Common use of Contratto a tempo determinato Clause in Contracts

Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo art. 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata superiore. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere assunti con contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale 1. In attuazione del rinvio disposto dall'articolo 23, Legge n. 56, 1987, le parti individuano come di seguito specificato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 18/4/1962, n. 230, dall'articolo 8 bis della Legge 25/3/1983, n. 79, dalla Legge 19/12/1984, n. 863, dall'art. 8 della Legge 23/7/1991, n. 223, e dall'Accordo Interconfederale CONFAPI/CGIL - CISL - UIL del 13/5/1993, e` consentita la stipula di contratti a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo art. 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi prorogabile per un periodo di pari durata: - incrementi di attivita` produttiva, di confezionamento e di 4 settimane spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di piu` intensa attivita` derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per quelli le quantita` e/o specificita` del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esecuzione di durata superiore. Il rapporto attivita` di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno; - esigenze di collocazione nel contratto individuale e, comunquemercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di professionalita` e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari; - partecipazione a fiere e mostre; - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione dei periodi di chiusura collettiva per ferie dello stabilimento. 2. Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il rientro numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione servizio, per ogni unita` produttiva, con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso rispetto al numero di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere assunti lavoratori con contratto a termine lavoratori tempo indeterminato non possa essere superiore al: - 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non puo` determinare un numero massimo pari al 25di lavoratori assumibili inferiore a 5 unita`; - 10% dei lavoratori impegnati per lo scaglione da 101 a tempo indeterminato300 dipendenti; - 7% per lo scaglione oltre i 300 dipendenti. 3. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unita` superiore. 4. Le percentuali come sopra definite possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessita` ed in relazione alla necessita` stessa.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale Ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 28.2.87 n. 56, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge 25.3.83n. 79, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea seguito elencati: - casi di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate aspettativa previsti dal comma 2 dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21.7.88 ai sensi dell'art. 85 del medesimo accordo"; - incrementi di attività produttiva, D. Lgs. n. 626/94di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per affiancare la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano il protrarsi delle lavorazioni in altro periodo dell'anno; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari; - sostituzione di lavoratori assenti per i ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa; - assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato lavoro; l'affiancamento può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo artinstaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare. 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata Nelle imprese che hanno fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata superiore. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamentedipendenti, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine. Per le imprese con più di 4 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con rapporto a tempo determinato. Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi, rinnovabili. Restano confermate le condizioni di miglior favore esistenti. Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti, a tempo indeterminatolivello regionale, possono individuare ulteriori casistiche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale Le parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile-Abbigliamento-Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di legge (arttutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L'assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ai sensi dell'art. 1, legge comma 1-bis, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 230/62: attività stagionali368, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, è consentita l’apposizione l'apposizione di un termine al alla durata del contratto in assenza delle ragioni suddette nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − lavoro, di durata non superiore a 12 mesi comprensivi dell'eventuale proroga, per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione lo svolgimento di nuovi servizi o dall'avvio qualunque tipo di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizionimansione. Inoltre, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 81, D. Lgs. n. 626/94; − comma 1-bis, lettera b), della legge citata, sarà consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro, per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo art. 21, ma in ogni caso tale periodo una durata non può essere superiore a 2 settimane per i 36 mesi comprensivi dell'eventuale proroga, nelle seguenti ipotesi: - assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali, nell'ambito della durata degli stessi; - assunzione di lavoratori percettori dell'indennità di mobilità o dell'ASPI; - assunzione di giovani dai 30 ai 34 anni; - assunzione di lavoratori con più di 50 anni se uomini e di 45 anni se donne; - assunzione lavoratori iscritti nelle liste di cui alla legge n. 68/1999; - tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi aziendali stipulati con l'assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale. Le suddette ipotesi di assunzione "acausali" possono riguardare anche soggetti che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro con l'azienda interessata, ad esclusione di precedenti contratti di apprendistato. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, ovvero la sussistenza delle condizioni soggettive indicate nel precedente comma. