DURATA DELLA MOBILITA’ Clausole campione

DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità. 2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2016 - 30 settembre 2017. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. 2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante. 2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo. 2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2017. 2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”). 2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolugamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx 2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità. 2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2019 - 30 settembre 2020. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. 2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante. 2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo. 2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2020. 2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”). 2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente accordo. 2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. 2.9 In caso di tirocinio curricolare, il partecipante deve risultare regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2020.
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L'Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità. 2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2014 - 30 settembre 2015. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.

Related to DURATA DELLA MOBILITA’

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • DURATA DEL SERVIZIO Il “Servizio di Cassa” avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di avvio della prestazione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per altri due anni. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quanto altro affidatogli, in custodia od in uso. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi - in via subordinata - all’atto del conferimento dell’incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti: a. le anzidette esposizioni debitorie; b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Durata dell’incarico L’incarico gestionale o professionale ha una durata di cinque anni o, comunque, fino al compimento del limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 19 e 20, comma 3, del CCNL 2019, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione positiva. La durata dell’incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi del CCNL o per il venir meno dei requisiti, ovvero in caso di modifiche/variazioni a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in dipendenza anche di revisioni dell’Atto aziendale oppure di disposizioni dettate dalla programmazione regionale.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Tutela della riservatezza Il Titolare del trattamento è il Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, nella persona del sindaco in carica Xxxxxxxx Xxxxxxx. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali sarà svolto nell’ambito del procedimento in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  ottenere la limitazione del trattamento;  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, con sede legale alla Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx xx Puglia (FG).