Controllo dei versamenti Clausole campione

Controllo dei versamenti. 1. Il Settore competente alla quantificazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
Controllo dei versamenti. 34 TITOLO V 36 ACCERTAMENTO, INDENNITA’, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE 36 Articolo 49 - Accertamento 36
Controllo dei versamenti. Capo II - accertamento, indennità, sanzioni, riscossione
Controllo dei versamenti. 1) Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
Controllo dei versamenti. 52 Articolo 54 53 Funzionario responsabile 53 TITOLO QUINTO 54 DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI 54 Articolo 55 54 Ambito di applicazione 54 Articolo 56 54 Definizione dei mezzi pubblicitari 54 Articolo 57 54
Controllo dei versamenti. 1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
Controllo dei versamenti. 1. L'Ufficio OSAP provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
Controllo dei versamenti. 1. Il Responsabile dell'entrata, in proprio o tramite soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
Controllo dei versamenti. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg. 30 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).