 2) Il territorio del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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Samples: Territorial Agreement, Territorial Agreement, Territorial Agreement

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 431/98 e art. 1, 1 D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di RiminiMONTE COMPATRI. 2) Il territorio del Comune di RiminiMONTE COMPATRI, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, considerata la necessità di rendere inequivo- cabile l’ubicazione delle singole unità immobiliari interessate dal calcolo dei canoni agevolati, viene suddiviso in aree omogenee, definite alla data odierna dalla ripartizione in microzone realizzata dall’OMI / Agenzia delle Entrate, salvo quanto rettificato nelle allegate mappe, co- me da Allegato 1 comma 2 (Zone del D.M.Comune e fasce di oscillazione). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. 3) Per le aree zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” allegato 1 (Fasce di oscillazione Zone del Comune e fasce di Riminioscillazione). 4) I valori minimi Nella definizione del canone effettivo di locazione, come da DM 16 gennaio 2017, colloca- to fra il valore minimo e massimi massimo delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmentedi cui all’Allegato 1 (Zone del Comune e fasce di oscillazione), ai fini della stipula di nuovi contrattile parti contrattuali, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente assistite – a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula loro richiesta – dalle rispet- tive organizzazioni firmatarie del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza , tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’ “Allegato 3” all’Allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e all’Allegato 2/B (scheda di determinazione canone concordato). Le fasce di oscillazione di cui all’Allegato 1 potranno subire un incremento fino al 10% esclu- sivamente per immobili ricadenti in tipologia “Ville e Villini”. 65) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà immobiliare, determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazionecome sopra, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazionevariazione Istat, accertata dall’ISTAT, dell’indice con e- sclusione dei prezzi al consumo locatori che optano per famiglie di operai ed impiegatila cedolare secca. 76) Nella redazione e sottoscrizione Al fine della determinazione del contratto le parti contrattuali possono essere assistitecanone, a loro richiestala superficie convenzionale, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile espressa in metri quadrati, è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienticosì calcolata: a) 100% della l’intera superficie coperta calpestabile dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazioneimmobiliare; b) non oltre il 50% della superficie di delle autorimesse in ad uso esclusivo coperte(box); c) 35non oltre il 20% della superficie del posto macchina o autorimesse di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle personeuso comune; d) non oltre il 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostigliobalconi, depositoterrazze, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolocantine ed altri accessori simili; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo. La esclu- sivo del conduttore, comunque non superiore alla superficie calpestabile dell’unità immobilia- re; f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesima- le della unità immobiliare; g) non oltre il 70% della superficie dei vani con altezza inferiore a metri m. 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%; h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione la superficie potrà essere aumentata del 30% è applicata alla sola parte fino ad un massimo di 52,90 mq.; i) per gli alloggi con superficie avente altezza inferiore interna superiore a metri 1,7046 mq. Sul conteggio della e fino a 70 mq. la superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto potrà essere aumentata del 15% fino ad un massimo di locazione e suoi accessori è ammessa 70 mq.; l) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq. la superficie potrà essere ri- dotta sino ad un massimo del 15%; m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza, in tolleranza per eccesso o in difetto, per difetto sino ad un massi- mo del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 97) Ove Solo ove le singole parti contraenti concordino concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subisconoall’Allegato 1 potranno subire, nei valori minimi mini- mi e massimi, un aumento del 37% per i contratti di durata di quattro 4 anni, del 6dell’8% per i contratti di durata di cinque anni, du- rata 5 anni e del 9% per i contratti di una durata di sei 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazionicontrattuale. 10) 8) Per gli alloggi compiutamente completamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione l’ammontare del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, canone effettivo potrà subire un aumento del fino al 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati E’ facoltà delle parti allegare al contratto l’inventario degli arredi. Per gli alloggi dotati situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza ascensore, il valore sarà diminuito di mobilio una percentuale pari al 10%. Per gli alloggi al piano attico il canone sarà incrementato del 10%. Per alloggi con classe energetica D, E ed F, il canone sarà incrementato del 5%, per qualità classe e- nergetica A, B e quantità sufficiente ai bisogni C sarà incrementato del conduttore10%. In presenza di interventi documentati Eco Bonus il valore sarà incrementato del 5%. In presenza di interventi documentati Sisma Bonus il valore sarà incrementato del 10%. 119) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge legge n. 431 del 1998 431/98, nonché per tutti quelli di cui al Dlgs n. 42/2004, le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subisconoall’Allegato 2 subiranno, nei valori va- lori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 315%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contrattidi immobile, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con deter- minato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. I metri quadri relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni alle parti e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliareciascuna por- zione locata. 