TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Clausole campione

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la societàPoste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Ciascuna spesa dovrà effettuarsi nel rispetto della normativa sulla “Tracciabilità dei pagamenti” ex art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., che si intende integralmente richiamato. Le spese dovranno effettuarsi a mezzo bonifico bancario o altro strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità del flusso finanziario, a pena di inammissibilità della stessa. L’uso del contante è espressamente vietato ad eccezione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, che si intende integralmente richiamata. Il Codice CUP del presente avviso è B39I22001210009. Sarà cura di Puglia Sounds - Teatro Pubblico Pugliese comunicare, in caso di programmazione, il codice CIG.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Gli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n.136/2010 e smi “Piano straordinario contro le mafie”, si considerano assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Tutti i pagamenti verranno effettuati da Gestione Acqua con bonifico bancario, in conformità alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., a favore dell’Appaltatore su conto corrente bancario o postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate all’Appaltante medesimo, insieme ai dati della persona fisica titolata ad effettuare operazioni sullo stesso. Sulle fatture necessiterà indicare il CIG di riferimento del lotto.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Il Comune di Vicenza e l’Ente Gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.. L’Ente Gestore si assume inoltre l’obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, c.8 della L. 136/2010 e s.m.i..
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili, salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con le modalita' di cui all'articolo 24.
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. A tale fine, il Fornitore indica: - gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato, anche in via non esclusiva, ai rapporti con le PP.AA.: - le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Vicenza ogni modifica relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.