COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Clausole campione

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. 1 Nel contratto tipo è prevista la seguente clausola:”Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale”.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte integrante dello stesso Accordo. Premesso inoltre che in attuazione dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e dell’art. 1 D.M. 5/3/99 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto – tipo relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Montefiascone e potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Ognuna delle Parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito: - alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto; - alla esatta applicazione dell’Accordo locale anche a riguardo del canone di locazione; - a variazioni dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto; ad una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata come previsto dal D.M. 30 Dicembre 2002 e dai tipi di contratto ad esso allegati.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Onde ridurre al minimo contenziosi di tipo stragiudiziale o legale, le parti sociali, con il consenso delle parti contraenti si impegnano a sviluppare al massimo la fase di contrattazione preventiva e concertativa per l'individuazione di quell'equilibrio economico e normativo tale da garantire una corretta applicazione del contratto di locazione. Per consentire tale procedura dovrà essere previsto nel contratto tipo, redatto presso le sedi di associazioni di categoria, la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretaizone ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicaziozne dell'accordo territoriale, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale formata quanto a due componenti — scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla bae delle designazione rispettivamente del locatore e del conduttore — e quanto a un terzo che svolgerà eventualmetne funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due compoenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, irtengano di nominarlo; in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo sarà nominato dal Presidente della locale Camera di Commercio. In caso di variazione inpiù o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momneto della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto. La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate. Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione. L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’indicazione dell’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L’istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione. Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. I contratti tipo prevederanno la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale, formata, quando a due componenti — sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo — che svolgerà eventualmente funzioni da presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto, al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione, stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nei termini perentori di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale, periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. La commissione di conciliazione sarà regolata in base al disposto dell'art. 6 del D.M. 30 Dicembre 2002.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Per quanto riguarda la commissione di conciliazione stragiudiziale si fa esperesso riferimento al decreto ministeriale del 30.12.02002 Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Verona.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto. La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.