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'azienda informerà annualmente la R.S.U. sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l'azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere un'informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: 1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa; il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l'azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. In attuazione del rinvio previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. In base all'articolo 5, comma 4-ter del D.Lgs. n. 368/2001, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo (previsto dall'articolo 5, comma 4-bis del citato decreto) del limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti: - attività connesse alla campagna vendita in showroom; - attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - attività di vendita stagionale o straordinaria. Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi: - nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive; - nei casi di avvio di nuove attività, nell'ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno); - nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine "acausale" di cui al precedente comma 4; - in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l'assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma. Il periodo di comporto in caso di malattia e di 4 settimane per quelli infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di durata superiore30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il rapporto trattamento economico di lavoro si risolve automaticamentemalattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa, senza diritto al preavvisoin ogni caso, alla scadenza del termine indicato apposto nel contratto individuale edi lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, comunque, con il sia prima dell'assenza sia al rientro in servizio del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. L’assunzione Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 94, 102 e 112 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall'art. 94, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’artil principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 368/2001. Per quanto concerne il diritto di precedenza nell'esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, D.L. commi 4-quater, quinquies e sexies, del D.Lgs. n. 463/83368/2001, convertito con modificazioni come modificato dalla legge n. 638/83247/2007. Relativamente alle fattispecie indicate Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al secondo comma del presente articolo possono essere assunti con contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminatodatore di lavoro entro i termini di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L’Azienda 1. L'Amministrazione può assumere stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni nei seguenti casi: a) per la sostituzione di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori personale assente con diritto alla conservazione del posto, lavori ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l‟esclusione delle ipotesi di sciopero), l‟assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l‟affiancamento del lavoratore che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate si deve assentare; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall‟art.3 della legge n.53/2000; in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione tali casi l‟assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell‟inizio del periodo di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − astensione; c) per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche soddisfare proprie esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − , per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di provasei mesi; d) per lo svolgimento di attività stagionali, come previsto al successivo art. 21nell‟ambito delle vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, ma anche derivanti dall‟assunzione di nuovi servizi o dall‟introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in ogni caso tale servizio, nel limite massimo di nove mesi; f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi; g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti massimo di durata fino a 6 otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi. 2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione ricorre all‟avviamento dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali. 3. Nei casi di 4 settimane cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per quelli di durata superioreiscritto il nominativo del dipendente sostituito. 4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato indicata nel contratto individuale eo, comunqueprima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-timesostituito avente titolo alla conservazione del posto. 5. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato si applica il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, escluso quanto segue: con la precisazione che le ferie maturano in proporzione sono proporzionali al servizio prestato. 6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l‟apposizione del termine non risulti da atto scritto. 7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del servizio prestato; contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in caso rapporto di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere assunti con contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e con- tinueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i con- tratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. In considerazione di quanto sopra possono essere, tuttavia, assunti lavoratori a tempo de- terminato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni seguenti ipotesi: 1. per la sostituzione di legge personale assente (art. 1ad esempio per malattia, legge n. 230/62: attività stagionalimaternità, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del postoaspettativa, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Aziendaferie, ecc.); 2. In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per la sostituzione di lavoratori temporaneamente impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non idonei sia possibile eva- dere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in di- pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6. esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all' esecuzione di commesse particolari; Nell’ipotesi di assunzione a svolgere le mansioni assegnate termine per sostituzione, di cui ai sensi dell'art. 8precedenti punti 1) e 2), D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad consentito un periodo di prova, come previsto al successivo art. 21, ma in ogni caso tale periodo affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti 90 giorni, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di durata fino a 6 mesi e quest’ultimo al fine di 4 settimane per quelli di durata superioreconsentire il passaggio delle consegne. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione – fatti salvi i rapporti attivati per sostituzione – non potrà superare com- plessivamente il 15% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva, con arrotondamento all’unità superiore. Nelle unità produttive che occupano da 0 a 13 dipendenti il suddetto limite numerico può essere incrementato di 1 unità. A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di recepire compiutamente la nor- mativa di legge in materia. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equiva- lenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi compren- sivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 5, del D.Lgs 368 del 2001. In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle As- sociazioni Artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine lavoratori tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati periodo superiore a sei mesi, ha diritto di prece- denza nelle assunzioni a tempo indeterminatoindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i suc- cessivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale 1. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. 2. Ai sensi del presente articolo, che disciplina gli ambiti affidati alla contrattazione collettiva, sono soggetti a limiti quantitativi di legge (art. utilizzo, nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di aziende con personale in forza mediamente inferiore, legge n. 230/62: attività stagionalinei 12 mesi precedenti, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del postoa 1.300 unità, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione i contratti a tempo determinato conclusi: a) per incrementi di produzione non ricorrenti; b) per l’esecuzione di un’attività o di un termine al rapporto servizio non definiti o non predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; c) per copertura di lavoro anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione connesse all’introduzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere innovazioni tecnologiche ovvero a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto processi produttivi soggetti a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − riorganizzazione e riconversione; d) per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi a più commesse concomitanti, anche in aree geografiche distinte, per le quali risulti inefficace l’attivazione di trasformazione temporanea processi di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − mobilità interna; e) per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori assenti per i quali le vigenti normative ferroviarie connesse alla circolazione non consentono ai fini della sicurezza una generalizzazione dell’istituto nei confronti del personale appartenente al medesimo impianto considerato. 3. Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la circolazione e per l’incolumità del lavoratore e di soggetti terzi, è programmata un'astensione dal escluso il ricorso al contratto di lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad per le mansioni di seguito elencate: • addetti alla condotta dei rotabili; • addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio; • operatori addetti alla protezione cantieri. 4. La fase di avvio di nuove attività che consente, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti a tempo determinato, è individuata in un periodo di provatempo di 10 mesi, come previsto prolungabile ulteriormente, mediante verifica in sede aziendale, a fronte di specifiche esigenze riferibili all’area geografica dell’unità organizzativa interessata e/o alle caratteristiche produttive e di mercato del comparto merceologico al quale l’unità stessa appartiene. 5. Nel caso in cui nell’unità produttiva interessata si applichino i contratti a tempo determinato per le tipologie di cui al precedente punto 2 in aggiunta al ricorso ai contratti di lavoro temporaneo di cui al successivo art. 2120, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti la percentuale complessiva di durata fino a 6 mesi e lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie di 4 settimane per quelli di durata superiore. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamentenon potrà superare il 13 %. 6. A livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-timedeterminato. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: Le aziende informeranno le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’artRSU sulle quantità dei contratti da stipulare. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato. 7. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del presente CCNL sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale. 8. Ai lavoratori a tempo determinato il premio di risultato di cui all’art. 68 (Premio di risultato) del presente CCNL verrà riconosciuto con i criteri e le modalità definiti tra le parti a livello aziendale in proporzione al lavoro prestato.

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Contratto a tempo determinato. L’Azienda può assumere personale a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’artAi sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, èferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni, inoltrenonché dall'art. 8 bis della legge n. 79/83, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea seguito elencati. - - incrementi di rapporti attività produttiva, di lavoro confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - - punte di più intensa attività derivate da tempo pieno a tempo parzialerichieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; − nelle more dell'espletamento delle procedure - - esigenze di assunzionecollocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; − per - - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di lavori particolari; - - sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei assenti per ferie o per aspettativa a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8qualunque titolo concessa, D. Lgs. n. 626/94con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione); - - assunzione per affiancare affiancamento di lavoratori per i dei quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato prevista la sostituzione del lavoro; l'affiancamento può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo artinstaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare. 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata Nelle imprese che hanno fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata superiore. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente3 dipendenti, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale comprendendo tra questi sia lavoratori a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere che apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine, ferma restando le possibilità di assunzione di 1 unità in aziende con un lavoratore occupato. Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 o frazioni dipendenti in forza. Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a tempo indeterminatotermine possa essere oggetto di confronto anche livello regionale di categoria. Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.

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