REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 15/12/2020
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’ dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4) L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l’applicazione del presente canone.
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell’Ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2018 pari a 38.908 abitanti. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx appartiene alla classe III.
2) La tariffa base è determinata applicando alla tariffa standard di cui alla classe suddetta i coefficienti stabiliti dall’ente.
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE
1) Il presupposto del canone è:
a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicchè nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.
ART. 4 - DEFINIZIONI OGGETTIVE
1) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a. per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situazioni all’interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
b. per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano
rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art. dall’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e xxxx.xx xxx.xx).
ART. 5 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI
1) Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3.del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio tecnico comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2) Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti , la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4) Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d. le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;
e. l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore 4.
5) Sono occupazioni abusive, quelle:
a. realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
c. che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
e. attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f. effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Ai fini dell’applicazione del “Canone” le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6) E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche tramite pec. In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio tecnico comunale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l’occupazione si considera abusiva.
7) Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
8) Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI
1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2) Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a. giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
b. annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all’anno sono computate per dodicesimi.
ART. 8 - RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI
1) Ai fini della determinazione del canone dovuto per le occupazioni, sono previste le seguenti riduzioni :
a. per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, il canone è ridotto del 50% ;
b. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è ridotto dell’80%;
c. per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone è ridotto del 50%;
d. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell’80% purché la stessa sia effettuata per fini non economici;
e. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%;
f. per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, effettuate da pubblici esercizi il canone è ridotto del 50% e la riduzione è applicata cumulativamente a quelle previste per fascia oraria, occupazione di pubblici esercizi e occupazioni di durata pari o superiori al mese;
g. in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni il canone è ridotto del 35%;
h. Il canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è ridotto al 50% per i pubblici esercizi che installano strutture anti-intrusione a protezione della propria sicurezza;
i. con spettacoli viaggianti le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni sono così ridotte:
50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
j. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche qualora le forme pubblicitarie contengano uno sponsor o più sponsor;
b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti o di beneficenza.
ART. 9 – ESENZIONI PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI
1) Per le occupazioni sono esenti dal canone :
a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e delle funzioni ad essi strumentali. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;
b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e. le occupazioni di aree cimiteriali;
f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g. con occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx alle sue istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati senza fine di lucro;
i. le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
j. le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
k. le occupazioni per la vendita o esposizione delle opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, oltre alla vendita, da parte degli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, di beni di produzione propria.
l. con fioriere purché le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano;
m. le occupazioni con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
n. le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;
2) Per la diffusione messaggi pubblicitari sono esenti dal canone:
a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
j. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
k. Sono inoltre esentate dal pagamento dell’imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate come ONLUS secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
l. il volantinaggio effettuato dalle forze politiche presenti sul territorio.
ART. 10 – MODALITÀ DI DICHIARAZIONE
1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2) Per le occupazioni di cui all’articolo 24 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio.
ART. 11 – VERSAMENTO DEL CANONE
1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all’ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
2) Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3) Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4) Se il canone annuale per l’occupazione suolo è uguale o superiore a euro 250,00, la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
5) Se il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari è uguale o superiore a euro 1549,00 la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
6) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall’articolo 24 il canone è da versarsi annualmente entro il 31/01.
7) Il canone non è dovuto e il servizio tributi non procede alla riscossione, quando l’importo non supera euro 12.00;
8) Se nel corso dell’anno si verificano più occupazioni temporanee, riferite allo stesso soggetto richiedente, per le quali il canone è inferiore a euro 12,00 per occupazione, il pagamento del canone è assolto con versamento cumulativo a fine anno.
1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica:
a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da agente di Polizia Locale.
b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell’indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3) L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da agente di Polizia Locale;
4) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
5) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
ART. 13 - CONTROLLO DEI VERSAMENTI
1) Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2) In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede ad inviare a mezzo PEC un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di importo scaduto non corrisposto con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza all’invio della comunicazione di sollecito.
3) In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e si attiva la procedura di cui al seguente art.15.