1711) L’attestazione prevista per Per i contratti non assistiti assistiti, l’attestazione prevista dall’articolo 1, comma 8, del D.M. DM 16 gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richieden- te da almeno una Organizzazione organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazionepresen- te Accordo, a cura della parte richiedente tramite la elaborazione e sotto la sua esclusiva responsabilità, consegna del modello Allegato 4” 3/A al presente Ac- cordo (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 unilaterale), oppure rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizza- zioni della proprietà edilizia e attestazione di rispondenza) dei conduttori firmatarie del presente Accordo, tramite l’elaborazione e sua successiva la consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza 3/B al presente Accordo territoriale (attestazione bila- terale) o del contenuto economico e contrattuale del contratto verbale di locazione è rilasciata in calce alla richiesta accordo di attestazione o su foglio separato cui al Regolamento allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce E al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenzaDM 16 gennaio 2017. 1812) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 2013) I contratti sono saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contratto Allegato A) allegato A al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni Eventuali note aggiuntive al modello indicato contratto, non contrarie alla legge, ai regolamenti in contrasto con la norma e al il presente Accordo, potranno essere inserite unicamente nell’apposito spazio successivo all’Articolo 15 denominato “Altre Clausole”.

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Samples: Accordo Territoriale, Accordo Territoriale

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, 2 comma 3, L. 431/’98 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e art. 1, D.M. 16 gennaio 201730/12/2002) 1) Articolo 1 L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero dal territorio amministrativo del Comune di Rimini. 2) Il territorio del Comune di RiminiCARRARA che viene suddiviso in “zone omogenee” come da allegato A1, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 3) Per le aree omogeneeed in base ad esse, come sopra individuate, sono vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione nello stesso allegato A1. Le parti sopra richiamate, e l’amministrazione del Comune di Rimini)CARRARA, confermano che le scelte inerenti alle politiche abitative siano adottate tenendo conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa stipulato con il L.O.D.E. dei Comuni della provincia di Massa e Carrara e dell’Osservatorio Regionale previsto dalla Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e dal D.M. 30 Dicembre 2002. 4Articolo 2 Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati: (A B C D E F) I valori minimi del D.M. 30/12/2002. Le Organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e massimi delle fasce ad allegare all’accordo stesso, un documento di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura ripartizione degli oneri accessori (Allegato G) fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art. 4 del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%D.M. 30/12/2002. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Articolo 3 Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazionedegli immobili è determinato, accertata dall’ISTATsecondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i in base ai seguenti coefficientielementi: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazioneSuperficie convenzionale; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperteClassificazione per caratteristiche; c) 35Maggiorazione per particolari categorie di immobili a) Superficie convenzionale. 1. Intera superficie utile dell’unità immobiliare, o superficie utile maggiorata del 20% per le unità immobiliari completamente ristrutturate negli ultimi dieci anni, e che si trovano in edifici con vetustà di almeno quaranta anni. Detti edifici devono essere all’interno del centro storico o dei vecchi centri abitativi perimetrati secondo la cartografia del PRG del Comune di CARRARA e definiti con le U.T.O.E. 2. 0,60 della superficie di logge nonché di tavernette prive utile delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle personeautorimesse singole (garages); d) 25% 3. 0,40 della superficie di balconi e terrazze nonché di vani utile del posto macchina scoperto ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% 4. 0,25 della superficie dei balconi, cantine, terrazze ed altri accessori simili;’ 5. 0,15 della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivodell’immobile ad uso esclusivo del conduttore; 6. La 0,10 della superficie dei vani con altezza condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare; 7. Le unità immobiliari di superficie inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti MQ 50 ai fini della determinazione del Canone di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte Locazione Convenzionato si considerano di superficie avente altezza inferiore convenzionale pari a metri 1,70MQ 50 a corpo. Sul conteggio Tutte le unità immobiliari superiori a MQ 50 e inferiori a MQ 60 ai fini della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto determinazione del Canone Convenzionato si considerano di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino pari a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenzaMQ 60 a corpo. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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Samples: Accordo Territoriale

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna. 2) Il territorio del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M.D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in tre aree omogenee come da “Allegato 1” (Aree del Comune di Santarcangelo di Romagna). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade o, comunque, al centro dell’elemento o del tratto grafico fungente da confine. L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori ad un’area omogenea è data dalla sua collocazione all’interno dell’area omogenea. Eventuali immobili posti sul confine tra diverse aree omogenee si considerano appartenere all’area omogenea in cui è collocata la maggior parte della superficie dell’immobile locato. Si precisa che l’area indicata come “Centro Storico” nell’ “Allegato 1” fa parte dell’area omogenea 1, sicché ad essa vanno applicate le fasce di oscillazione previste dall’ “Allegato 2” per l’area omogenea 1, fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 5) di questo titolo in merito agli elementi necessari per l’appartenenza alla fascia di oscillazione minima o massima dell’area omogenea 1 per gli immobili collocati nel “Centro Storico”. 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di RiminiSantarcangelo di Romagna) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 16/1/2017 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo.60 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni socialisociali disagiate del conduttore o di particolari condizioni dell’immobile o ambientali, o per altre ragioni liberamente valutabili dalle parti, delle quali deve essere fatta almeno generica menzione nel contratto, con l’assistenza dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Al- legato 2” sono invece inderogabili da parte di terzi nel caso in cui l’Accordo territoriale sia utilizzato, in base a norme vigenti, in sede giudiziaria o amministrativa quale fonte di eterodeterminazione del canone di locazione in sostituzione della volontà delle parti. 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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Samples: Territorial Agreement

CONTRATTI AGEVOLATI. (artArt. 2, 2 comma 3, 3 L. 431/’98 431/98 e artArt. 1, 1 D.M. 16 gennaio 20175/3/99) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero dal territorio amministrativo del Comune di Rimini.Orte. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini, acquisite le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone omogenee, suddividono il territorio di Orte in due fasce come da allegato A. 2) Il territorio Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato contratto - tipo (allegato F del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’artaccordo). 1 comma 2 del D.M.Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D. 3) Per I contratti con durata superiore ai tre anni, avranno le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi seguenti variazioni delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula oscillazione: - Per i contratti con durata di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per quattro anni la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ cui alla tabella Al- legato A” sarà maggiorata del 2” (Fasce %. - Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta tabella “A” sarà maggiorata del 304%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per - Per i contratti di durata di sei anni o più anni, superiore a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce sei anni la fascia di oscillazione di cui all’ alla tabella Allegato 2A(Fasce di oscillazione sarà maggiorata del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 36%. 134) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo I canoni di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi locazione applicabili ai contratti agevolati sono determinati utilizzando i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%criteri individuati nel presente accordo territoriale. 142) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%CONTRATTI PER USI TRANSITORI (Art. 5, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo comma 1, comma 8della legge 09.12.1998, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza.n. 431) 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.Fattispecie di esigenze del locatore:

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CONTRATTI AGEVOLATI. (artArt. 2, 2 - comma 3, L. 431/’98 Legge 431/98 e artArt. 1, 1 D.M. 16 gennaio 201730 dicembre 2002) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero dal territorio amministrativo del Comune di Rimini.Vetralla. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini, acquisite le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone omogenee, suddividono il territorio di Vetralla in tre fasce come da allegato A. 2) Il territorio Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato F del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’artaccordo). 1 comma 2 del D.M.Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D. 3) Per I contratti con durata superiore ai tre anni, potranno avere le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi seguenti variazioni delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula oscillazione: - Per i contratti con durata di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per quattro anni la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ cui alla tabella Al- legato A” potrà essere maggiorata del 2” (Fasce %. - Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta tabella “A” potrà essere maggiorata del 304%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per - Per i contratti di durata di sei anni o più anni, superiore a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce sei anni la fascia di oscillazione di cui all’ alla tabella Allegato 2A(Fasce di oscillazione potrà essere maggiorata del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 36%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso I canoni di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti applicabili ai contratti agevolati sono determinati utilizzando i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà criteri individuati nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenzaterritoriale. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 431/98 e art. 1, 1 D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rimini.Genzano di Roma 2) Il territorio del Comune di Rimini, Genzano di Roma tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 comma 2 (Aree del D.M.Comune). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” allegato 2 (Fasce di oscillazione del Comune di Riminioscillazione). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia all’interno delle fasce di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” cui all’allegato 3 (Fasce di oscillazione Elementi oggettivi per la determinazione del Comune di Riminicanone) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegativariazione Istat. 75) Nella redazione e sottoscrizione definizione del contratto canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’allegato Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali possono essere assistitecontrattuali, assistite – a loro richiesta, richiesta – dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei conduttori firmatarie criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del presente accordocanone). 8) 6) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del canone di locazione mensile conteggio del canone, è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienticosì calcolata: a) 100% della l’intera superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazionecalpestabile; b) 50non oltre il …..% della superficie di delle autorimesse in ad uso esclusivo coperteesclusivo; c) 35non oltre il …..% della superficie del posto macchina in autorimesse di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle personeuso comune; d) 25% non oltre il ….% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostigliobalconi, depositoterrazze, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolocantine ed altri accessori simili; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% non oltre il ….% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta esclusivo del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio conduttore; f) non oltre il ….% della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della superficie convenzionale unità immobiliare; g) la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto alla lettera a). Le scale interne di raccordo ) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e gli ascensori presenti in sino ad un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati massimo del 5%. 147) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo In applicazione dell’articolo 1, comma 87, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto apportata la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo riduzione del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canonemassimo ove applicabile. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza.Elemento ………….. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) 8) I contratti sono saranno stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) allegato A al D.M. DM 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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Samples: Accordo Territoriale Per Contratti Di Locazione

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, art.2 comma 3, L. 431/’98 3 Legge 431/98 e art. 1, art 1 D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito . Ai fini di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rimini. 2) Il territorio del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 3) Per le aree omogeneecitato D.M. 16 gennaio 2017 , come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione il territorio del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato Genova continua ad essere suddiviso in base all’indice ISTAT del mese antecedente alla zonizzazione prevista nello “stradario della zonizzazione” redatto dall’Amministrazione comunale e pubblicato sulla rivista “Genova” n° 8 dell’anno 1979 , con l’eccezione delle zone che , successivamente a quello tale data , sono state oggetto di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazionenuova edificazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia ricostruzione e/o dei conduttori ristrutturazione urbanistica ; gli immobili ubicati in tali zone saranno collocati nell’area omogenea più vicina avente caratteristiche equivalenti nel territorio della circoscrizione comunale di appartenenza dell’immobile. Per quanto concerne il “Centro Storico” nelle zone in cui sono stati eseguiti o sono in corso interventi di ristrutturazione urbanistica che influiscano sulle dotazioni infrastrutturali ,sulle tipologie edilizie e quindi sul carattere di pregio o degrado della zona stessa, la zonizzazione di cui al precedente paragrafo troverà applicazione fino a quando, con accordo integrativo sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, verranno apportate le eventuali opportune modifiche . 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive 2. A seguito delle caratteristiche disposizioni di cui alla precedente lettera a) sopra sono confermate le 60 aree, già evidenziate nell’accordo territoriale del 29/12/2011, aventi le caratteristiche relative alle dotazioni infrastrutturali, le tipologie edilizie ed i valori di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70mercato , come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenzarichiesto dal D.M. 16 gennaio 2017. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) . Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi ognuna delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” suddette zone sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A determinati i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento di locazione, la fascia di oscillazione così determinata viene espressa in euro per metro quadrato come da tabella riepilogativa che forma parte integrante del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%presente accordo (Allegato 1) . 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione . Ai fini del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone la superficie viene definita secondo i criteri di locazione cui alle “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R,P,T)” allegate al D.P.R. 23/03/1998 pubblicato sulla G.U. n° 108 del 12/05/1998. Nel calcolo della superficie utile è ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento) in eccesso o in difetto senza che ciò possa comportare riduzioni o variazioni del canone calcolato qualora non venga fornita una visura catastale aggiornata ed attendibile . 5. Si precisa che :  Per gli immobili la cui superficie utile risulti inferiore a mq.45, detta superficie si intenderà incrementata del 30% fino al limite massimo di mq.54  Per gli immobili la cui superficie utile risulti compresa tra mq.46 e considerati dalle parti nella determinazione mq.60, detta superficie si intenderà incrementata del canone20% fino al limite massimo di mq.67  Per gli immobili la cui superficie utile risulti compresa tra mq.61 e mq.68, detta superficie si intenderà incrementata del 10% fino al limite massimo di mq.70  Per gli immobili la cui superficie utile risulti superiore a mq.100, la superficie eccedente i mq.100 si intenderà ridotta del 30% . 6. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazioneLa misura in mq. dell’unità immobiliare, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico canone, è costituita dalla superficie dei vani adibiti ad abitazione e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base dalle frazioni degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte accessori così come definiti nell’allegato “C” del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga citato D.P.R. 23 marzo 1998 ,che si allega al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza(All.2) . 