Obbligo di stabilizzazione Clausole campione

Obbligo di stabilizzazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante potrà avvenire solo se si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di apprendistato avviati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Obbligo di stabilizzazione. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nelle realtà aziendali con più di 50 addetti, il datore di lavoro ha l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi.
Obbligo di stabilizzazione. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nelle realtà aziendali con più di 50 addetti, il datore di lavoro ha l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti nella cooperativa, nei trentasei mesi precedenti, prima di assumerne di nuovi. Restano esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Obbligo di stabilizzazione. Per le aziende con almeno 10 dipendenti: dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2015, in caso di nuove assunzioni, andrà verificato che, nei 36 mesi precedenti, risultino trasformati almeno il 30% degli ap- prendisti, quota elevata al 50% dal 18 luglio 2015. Sono esclusi i casi di dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto della suddetta percentuale è possibile comunque assumere un solo altro apprendista. In caso di violazione del suddetto obbligo, i nuovi apprendisti assunti sono considerati lavoratori subordinati a tem- po indeterminato fin dalla data di assunzione. L’obbligo di conferma del 50% degli apprendisti non si estende alle imprese con meno di 10 dipendenti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in caso di recesso da parte del datore di lavoro, alla fine dell’apprendistato è dovuto un contributo all’INPS pari al 41% del trattamento iniziale di ASPI.
Obbligo di stabilizzazione. Prima di procedere alla stipula di nuovi contratti di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, devono aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti in forza negli ultimi 36 mesi