Controlli di qualità. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l’effettuazione dei controlli di cui sopra, l’Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell’autocisterna. L’etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell’Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna. Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente: a) all’Unità Utilizzatrice; b) al Fornitore; c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti. Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento: 1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l’Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest’ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3). 2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall’Unità Utilizzatrice. 3. In caso di non conformità del Prodotto, l’Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all’art. 11 comma 3 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l’Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l’applicazione della penale di cui all’art. 11 comma 1 della Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore. Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell’Amministrazione. In ogni caso, all’arrivo del Prodotto sarà facoltà dell’Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell’aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.
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Samples: Capitolato Tecnico, Capitolato Tecnico
Controlli di qualità. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno Si intende attivare un programma di garanzia della qualità della prestazione diagnosti- ca ai sensi del D. Lgs. n. 187/2000 che tenga conto delle nuove tecnologie introdotte e dei processi gestionali connessi, adeguando il sistema organizzativo e amministrati- vo esistente alla nuova realtà operativa. Detto programma avrà come scopo ultimo la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l’effettuazione dei controlli di cui sopra, l’Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) cura e la targa dell’autocisterna. L’etichetta radioprotezione del paziente e sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell’Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna. Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:
a) all’Unità Utilizzatrice;
b) al Fornitore;
c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti. Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimentobasato sui seguenti punti salienti:
1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito l’accettazione del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l’Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest’ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).paziente;
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall’Unità Utilizzatrice.la giustificazione dell’esame diagnostico;
3. In caso il reperimento di non conformità informazioni diagnostiche precedenti;
4. l’esecuzione dell’esame diagnostico con processi ottimizzati;
5. l’archiviazione del Prodotto, l’Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare referto e del documento iconografico;
6. la penale formazione del personale;
7. l’organizzazione delle risorse umane e professionali;
8. la definizione di cui all’art. 11 comma 3 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l’Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice protocollo per l’accettazione ed il Fornitore) pena l’applicazione della penale controllo di cui all’artqualità delle appa- recchiature radiologiche;
9. 11 comma 1 della Convenzione la stesura di idonea documentazione sui processi di qualità (manuale di qualità). Tale catena sarà gestita con sistemi informatici che dovranno essere tra di loro com- patibili. Ne deriva che l’integrazione tra i sistemi RIS-PACS ed il Sistema Informativo Ospedaliero è del tutto fondamentale. Parte integrante di tale programma sono quindi i controlli di qualità delle apparecchia- ture radiologiche e fatto salvo degli accessori che consentiranno di valutare il diritto al risarcimento del maggior dannofunzionamento otti- male iniziale e nel tempo. Detti controlli saranno articolati in: • Prove di accettazione e collaudo; • Prove di verifica o di stato; • Prove di costanza. Si specifica cheprecisa che in controlli di qualità verranno eseguiti da personale incaricato da parte della ASL 5 ma sarà compito della Ditta Aggiudicataria fornire tutti i supporti (hard- ware, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui soprasoftware, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c)fantocci, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etcecc.) resteranno a carico del Fornitoreper l’esecuzione ottimale dei summenzionati controlli sulle apparecchiature di propria fornitura. Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell’Amministrazione. In ogni caso, all’arrivo del Prodotto sarà facoltà dell’Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi correttaDi seguito si riporta, per tenere conto della spinta dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell’aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla alcune delle componenti previste nella fornitura oggetto del presente appalto, una serie di requisiti necessari per assicurare l’attivazione del pro- gramma di garanzia di qualità e per il monitoraggio della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitoredose assorbita dal paziente.
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Controlli di qualità. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l’effettuazione dei controlli di cui sopra, l’Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell’autocisterna. L’etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell’Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna. Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:
a) all’Unità Utilizzatrice;
b) al Fornitore;
c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti. Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:
1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolatodocumento, l’Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest’ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolatodocumento, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall’Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l’Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all’art. 11 comma 3 della prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l’Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l’applicazione della penale di cui all’art. 11 comma 1 della Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior dannoprevista in Convenzione. Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore. Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell’Amministrazione. In ogni caso, all’arrivo del Prodotto sarà facoltà dell’Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell’aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione caricamento del Prodotto presso il deposito del Fornitore.
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Samples: Fornitura Di Carburanti