Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse su cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato alla crescita professionale dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa. Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale con l’obiettivo di renderne effettiva, valorizzata e condivisa la praticabilità. Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue. Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’art.15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine anche per la stessa mansione. Per l’accesso all’apprendistato dal contratto a termine verranno definite apposite liste di priorità, che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti a tempo determinato. il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato. L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV livello par. 144 con inserimento iniziale al V livello. Il contratto di apprendistato potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal Contratto Nazionale. La retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente al livello di inquadramento di cui al CCNL con riconoscimento di un’indennità ad personam assorbibile da corrispondere al superamento del periodo di prova come da schema ALLEGATO B) parte integrante del presente accordo. La retribuzione non sarà comunque inferiore a quella già percepita nel caso in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l‘erogazione di un ad personam riassorbibile. Fatto salvo quanto eventualmente definito in materia in caso di malattia, compete all’apprendista l’intera retribuzione a completo carico della Cooperativa dal 1° al 180° giorno. Al personale inserito nelle liste di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto il periodo di prova. La rinuncia ad una proposta di apprendistato da parte del personale inserito nelle liste di priorità di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua di un rifiuto ad Una proposta di inserimento a tempo indeterminato e pertanto la Cooperativa s’intende sollevata dall’obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzione. Il piani formativi, definiti in applicazione delle Leggi regionali saranno oggetto di apposito incontro annuale da svolgersi preferibilmente nei primi mesi dell’anno. ln ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico. Le parti concordano che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato ed in ogni caso nei termini previsti dall’art. 81 del CCNL e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti nella Cooperativa. Sarà cura delle parti prevedere, nell’ambito di quanto disposto nel Titolo II: “Relazioni Sindacali” specifici momenti di confronto al fine di monitorare l’evoluzione dell’apprendistato in Cooperativa e gli effetti di quanto tra le stesse convenuto.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel Parti convengono che il contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse su cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato alla crescita professionale dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa. Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale con l’obiettivo di renderne effettiva, valorizzata e condivisa la praticabilità. Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue. Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’art.15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche per la stessa mansionedi livello elevato da inserire nelle aziende. Per l’accesso all’apprendistato dal contratto In attesa della piena operatività delle norme di legge in materia e tenuto conto del ruolo affidato alle Parti sociali dall’art. 13, (comma 13 bis) della legge 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. “competitività”) si stabilisce l’introduzione in via sperimentale della seguente disciplina dell’apprendistato professionalizzante richiamando, a termine verranno definite apposite liste tale fine, le linee guida delle Parti sociali in materia. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è una specifica tipologia di prioritàrapporto di lavoro finalizzato a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea qualificazione professionale nell’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti a tempo determinato. applicano il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato. L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV livello par. 144 con inserimento iniziale al V livellopresente CCNL. Il contratto di apprendistato potrà professionalizzante può essere attivato anche a tempo parziale instaurato con i limiti previsti dal Contratto Nazionalegiovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. La retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente al livello di inquadramento di cui al CCNL con riconoscimento di un’indennità ad personam assorbibile da corrispondere al superamento del periodo di prova come da schema ALLEGATO B) parte integrante del presente accordo. La retribuzione non sarà comunque inferiore a quella già percepita nel caso in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l‘erogazione di un ad personam riassorbibile. Fatto salvo quanto eventualmente definito in materia in caso di malattia, compete all’apprendista l’intera retribuzione a completo carico della Cooperativa dal 1° al 180° giorno. Al personale inserito nelle liste di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto il periodo di provasaranno assunti i lavoratori nei profili professionali per i quali occorre un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale da definirsi a livello aziendale. La rinuncia ad una proposta Il contratto di apprendistato da parte professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del personale inserito nelle liste contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che può essere acquisita al termine del rapporto di priorità lavoro sulla base degli esiti della formazione. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo e non può svolgere lavori estranei al contenuto della prestazione lavorativa risultante dal contratto. E’ fatto divieto al datore di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua lavoro di un rifiuto ad Una proposta recedere dal contratto in assenza di inserimento a tempo indeterminato e pertanto la Cooperativa s’intende sollevata dall’obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzione. Il piani formativi, definiti in applicazione delle Leggi regionali saranno oggetto di apposito incontro annuale da svolgersi preferibilmente nei primi mesi dell’anno. ln ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico. Le parti concordano che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato ed in ogni caso nei termini previsti dall’art. 81 del CCNL e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti nella Cooperativa. Sarà cura delle parti prevedere, nell’ambito di quanto disposto nel Titolo II: “Relazioni Sindacali” specifici momenti di confronto al fine di monitorare l’evoluzione dell’apprendistato in Cooperativa e gli effetti di quanto tra le stesse convenuto.una giusta causa..
