Controlli e Revisioni contabili. II.18.1 La Stazione appaltante può effettuare controlli e revisioni contabili sull’esecuzione del Contratto, che possono essere svolti direttamente dal personale interno o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto. II.18.2 Per l’intera durata del Contratto, l’Appaltatore raccoglie, compila, correla, rileva o conserva in altro modo tutta la contabilità, scritture, libri e altre informazioni pertinenti attinenti all’esecuzione del Contratto, in forma documentale o su supporti elettronici facilmente accessibili (“Registrazioni”), e si assicura che i subappaltatori facciano altrettanto. II.18.3 L’Appaltatore riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L’Appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea. II.18.4 Sulla scorta dei risultati della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata all’Appaltatore, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata all’Appaltatore la relazione finale.
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Controlli e Revisioni contabili. II.18.1 La Stazione appaltante può L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare controlli e revisioni contabili un controllo o una revisione contabile sull’esecuzione del Contratto, che possono . Tale verifica può essere svolti effettuata direttamente dal proprio personale interno o da un organismo personale esterno espressamente autorizzato a eseguirli per suo contodall’Istituto.
II.18.2 Per l’intera durata Il Contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del Contratto, l’Appaltatore raccoglie, compila, correla, rileva o conserva in altro modo tutta la contabilità, scritture, libri e altre informazioni pertinenti attinenti all’esecuzione del Contratto, in forma documentale o su supporti elettronici facilmente accessibili (“Registrazioni”), e si assicura che i subappaltatori facciano altrettantosaldo.
II.18.3 L’Appaltatore Il Contraente riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L’Appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.
II.18.4 Sulla scorta dei risultati delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata all’Appaltatoreal Contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata all’Appaltatore al Contraente la relazione finale.
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