Inadempimenti e risoluzione del contratto Clausole campione

Inadempimenti e risoluzione del contratto. Art. 23 Stipula del contratto
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; - se il Concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale; - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; - sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo; - ritardo superiore a 3 mesi rispetto ai tempi previsti dall’art. 5 del presente atto e relativi al termine per la completa messa in funzione dei distributori automatici; - ritardo superiore a un mese rispetto ai tempi previsti dall'art. 6 del presente atto in relazione al termine per l'intestazione dei contratti di utenza - cessione a terzi della esecuzione della gestione o parte di essa; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; - mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa...
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Nel caso di mancato adempimento del servizio l'Istituto intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro giorni 2 (due). Qualora la stessa non dovesse adempiere nel termine indicato dall'Istituto si procederà alla risoluzione del contratto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, nei casi e con le procedure di cui all’art. 108 del codice dei contratti, quando l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da annunciarsi all’Appaltatore con formale comunicazione (provvedimento del Direttore Generale di ACEA), nei seguenti casi: - Impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; - Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione; - Qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l’esecuzione del Contratto; - Arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte della prestazione oggetto del Contratto da parte dell’Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore; rallentamento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’espletamento della stessa nei termini previsti; - Associazione in partecipazione, cessione (anche parziale) a terzi del presente Contratto, cessione del credito non autorizzato; - Avvio a carico dell’Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni; - Subappalto del lavoro non espressamente e preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante; - Mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante provveda all’esc...
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto al capofila dell’ATS TRAC di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile all’ATS TRAC la Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per quelle non ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque fatte salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 13 14. CLAUSOLE PENALI 16
Inadempimenti e risoluzione del contratto. E’ facoltà dei contraenti sciogliere il contratto dandone avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile si avrà la risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di ogni violazione agli obblighi posti a carico del gestore. In via meramente esemplificativa nei seguenti casi: a) per attività esercitate in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali o di legge; b) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria decida di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque ne sia la motivazione; c) nei casi di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore; d) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento; e) nel caso di perdita delle prescritte licenze o autorizzazioni; f) nel caso si superi il limite massimo di due utilizzi della fideiussione per il ritardo nel pagamento del canone; g) mancata ricostituzione della fideiussione entro 10 giorni, nei casi di utilizzo, secondo quanto previsto all’art. 15 - Garanzie.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto all'inadempiente di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile alla Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento al rappresentante dell'appaltatore, anche tramite fax o e- mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza. 2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti c.c., nei seguenti casi: a.interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi accertati dall’Azienda Speciale e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di un mese; b.applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla regolare esecuzione del servizio (modalità, tempi, frequenze, macchinari e attrezzature);