18) Ai fini 7. All’interno di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi ciascuna delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” al precedente punto 3 , sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la determinate tre sottofasce i cui valori di locazione fino al copriranno rispettivamente il 25% inferiore, il 50% nei casi intermedio ed il 25% superiore dell’intera fascia di particolari condizioni socialioscillazione ; gli immobili oggetto di locazione saranno collocati in una delle sottofasce indicate in base al numero degli elementi presenti nell’unità immobiliare tra quelle elencate nella “scheda tecnica” contenente l’elenco degli elementi caratteristici ( Allegato 3 ) che dovrà essere compilata ed allegata al contratto di locazione . In caso di locazione di immobili arredati o di porzione di immobile o di porzione arredata dovranno essere utilizzate le relative schede tecniche (rispettivamente Allegato 4 ,5 e 6)  Nella sottofascia inferiore saranno collocate le unità immobiliari aventi non più di due degli elementi caratteristici della scheda tecnica citata  Nella sottofascia intermedia saranno collocate le unità immobiliari aventi da tre a sette degli elementi caratteristici della scheda tecnica citata di cui almeno due dovranno essere costituiti da quelli di cui ai numeri 1,2 ,4 della citata tabella.  Nella sottofascia superiore saranno collocate le unità immobiliari aventi almeno otto degli elementi caratteristici della scheda tecnica citata per quanto riguarda il Centro Storico in area omogenea “degrado”, rientrano nella sottofascia superiore le unità immobiliari aventi almeno cinque elementi (anziché otto) a condizione che uno di essi riguardi la ristrutturazione interna come previsto al punto 17 della tabella degli elementi caratteristici (Allegato.3) 20) I contratti sono stipulati usando 8. quando l’alloggio sia completamente arredato , il tipo valore del canone al mq risultante dalla collocazione in una delle tre sottofasce potrà essere aumentato sino al 12%. Per completamente arredato si intende l’alloggio fornito in tutti i vani di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla leggemobilio efficiente e funzionante , ai regolamenti e al presente Accordoin particolare:  La cucina deve essere dotata di adeguati mobili contenitori ,tavolo ,sedie ,frigorifero fornelli o piano cottura.

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Samples: Accordo Per Il Territorio Del Comune Di Genova

CONTRATTI AGEVOLATI. (artArt. 2, comma 3, L. 431/’98 431/98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) 11 X.X. 30.12.2002) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero dal territorio amministrativo del Comune di Rimini. 2) Sassari Il territorio del Comune di RiminiSassari, tenuto delimitato in 10 microzone catastali, riportate nei fogli integrativi come da delibera del xxxxxxxxx xxxxxxxx n° 70 del 30/06/1999 e allegata all’accordo territoriale precedente (chiamata allegato A); è suddiviso in cinque “RAGGRUPPAMENTI ”, ogni gruppo è suddivisa in tre subfasce d’oscillazione dei canoni (allegato B). Ai fini dell'imposta IMU il Comune di Sassari applicherà la seguente agevolazione fiscale: l’applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alle locazioni stipulate con qualsiasi contratto di cui al presente quanto disposto dall’artaccordo, purchè la locazione sia accompagnata del "Certificato di Conformità del Canone di locazione". 1 comma 2 del D.M. 3) Per le aree omogeneeDetto documento è rilasciato e sottoscritto congiuntamente da una delle associazioni delle proprietà e da una degli inquilini. Le parti che vogliono usufruire dei vantaggi fiscali dovranno stipulare i contratti di locazione come da X.X. 30/12/2002 e potranno avvalersi della facoltà di farsi assistere dalle Organizzazioni di Categoria firmatarie dell’accordo. Le parti stipuleranno i contratti di locazione, come sopra individuateda tipi xx xxxxxxxxx del X.X. 30.12.2002,elaborati in conformità, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione recante la possibilità d’aggiornamento del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura canone xxxxx xxxxxx del 7575 % della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice variazione ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà è determinato dalle parti moltiplicando la parti, all’interno della subfascia d’oscillazione di cui all’allegato B) e sulla base degli elementi oggettivi di cui Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, si fa riferimento all’allegato del X.X. 30.12.2002 (Allegato G). La superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della xxxx calcolata in base alla superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi dell’intera unità immobiliare, compresi eventuali accessori per (balconi – terrazzi – soffitte – xxxxxxx xx altri, calcolati come da DPR 138 del 23/03/1998) con un margine di tolleranza pari al 7% . Le parti stabiliscono i seguenti coefficientiparametri correttivi in relazione alla superficie convenzionale: a) 100% della per le unità con superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati superiore a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per mq 100 la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente metratura massima xxxx ridotta del 30%. Nel caso 10 % con un limite minimo di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 11) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6)100 mq. b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni unità con superficie superiore a mq 120 la metratura massima xxxx ridotta del 15 % con un limite minimo di interi immobili107 mq. c) per il totale della le unità con superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo superiore a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per mq 140 la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore metratura massima xxxx ridotta del singolo contratto 20 % con un limite minimo di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare118 mq. 17d) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, le unità con superficie inferiore a mq 70 la metratura massima xxxx aumentata del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta 25 % con un limite massimo di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza80 mq. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.