1) I contribuenti possono richiedere al Servizio Tributi, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2) Il Servizio Tributi deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
3) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.
4) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
5) I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA
1) L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
3) Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
1) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2) In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo
la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del canone relativamente alla sua applicazione, alla riscossione ordinaria e coattiva. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario e vigila sull’osservanza della relativa convenzione d’affidamento.
2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2) Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 19– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 20 – SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIE E FINALITÀ
1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo,
b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile,
c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico,
d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile,
e) passi e accessi carrabili,
f) ponteggi, steccati e simili,
g) cartelli pubblicitari e simili,
h) aree per spettacoli viaggianti,
i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici,
j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
k) tende, tendoni ecc.
ART. 21 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
1) Il territorio del Comune è suddiviso in 3 CATEGORIE in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite nell’allegato A al presente regolamento.
2) Nel caso in cui l’occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
ART. 22 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E I PASSI CARRABILI
1) Per le occupazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3) L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione e sia esposto il cartello.
4) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità
5)La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
6)Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in rapporto alla durata della occupazione medesima, come segue:
– occupazione di durata fina a 4 ore: tariffa ridotta del 75%;
– occupazione di durata da 4 a 12 ore: tariffa ridotta del 50%;
– occupazione per più di 12 ore: tariffa intera.
ART. 23 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO
1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all’articolo 7 è ridotta a un quarto.
2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
ART. 24- TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
2) L'ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a euro 800.00.
3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 25 “CATEGORIE DELLE LOCALITA’
1. Ai fini dell’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari il territorio del Comune è suddiviso in due categorie, ordinaria e speciale, in relazione all’importanza.
2. Le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie non supera il trentacinque per cento del territorio del centro abitato, cosi come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono elencate nell’allegato B. Le tariffe del canone sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari sono maggiorate del 150 per cento per le esposizioni nelle vie:
Xxxxxxxxxx X0 | xxx xxx xxxxxxxxx |
Misurina piazza | xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx |
X.X. X. 000 per Locate | xxx Xxxxxxx |
X.X. x. 0 Xxxxxx | via Lombardia |
tangenziale Ovest | xxx Xxxxxx |
Xxx Xxxxxxx | viaTirso |
Xxx Xxxxxxx | xxx Xxxx |
xxx Xxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx |
via Campagna | via Brigate Partigiane |
Xxx Xxxxxx | xxx Xxxxxxx |
xxx Xxxxxxxxxx | xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx |
via Marche | Via Cechov |
via Piemonte | Via della Pace |
via Po | Via unica Pedriano |
via Tagliamento | Xxxxxxxxx Piazza |
Nella rimanente area della Categoria Speciale la maggiorazione tariffaria viene applicata nella misura del 50 per cento.
ART. 26 – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E LORO LIMITAZIONI
La determinazione delle tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere i provvedimenti per l’istallazione degli impianti, la ripartizione quantitativa degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette sono stabilite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI” che costituisce l’allegato C del presente regolamento.
ART. 27 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
1) Per la diffusione di messaggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5) Qualora la pubblicità ordinaria sia effettuata in forma luminosa il canone è maggiorato del 100%.
6) Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo il canone è calcolato per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
7) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
8) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite
TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CAPO I – LE OCCUPAZIONI
ART. 28 - DOMANDA DI CONCESSIONE
1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l’osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonchè da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l’occupazione deve presentare la domanda agli uffici comunali tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.
ARTICOLO 29 - IPOTESI IN CUI NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE
1. Non è richiesta l’attivazione del procedimento per il rilascio dell’atto di concessione per le occupazioni determinate:
- dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
- per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l’occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
ARTICOLO 30 - ISTANZA DI CONCESSIONE
1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare agli uffici comunali competenti l’istanza di concessione.
