Inadempimenti e risoluzione del contratto Clausole campione

Inadempimenti e risoluzione del contratto. 10.1. In caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze, fa sorgere a favore del Committente il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Committente. In caso di risoluzione il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 10.2. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.: a) apertura di procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore, con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Appaltatore, ovvero cessione dell’Azienda in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 116 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; c) salvo che per forza maggiore, sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da parte del personale addetto; d) cinque situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o cinque irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione del servizio; e) gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; f) mancata reintegrazione del deposito cauzionale; g) impiego di personale non dipendente dall’Appaltatore o di un numero di addetti inferiore a quanto previsto, quando non comunicato a AFDB e conseguentemente autorizzato a storno economico, ovvero di personale non in possesso di idonei requisiti per la prestazione del servizio; h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; i) interruzione non motivata del servizio; j) subappalto; k) cessione del contratto a terzi; l) inadempienza accertata delle norme di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; m) ulteriore inadempienza dell’Appaltatore dopo la comminazione di n. 3 penalità di cui all’art. 8 per lo stesso tipo di infrazione; n) inadempimento alle disposizioni del Committente riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi, nonché l’eliminazione di vizi ed irregol...
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Art. 23 Stipula del contratto
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Nel caso di mancato adempimento del servizio l'Istituto intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro giorni 2 (due). Qualora la stessa non dovesse adempiere nel termine indicato dall'Istituto si procederà alla risoluzione del contratto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
Inadempimenti e risoluzione del contratto. E’ facoltà dei contraenti sciogliere il contratto dandone avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile si avrà la risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di ogni violazione agli obblighi posti a carico del gestore. In via meramente esemplificativa nei seguenti casi: a) per attività esercitate in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali o di legge; b) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria decida di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque ne sia la motivazione; c) nei casi di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore; d) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento; e) nel caso di perdita delle prescritte licenze o autorizzazioni; f) nel caso si superi il limite massimo di due utilizzi della fideiussione per il ritardo nel pagamento del canone; g) mancata ricostituzione della fideiussione entro 10 giorni, nei casi di utilizzo, secondo quanto previsto all’art. 15 - Garanzie.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 13 14. CLAUSOLE PENALI 16
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto all'inadempiente di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile alla Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto al capofila dell’ATS TRAC di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile all’ATS TRAC la Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per quelle non ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque fatte salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento al rappresentante dell'appaltatore, anche tramite fax o e- mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza. 2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti c.c., nei seguenti casi: a.interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi accertati dall’Azienda Speciale e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di un mese; b.applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla regolare esecuzione del servizio (modalità, tempi, frequenze, macchinari e attrezzature);
Inadempimenti e risoluzione del contratto a) Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata per iscritto da Struttura all’Aggiudicatario. b) Oltre a quanto previsto all’articolo 11 e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14, Struttura ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e segg. del Codice civile, nei seguenti casi: - il verificarsi di oltre tre inadempienze agli obblighi di cui al precedente art. 11 senza che alle stesse sia posto rimedio nel termine di cinque giorni dalla contestazione prevista nel precedente x.xx lettera a); - cessione totale o parziale del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione della cauzione; - cessione dell’azienda o cessazione dell’attività; - accertato reiterato mancato versamento dei contributi di legge per i lavoratori occupati; - interruzione parziale o totale del servizio per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese; - l’utilizzo, durante l’orario di espletamento del servizio oggetto del presente contratto, delle risorse per effettuare servizi presso altre aziende insediate nell’edificio Pépinière d’Entreprises di Aosta.