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CONTRATTI AGEVOLATI. (artArt. 2, 2 comma 3, L. 431/’98 3 Legge 431/98 e artArt. 1, 1 D.M. 16 gennaio 20175/3/99) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero dal territorio amministrativo del Comune di Rimini.Montefiascone. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini, acquisite le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone omogenee, suddividono il territorio di Montefiascone in fasce come da allegato A. 2) Il territorio Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato contratto - tipo (allegato F del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’artaccordo). 1 comma 2 del D.M.Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D. 3) Per I contratti con durata superiore ai tre anni, potranno avere le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi seguenti variazioni delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula oscillazione: - Per i contratti con durata di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per quattro anni la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ cui alla tabella Al- legato A” sarà maggiorata del 2” (Fasce %. - Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori per i seguenti coefficienti: a) 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazione; b) 50% della superficie di autorimesse in uso esclusivo coperte; c) 35% della superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta tabella “A” sarà maggiorata del 304%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza. 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per - Per i contratti di durata di sei anni o più anni, superiore a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. 10) Per gli alloggi compiutamente arredati le fasce sei anni la fascia di oscillazione di cui all’ alla tabella Allegato 2A(Fasce di oscillazione sarà maggiorata del Comune di Rimini) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 156%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore. 114) Per gli immobili I canoni di cui all’artlocazione applicabili ai contratti agevolati sono determinati utilizzando i criteri individuati nel presente accordo territoriale. 2) CONTRATTI PER USI TRANSITORI (Art. 5 - comma 1, comma 2, lett. a), della Legge 09.12.1998, n. 431 del 1998 le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni.431) 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 15) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9), 10), 11), 12), 13) e 14) sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composti. 16) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contratti, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliare. La somma del valore delle singole locazioni di porzione non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliare. 17) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata da almeno una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente e sotto la sua esclusiva responsabilità, del modello “Allegato 4” (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenza. 18) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 20) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti e al presente Accordo.Fattispecie di esigenze del locatore:

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CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rimini.Vicenza 2) Il territorio del Comune di RiminiVicenza, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 comma 2 (1.a Aree del D.M.Comune 1.b Zonizzazione). 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni ca- noni come da “Allegato 2” allegato 2 (Fasce di oscillazione del Comune di Riminioscillazione). Con ripartizione per Zona 1, Zona 2 e Zona 3 e per superficie delle abitazioni. 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono devono intendersi aggiornati annualmenteannual- mente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%Istat. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare par- ti all’interno delle fasce e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia sub fasce di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (all. 2 Fasce di oscillazione del Comune di Riminioscillazione) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazionevaria- zione Istat. 6) Nella definizione del canone effettivo, accertata dall’ISTATcollocato fra il valore minimo ed il valore massimo e tra i valori (inferiore-medio-superiore) delle fasce e sub-fasce di oscillazione di cui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) le parti contrattuali, dell’indice assistite – a loro richiesta – dalle ri- spettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei prezzi al consumo criteri di cui all’allegato 3 (Elementi oggettivi per famiglie di operai ed impiegatila determinazione del canone) e quindi del punteggio ot- tenuto dall’immobile. 7) Nella redazione e sottoscrizione La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del contratto le parti contrattuali possono essere assistiteconteggio del canone, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo.è calcolata: 8) La a) l’intera superficie convenzionale da considerare per calpestabile; b) non oltre il calcolo del canone di locazione mensile è data dalla moltiplicazione 50% della superficie calpestabile reale dell’unità immobiliare locata delle autorimesse ad uso esclusivo; c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclu- sivo del conduttore fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a); f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesima- le della unità immobiliare; g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e dei relativi accessori per sino ad un massimo del 5%. Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 100% della 1,00 per l’unità immobiliare di superficie coperta dell’unità immobiliare abitativa principale oggetto di locazione, ivi compresi i vani destinati uguale o superiore a ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili, se non separatamente accatastati dall’unità immobiliare principale e se posti all’interno dell’unità immobiliare principale o, comunque, se raggiungibili direttamente dall’unità immobiliare principale tramite collegamenti interni e, cioè, senza passaggio da spazi esterni o di terzi o condominiali o comuni a altre unità immobiliari non oggetto di locazionemetri quadrati 70; b) 50% della 1,10 per l’unità immobiliare di superficie di autorimesse in uso esclusivo copertecompresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 69,99; c) 35% della 1,20 per l’unità immobiliare di superficie di logge nonché di tavernette prive delle caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo articolo. Si precisa che si intende per tavernetta una pertinenza dell’abitazione, collocata al piano terra, seminterrato uguale o interrato, dotata di impianto elettrico e fruibile anche per la permanenza delle persone; d) 25% della superficie di balconi e terrazze nonché di vani ad uso ripostiglio, deposito, servizio, studio, lavanderia, laboratorio e simili privi delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e c) di questo articolo; e) 20% della superficie di posti auto scoperti in godimento esclusivo; f) 15% della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo. La superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70, come risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è ulteriormente ridotta del 30%. Nel caso di vano avente diverse altezze in diversi punti l’ulteriore riduzione del 30% è applicata alla sola parte di superficie avente altezza inferiore a metri 1,70. Sul conteggio della superficie reale rilevata dalle parti dell’unità immobiliare oggetto di locazione e suoi accessori è ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, del 5%. Nel calcolo della superficie convenzionale la somma dei valori di cui ai punti b), c), d), e), e f) è considerata solo fino a concorrenza del valore della superficie di cui al punto a). Le scale interne di raccordo e gli ascensori presenti in un appartamento (unità immobiliare) composto da più piani incidono sul calcolo della superficie per una sola volta in riferimento al piano di partenza.mq.45,99 9) 8) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’ “Allegato 2” all’allegato 2 (Fasce di oscillazione del Comune di Riminioscillazione) subiscono, nei valori va- lori minimi e massimi, un aumento del 32% per i contratti di durata di quattro anni, del 63% per i contratti di durata di cinque anni, del 94% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazionicontrattuale. 109) Per gli alloggi compiutamente arredati arredati, le fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del: 15% per arredo completo nuovo o recente (0-5 anni) 10% per arredo completo (6-10 anni) 5% per arredo completo (+ di 11 anni) a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli alloggi semi arredati (un’abitazione con più di due vani si intende semi arredata quan- do l’arredamento è completo almeno in cucina e in una camera) le fasce di oscillazione del Comune di Riminicui all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, 5% a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazioni. Si intendono per compiutamente arredati gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttorecontrattuale. 1110) Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge legge n. 431 del 1998 431/’98, le fasce di oscillazione oscil- lazione di cui all’ “Allegato 2” all’allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% 2%, a valere per l’intera durata contrattuale e sue proroghe e rinnovazionicontrattuale. 12) Xxx le singole parti contraenti concordassero l’obbligo da parte del conduttore di versare un deposito cauzionale di ammontare non superiore ad una mensilità di canone i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 3%. 13) Xxx le singole parti contraenti concordassero un obbligo di preavviso in caso di recesso da parte del conduttore uguale o inferiore a tre mesi i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di cui all’ “Allegato 2” sono aumentati del 5%. 14) Per gli immobili classificati con classe energetica A i valori minimi e massimi del canone subiranno un aumento del 3%, con classe energetica B del 2% e con classe energetica C dell’1%. 1511) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9)8, 10), 11), 12), 13) 9 e 14) 10 sono tra essi cumulabili e si applicano congiuntamente ai valori base di cui all’ “Allegato 2”, come risultanti dalla clausola 4) di questo titolo, senza aumenti composticumulabili. 