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Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse su cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato a tempo indeterminato finalizzato alla crescita professionale formazione e all’occupazione dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa. Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale giovani con l’obiettivo di renderne effettivafavorire lo sviluppo, valorizzata e condivisa la praticabilità. Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue. Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’art.15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine anche per la stessa mansioneapplicano il presente CCNL. Per l’accesso all’apprendistato la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale. L’apprendista non può essere adibito a termine verranno definite apposite liste di priorità, che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti lavorazioni a tempo determinato. il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato. L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV livello par. 144 con inserimento iniziale al V livellocottimo. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal Contratto Nazionale. La retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente acquisita al livello di inquadramento di cui al CCNL con riconoscimento di un’indennità ad personam assorbibile da corrispondere al superamento termine del periodo di prova come da schema ALLEGATO B) parte integrante del presente accordoapprendistato sulla base degli esiti della formazione. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutor-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità. La retribuzione non sarà comunque inferiore a quella già percepita nel caso durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l‘erogazione di un ad personam riassorbibile. Fatto salvo quanto eventualmente definito in materia in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: 36 12 12 12 30 10 10 10 24 8 8 8 In caso di malattia, compete all’apprendista l’intera retribuzione infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a completo carico della Cooperativa dal 1° al 180° giorno. Al personale inserito nelle liste trenta giorni di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto calendario, è possibile prolungare il periodo di prova. La rinuncia ad apprendistato per una proposta di apprendistato da parte del personale inserito nelle liste di priorità di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua di un rifiuto ad Una proposta di inserimento a tempo indeterminato e pertanto la Cooperativa s’intende sollevata dall’obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzionedurata pari al periodo dell’evento. Il piani formativi, definiti in applicazione delle Leggi regionali saranno oggetto di apposito incontro annuale da svolgersi preferibilmente nei primi mesi dell’anno. ln ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico. Le parti concordano che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato ed in ogni caso nei termini previsti dall’art. 81 con l’indicazione del CCNL e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti nella Cooperativa. Sarà cura delle parti prevedere, nell’ambito di quanto disposto nel Titolo II: “Relazioni Sindacali” specifici momenti di confronto al fine di monitorare l’evoluzione dell’apprendistato in Cooperativa e gli effetti di quanto tra le stesse convenutonuovo termine del periodo formativo.
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Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel Parti convengono che il contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse su cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato alla crescita professionale dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa. Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale con l’obiettivo di renderne effettiva, valorizzata e condivisa la praticabilità. Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue. Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’art.15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche per la stessa mansionedi livello elevato da inserire nelle aziende. Per l’accesso all’apprendistato dal contratto In attesa della piena operatività delle norme di legge in materia e tenuto conto del ruolo affidato alle Parti sociali dall’art. 13, (comma 13 bis) della legge 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. “competitività”) si stabilisce l’introduzione in via sperimentale della seguente disciplina dell’apprendistato professionalizzante richiamando, a termine verranno definite apposite liste tale fine, le linee guida delle Parti sociali in materia. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è una specifica tipologia di prioritàrapporto di lavoro finalizzato a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea qualificazione professionale nell’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti a tempo determinato. applicano il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato. L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV livello par. 144 con inserimento iniziale al V livellopresente CCNL. Il contratto di apprendistato potrà professionalizzante può essere attivato anche a tempo parziale instaurato con i limiti previsti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che può essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo e non può svolgere lavori estranei al contenuto della prestazione lavorativa risultante dal Contratto Nazionalecontratto. La retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente al livello di inquadramento di cui al CCNL L'assunzione dell'apprendista ha luogo con riconoscimento di un’indennità ad personam assorbibile da corrispondere al superamento del un periodo di prova come di 30 giorni; detto periodo è ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da schema ALLEGATO B) parte integrante del presente accordoconseguire. La retribuzione non sarà comunque inferiore a quella già percepita nel caso in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l‘erogazione Tale periodo viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di un ad personam riassorbibile. Fatto salvo quanto eventualmente definito in materia in caso di malattia, compete all’apprendista l’intera retribuzione a completo carico della Cooperativa dal 1° al 180° giorno. Al personale inserito nelle liste di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto il periodo di prova. La rinuncia ad una proposta di apprendistato da parte del personale inserito nelle liste di priorità di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua di un rifiuto ad Una proposta di inserimento a tempo indeterminato e pertanto la Cooperativa s’intende sollevata dall’obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzione. Il piani formativi, definiti in applicazione delle Leggi regionali saranno oggetto di apposito incontro annuale da svolgersi preferibilmente nei primi mesi dell’anno. ln ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico. Le parti concordano che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato ed in ogni caso nei termini previsti dall’art. 81 del CCNL e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti nella Cooperativa. Sarà cura delle parti prevedere, nell’ambito di quanto disposto nel Titolo II: “Relazioni Sindacali” specifici momenti di confronto al fine di monitorare l’evoluzione dell’apprendistato in Cooperativa e gli effetti di quanto tra le stesse convenutoservizio.
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