COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Clausole campione

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. 1 Nel contratto tipo è prevista la seguente clausola:”Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale”. 2 La Commissione di Conciliazione è costituita da tre membri di cui due scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, presieduta dal Difensore Civico del Comune presso il quale viene depositato l’accordo. 3 La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione al Difensore Civico che deve convocarla entro 15 giorni e di segnalare per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui al precedente comma 2.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte integrante dello stesso Accordo. Premesso inoltre che in attuazione dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, S.M.I. e dell’art. 1 D.M. 30.12.2002, si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la individuazione dei criteri per la determinazione dei canoni agevolati relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. Il presente Accordo Territoriale decorre dalla data del deposito presso il Comune e potrà formare oggetto di revisione qualora: 1) sia modificata la Legge sulle locazioni ad uso abitativo o sia aggiornata la relativa Convenzione Nazionale prevista nel D.M. 30.12.02; 2) Il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto concordato di cui al presente accordo; 3) siano modificate le normative fiscali previste all’articolo 8 legge 431/98; 4) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Ognuna delle Parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito: - alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto; - alla esatta applicazione dell’Accordo locale anche a riguardo del canone di locazione; - a variazioni dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto; ad una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata come previsto dal D.M. 30 Dicembre 2002 e dai tipi di contratto ad esso allegati.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. I contratti tipo prevederanno la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale, formata, quando a due componenti — sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo — che svolgerà eventualmente funzioni da presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto, al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione, stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nei termini perentori di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale, periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. 1. Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola: “Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’Accordo territoriale, in precedenza citato, anche in relazione al canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale, come previsto dall’art. 13 dell’Accordo territoriale”. 2. La commissione di conciliazione è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengono necessario, potrà essere integrata da un terzo componente, che svolgerà funzioni di presidente. Qualora la controversia attenga alla interpretazione del presente Accordo, la commissione dovrà essere costituita da un componente per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo stesso 3. Le parti firmatarie del presente Accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall’Accordo stesso.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto. La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate. a) La domanda di conciliazione Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione. L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’indicazione dell’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L’istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione. b) La segreteria Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola: "Ciascuna delle parti potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell'accordo territoriale, in precedenza citato, anche in relazione al canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale". La commissione di conciliazione è costituita da due rappresentanti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore al conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo membro, che svolgerà funzioni di presidente. In caso di incremento o diminuizione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del presente accordo territoriale, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione , la quale determinerà, nel termine di 9è giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino alla nuova variazione. Le parti firmatarie del presente accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall'accordo stesso. I valori di cui all'art. 5 saranno incrementati, in caso di mancato impegno del Comune di Massa al rimborso ICI fino ad un massimo di £ 300.000 annue da determinarsi con separato accordo, di un importo corrispondente al ebeneficio fiscale non erogato. L'incremento deve essere accertato da parte della commissione prevista dal presente articolo, la quale dovrà pronunciarsi entro 9è giorni? Tali previsoni saranno inserite nel contratto tipo.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. La commissione di conciliazione sarà regolata in base al disposto dell'art. 6 del D.M. 30 Dicembre 2002.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto. La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate. a) La domanda di conciliazione b) La segreteria
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. 1. La commissione di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002 è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo componente, che svolgerà funzioni di presidente. Qualora la controversia attenga alla interpretazione del presente Accordo, la commissione dovrà essere costituita da un componente per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo stesso. 2. In caso di incremento o diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del presente Accordo territoriale, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. 3. Le parti firmatarie del presente Accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall’Accordo stesso. 4. I valori di cui all’articolo 5 saranno incrementati, in caso di mancato impegno dei Comuni interessati al rimborso ICI da determinarsi con separato Accordo, di un importo corrispondente al beneficio fiscale non erogato. L’incremento deve essere accertato da parte della commissione prevista dal presente articolo, la quale si dovrà pronunciare entro 90 giorni.