1612) Nel caso di locazione di porzioni della medesima unità immobiliare e relativi accessori a diversi conduttori con separati contrattidi immobile, anche in tempi diversi, il canone di locazione del singolo contratto sarà così determinato: a) in caso di locazione di porzioni indipendenti, prive dunque di zone condivise con altri conduttori e dotate di ingresso autonomo, il canone verrà calcolato in base alla superficie convenzionale locata, calcolata come descritto al precedente paragrafo 6). b) in caso di locazione di porzioni di immobili in uso esclusivo a separati conduttori unitamente ad aree condivise con altri conduttori, il canone delle singole porzioni locate in uso esclusivo unitamente a aree condivise con altri conduttori verrà determinata dividendo il canone dell’intero appartamento con relativi accessori (calcolato secondo le regole previste da questo accordo per le locazioni è fra- zionato in proporzione alla superficie di interi immobili) per il totale della superficie convenzionale destinata alla locazione in uso esclusivo a tutti i separati conduttori ciascuna porzione locata, anche considerando parti e moltiplicando poi tale quoziente per la superficie convenzionale locata in uso esclusivo al separato conduttore del singolo contratto di locazione parziale. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui la locazione non si estenda all’intera unità immobiliare in quanto il contratto riserva al locatore l’uso di parti dell’unità immobiliareservizi condivisi. La somma del valore delle singole locazioni percentuale di porzione locata deve essere espressamente indicata nell’attestazione. Sono esclusi dalla locazione parziale le unità immobiliari che non sarà quindi mai superiore al valore locativo dell’intera unità immobiliaredispongo- no di almeno due vani camera di superficie calpestabile: • con minimo di mq.9 se locato ad una persona; • con minimo di mq.14 se locato a due persone. 1713) L’attestazione prevista per i contratti non assistiti dall’articolo dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una Organizzazione organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a richiesta di uno dei soggetti firmatari di un contratto di locazione agevolato. La richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza avviene mediante compilazione, a cura della parte richiedente tramite la elaborazione e sotto la sua esclusiva responsabilità, consegna del modello “Allegato 4” mo- dello allegato 4 (Richiesta di rilascio di attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2047 e attestazione di rispondenza) e sua successiva consegna all’Organizzazione destinataria della richiesta. La richiesta di attestazione deve riportare in modo chiaro, dettagliato e veritiero tutti gli elementi e parametri necessari al calcolo del canone di locazione e considerati dalle parti nella determinazione del canone. L’utilizzo del modello “Allegato 4” e la sua compilazione, a cura della parte richiedente, in ogni sua parte sono obbligatori ai fini del rilascio dell’attestazione di rispondenza, salvo che dal contratto di locazione non risultino già tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di locazione oggetto della richiesta di attestazione di rispondenza. L’attestazione di rispondenza al presente Accordo territoriale del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione è rilasciata in calce alla richiesta di attestazione o su foglio separato allegato alla richiesta sulla base degli elementi e parametri dichiarati e sottoscritti dalla parte contrattuale nella richiesta di attestazione. L’attestazione di rispondenza può essere rilasciata anche direttamente in calce al contratto di locazione o in foglio separato allegato al contratto su richiesta, anche verbale, di una parte del contratto di locazione se da tale contratto già risultano tutti gli elementi e i parametri necessari al calcolo del canone di locazione. L’associazione destinataria della richiesta di attestazione di rispondenza ha facoltà di rifiutarne il rilascio a sua discrezione, anche verbalmente e senza obbligo di motivazione. Al fine del rilascio dell’attestazione di rispondenza sono considerati rispondenti al presente Accordo territoriale le clausole dei contratti di locazione con esso non espressamente contrastanti e quelle in deroga al presente accordo se più favorevoli al conduttore. La legge e i regolamenti determinano gli effetti del conseguimento dell’attestazione di rispondenzaAttestazione). 1814) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 60 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente Accordo. 19) I valori minimi delle singole fasce di oscillazione di cui all’ “Allegato 2” sono consensualmente derogabili dalle parti contraenti la locazione fino al 50% nei casi di particolari condizioni sociali 2015) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. Sono ammesse esclusivamente le modifiche ed integrazioni al modello indicato non contrarie alla legge, ai regolamenti 2017 con integrazione per eventuale opzione cedolare secca e al presente Accordoattestato prestazione energetica da in- serire nelle "altre pattuizioni".

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