2. La domanda di concessione è presentata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.
3. La domanda di concessione deve contenere:
– Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l’occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico l’indirizzo e-mail;
– Per la società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico l’indirizzo PEC
– il luogo dove si intende effettuare l’occupazione;
– le misure dell’ occupazione;
– la durata dell’ occupazione;
– lo spazio che si intende occupare;
– il tipo di attività che si intende esercitare sull’area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
– le attrezzature con cui si intende effettuare l’occupazione;
– la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
– gli eventuali estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività che deve essere realizzata sull’area o sullo spazio di cui si chiede l’occupazione, nonchè l’indicazione dell’ente che la ha rilasciata;
– il nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, ove richiesto;
– una dichiarazione, sensi dell’articolo 47 della DPR 445/2000, con la quale il richiedente attesta che l’occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell’opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonchè alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
à;
– la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonchè a tutte le altre disposizioni che l’ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica propriet
r
– l’impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune pe gli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;
4. Nel caso in cui l’occupazione comporti l’installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull’area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull’area pubblica, con l’indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l’opera da realizzare.
5. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un’unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.
ARTICOLO 31 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l’occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonchè sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La concessione per l’occupazione è rilasciata o negata dall’ufficio competente del Comune dopo l’istruttoria della stessa:
a) entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza per le occupazioni permanenti;
b) entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza dell’Ufficio protocollo per le occupazioni temporanee;
3. Trascorso il termine predetto senza l’assunzione di alcun provvedimento, l’istanza riferita all’occupazione si intende respinta. Il Servizio è comunque tenuto a comunicare all’istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento.
4. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o diniego sono emessi dal Dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà, al termine dell’istruttoria, trasmesso gli atti.
ARTICOLO 32 - L’ATTO DI CONCESSIONE
1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
– i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
– le misure dell’occupazione;
– la durata dell’occupazione;
– le modalità con cui viene occupata l’area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
– le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
– gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
– le modalità di versamento del canone;
– l’indicazione che l’omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione.
ARTICOLO 33 - LA PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D’URGENZA
1. Quando l’occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l’occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L’occupante deve dare immediata comunicazione all’ufficio comunale competente direttamente o a mezzo pec, entro tre giorni lavorativi successivi all’inizio dell’occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all’articolo 30 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l’urgenza, l’occupazione viene equiparata ad un’occupazione abusiva.
ARTICOLO 34- GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE
1. Il titolare della concessione ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l’occupazione;
- eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l’occupazione;
- ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese, nel caso in cui dall’occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
- provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l’occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell’atto di concessione.
3. Durante l’effettuazione dell’occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell’occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato del Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l’interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di:
- trasferimento della titolarità di un’attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell’occupazione;
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell’occupazione;
6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede ad aggiornare l’intestazione dell’atto di concessione.
ARTICOLO 35- IL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all’occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell’atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell’ufficio comunale competente.
ARTICOLO 36 - LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell’ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
– morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica,
– sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l’esercizio provvisorio dell’attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 15 giorni dalla sentenza.
ARTICOLO 37- LA MODIFICA, LA RINUNCIA E LA REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE
1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l’inizio o la continuazione dell’occupazione.
2. La modifica dell’atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:
a) la violazione delle disposizioni contenute nell’atto di concessione;
b) il mancato pagamento del canone o di una sua rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 15 giorni.
4. In caso di revoca parziale dell’atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell’area o dello spazio pubblico o dell’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
5. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
ARTICOLO 38 - LA RESTITUZIONE DEL CANONE IN CASO DI INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL’OCCUPAZIONE
1. Se, al momento della comunicazione di cui all’articolo precedente, l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell’interessato comporta la restituzione del canone. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell’atto di concessione.
2. Se l’occupazione è iniziata la rinuncia alla concessione non comporta il rimborso del canone.
3. In caso di revoca, anche parziale, il Comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l’occupazione non è stata effettuata.
ARTICOLO 39 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
1. L’interessato può chiedere il rinnovo della concessione. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio comunale tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale, con le stesse modalità previste dall’articolo 30 del presente regolamento, almeno 15 giorniprima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
ARTICOLO 40 - IL SUBINGRESSO NELL’ATTO DI CONCESSIONE
1. Nel caso di trasferimento dell'attività, per atto tra vivi o a caso di morte, il subentrante è tenuto a darne comunicazione, nei limiti temporali e con le modalità previsti dalla vigente normativa, all'ufficio comunale competente.
