Controlli sul posto Clausole campione

Controlli sul posto. 1. Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Liechtenstein, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
Controlli sul posto. 1. In base al presente Accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consi- glio, dell’11 novembre 199611, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effet- tuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
Controlli sul posto. 1. In base al presente accordo la Commissione (OLaF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (3).