Clausola di revisione dei prezzi Clausole campione

Clausola di revisione dei prezzi. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, se...
Clausola di revisione dei prezzi. 1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. 2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto. 3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo originario e sono comunque valutate per l’eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 4. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il R.U.P., supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. 5. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. 6. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, con decorrenza dalla data di iscrizione della riserva. 7. Per le sole attività di autotrasporto ricomprese nel contratto, il corrispettivo del servizio sarà oggetto di adeguamento, positivo o negativo, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica.
Clausola di revisione dei prezzi. Il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 relativi agli indici sintetici di costo di costruzione, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all’indice dell’anno precedente, e l’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.
Clausola di revisione dei prezzi. 1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. 2. Il corrispettivo del servizio sarà oggetto di adeguamento, positivo o negativo, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 3. Qualora le variazioni di cui al comma 2 superino del 2% il valore di riferimento alla data di presentazione dell’offerta, l’adeguamento prezzi sarà determinato come segue: NP= {Pckm + [(Pckm x 30%) x Var%]} x kmtr dove NP = Nuovo prezzo unitario di trasporto a tonnellata Pckm = Prezzo contrattuale a chilometro (calcolato rapportando il prezzo unitario di trasporto a tonnellata ai chilometri della tratta) 30% = incidenza percentuale sul prezzo del costo del carburante Var% = variazione percentuale costo gasolio da autotrazione desunta da rilevazioni MISE kmtr = chilometri della tratta La rilevazione delle variazioni sarà effettuata con periodicità mensile e gli importi oggetto di adeguamento/compensazione saranno oggetto di separata voce di fatturazione rispetto all’originario corrispettivo contrattuale. 4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
Clausola di revisione dei prezzi. 12 13. REFERENTI 13
Clausola di revisione dei prezzi. Ai sensi dell’art. 1664 C.C. (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione), nel caso in cui durante l’esecuzione dei servizi e per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera che abbia determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 10%, del prezzo contrattuale stabilito al precedente art. 4, tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore o ConSer V.C.O. S.p.A. hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una revisione del prezzo medesimo. La verifica finalizzata all’eventuale modifica del contratto sarà effettuata con specifica istruttoria condotta dai responsabili del settore per cui si acquisiscono i servizi oggetto del contratto. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le forniture o servizi in oggetto e, conformemente al disposto dell’art. 106 comma 1, del Codice, sarà autorizzata dal R.U.P. in base all’ordinamento della stazione appaltante. La variazione contrattuale sarà effettuata solo per l’eccedenza, in aumento o diminuzione rispetto al 5% del prezzo originario. In alternativa, è possibile la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo.
Clausola di revisione dei prezzi. Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27/1/2022, convertito con modifiche con Legge n. 25 del 28/3/2022, viene inserita la clausola di revisione dei prezzi previsa all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. A partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, è facoltà del Fornitore richiedere una sola volta la revisione del prezzo pattuito, tramite istanza da inoltrare via PEC all’indirizzo dir.liguria- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx riportante i documenti probatori comprovanti l’aumento dei costi sostenuti per l’esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante si riserva di valutare, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, l’entità dell’aumento subito dal Fornitore e di riconoscere l’eventuale revisione del prezzo pattuito nel solo caso in cui, anche ai sensi dell’art. 1664 del codice civile, tale aumento sia superiore al 10% dell’importo pattuito. La revisione dei prezzi riguarderà l’importo eccedente tale 10%. Analoga facoltà di revisione del prezzo, in diminuzione, è riconosciuta anche al R.U.P.
Clausola di revisione dei prezzi. I prezzi offerti in sede di gara e applicati ai prodotti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, su richiesta del concessionario e solo qualora, debitamente documentata, non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio. La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dall'amministrazione avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla sostenibilità del piano economico finanziario.
Clausola di revisione dei prezzi. In base a quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25, durante l’esecuzione del contratto viene consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D X.xx 50/2016. La revisione è consentita: − solamente qualora lo scostamento, tra prezzi contrattuali e aumenti riscontrati dall’operatore economico, sia superiore al 10%; − esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata. L’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa. Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario. Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione. L’istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezziari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 3 (tre) mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
Clausola di revisione dei prezzi. PRESO ATTO dell’art. 29 del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022 comma a) convertito con modificazioni dalla