Contributo di solidarietà Clausole campione

Contributo di solidarietà. 1. La Regione, in riconoscimento del servizio reso alla collettività, concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.
Contributo di solidarietà. Se un Calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, pagato alla Società di provenienza deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno, nel seguente modo: - Stagione del 12° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) - Stagione del 13° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) - Stagione del 14° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) - Stagione del 15° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) - Stagione del 16° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 17° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 18° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 19° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 20° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 21° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 22° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) - Stagione del 23° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
Contributo di solidarietà. 36.1 Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL ed all’attività della CPC, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC.
Contributo di solidarietà. Sottolineando che il Contributo di solidarietà 10% così come disciplinato dalla L. n. 166/91 è dovuto per “Le somme (diverse dal Tfr) o premi, che le aziende accantonano o versano a casse, fondi, gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, da corrispondersi alla gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento.” Dopo attenta analisi, il Comitato Esecutivo ha deliberato che, in concordanza con il disposto legislativo, il contributo di solidarietà del 10% si applica esclusivamente allo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del “Fondo Welfare e sostegno al reddito”.
Contributo di solidarietà. Art. 6 4
Contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, è dovuto: - sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di Euro 99.034,00 e fino all’importo annuo di Euro 721.960,00 per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie; - sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l’anno 2013 l’importo di Euro 317,42 e fino all’importo giornaliero di Euro 2.313,97 per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: