Inadempimenti e risoluzione del contratto. Art. 23 Stipula del contratto
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 12. Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; - se il Concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale; - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; - sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo; - ritardo superiore a 3 mesi rispetto ai tempi previsti dall’art. 5 del presente atto e relativi al termine per la completa messa in funzione dei distributori automatici; - ritardo superiore a un mese rispetto ai tempi previsti dall'art. 6 del presente atto in relazione al termine per l'intestazione dei contratti di utenza - cessione a terzi della esecuzione della gestione o parte di essa; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; - mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa...
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
Inadempimenti e risoluzione del contratto. Nel caso di mancato adempimento del servizio l'Istituto intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro giorni 2 (due). Qualora la stessa non dovesse adempiere nel termine indicato dall'Istituto si procederà alla risoluzione del contratto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto all'inadempiente di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile alla Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto al capofila dell’ATS TRAC di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC. La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche. Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa. Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile all’ATS TRAC la Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per quelle non ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque fatte salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento al rappresentante dell'appaltatore, anche tramite fax o e- mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.
Inadempimenti e risoluzione del contratto. 10.1. In caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze, fa sorgere a favore del Committente il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Committente. In caso di risoluzione il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Inadempimenti e risoluzione del contratto a) Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata per iscritto da Struttura all’Aggiudicatario.