Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto L'Ente può assumere personale a tempo determinato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dall’art. 19 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti di durata non potrà superare superiore a dodici mesi possono essere stipulati liberamente senza la specificazione di alcuna causale. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle causali di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015. In sede di contrattazione aziendale è possibile prevedere una durata massima anche superiore ai ventiquattro mesi. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. È fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei casi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2015 e/o quelle previste dal presente articolo, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015, il lavoratore può essere riassunto, anche in assenza dell’intervallo ivi previsto, nelle seguenti ipotesi:
a) esigenze di continuità di servizio;
b) conclusione di progetti. Il limite massimo dei lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato è pari al 20% annuo dell’organico dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaal 1° gennaio dell’anno di assunzione salva diversa previsione della contrattazione aziendale. Con esclusione del personale inquadrato nell’Area A, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti il servizio prestato a tempo determinato per quattro lavoratoriun periodo superiore a sei mesi costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 3 mesi successivi alla cessazione del contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino i contratti di durata fino a quindici dipendenti è consentita sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti servizio del lavoratore sostituito. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e somministrazione normativo previsto dal presente contratto per sei lavoratoriil personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: − le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; − in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. Ferme restando 21 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le misure indicate nei precedenti commialtre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero ivi compreso il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Il contratto di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori lavoro a tempo determinato effettuate può essere trasformato in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21indeterminato, co. 2 previo consenso scritto del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelavoratore.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti L’apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia (D.Lgs. 81/2015 e smi), è consentita anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) intensificazione temporanea dell’attività derivante da situazioni straordinarie e non prevedibili o indotte da particolari esigenze del mercato;
b) esecuzione di un’opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
c) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative diverse da quelle già previste dal D.Lgs.81/2015 e smi. In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività dei settore della trasformazione della foglia del tabacco, le parti convengono che l’utilizzo complessivo il numero massimo dei rapporti di tutte le tipologie di lavoro con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi impiegati per la fase di avvio di nuove attività le fattispecie contrattuali di cui all’art.76alle precedenti lettere a), per sostituzione b) e c) è individuato prendendo a base di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione riferimento il numero di giornate complessive lavorate in azienda nell’anno precedente, diviso 270, ed applicando al rapporto cosi determinato la percentuale del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui 15%, facendo riferimento all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 23 del D.Lgs. n. 81/201581/2015 e smi, nel caso l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivetale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a nove, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a nove lavoratori con contratto a termine.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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