L'ufficio comunale competente provvede a trasferire a chi subentra nell'attività l'autorizzazione e la concessione, previa verifica dei requisiti previsti dalla vigente legge regionale e nazionale e sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ART. 41 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a richiedere autorizzazione all’ufficio competente tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La richiesta di autorizzazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 di gennaio.
5. Qualora venga omessa la presentazione della richiesta di autorizzazione, l’esposizione pubblicitaria si presume effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 42 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire, l’affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
2) Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI allegato C del presente regolamento;
ART. 43 –DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all’importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate prospetto “Località in categoria speciale” (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale
nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.
2) La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell’articolo 1 della legge 160/2019: euro 1,20 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3) Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
6) Per Superfici superiori al mq la tariffa è aumentata del 50% ed è pari a € 1,80
7) Le tariffe e i coefficienti da applicare alle pubbliche affissioni sono determinati annualmente dal Comune.
ART. 44 – RIDUZIONE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 45;
b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro anche qualora contengano uno o più sponsor;
c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e. per gli annunci mortuari.
ART. 45 – ESENZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
x. x manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
x. x manifesti la cui affissione sia richiesta dalle ONLUS, così come previste dall’art. 10, comma 1, D.lgs. n. 460 del 04/12/1997.
ART. 46– MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2) Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente o della persona o dell’ente nell’interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con indicazione della data di inizio, l’oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti nonché la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e quelli di categoria normale. Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti si intende far collocare i manifesti.
3) La durata dell’affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
4) Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne comunicazione tempestiva per iscritto al committente.
5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8) Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9) Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
ART. 47 -AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNI
1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di €. 25.82 per ciascuna commissione.
1) L’esecuzione dell’affissione degli annunci funebri nel territorio del comune è disciplinata dal presente regolamento e dall’allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.
2) L’affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all’interno del Piano Generale degli impianti.
3) E’ consentita l’affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la de fissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.
4) Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm. 50 di altezza.
5) Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.
6) E’ consentita l’affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal Piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri con esercizio dell’attività debitamente autorizzato nell’ambito del territorio Comunale.
7) A tal uopo i titolari delle imprese di cui al primo comma dovranno inoltrare richiesta all’ente chiedendo l’autorizzazione ad effettuare l’affissione diretta e la conseguente assegnazioni degli spazi.
8) La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore Delegato competente, provvederà all’assegnazione degli spazi di pertinenza in misura non superiore a 2. spazi bi facciali del formato di cm. 70 di base per 50 cm. di altezza per ogni stendardo e per ciascun operatore mediante l’adozione di apposito atto deliberativo.
9) Ogni operatore, appaltatore comunale, che abbia ottenuto dal Comune l’assegnazione di spazi per l’affissione diretta, dovrà provvedere in proprio alla gestione degli spazi assegnati.
10) In caso di mancanza di spazi a propria disposizione, per l’affissione di annunci in numero superiore agli spazi assegnati, se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l’operatore potrà utilizzare gli spazi assegnati ad altri operatori a condizione che gli stessi siano disponibili.
11) Il comune si riserva la facoltà di effettuare, a propria cura, le affissioni di annunci funebri su richiesta di contribuenti diversi dagli assegnatari, appaltatori comunali, sugli spazi predisposti nel piano generale degli impianti, siano o meno assegnati agli operatori per l’affissione diretta.
12) Gli assegnatari degli spazi, dovranno mantenere a propria cure e spese, gli spazi loro assegnati in perfetto stato d’uso ed in modo decoroso.
13) A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.
14) L’affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.
15) Ai fini della salvaguardia del Comune gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
ART. 49 –PAGAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente regolamento;
2) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto;
3) Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente Regolamento
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 50 - NORME TRANSITORIE
1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/ICPDPA
2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021
ALLEGATO A REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CLASSIFICAZIONE DELLE VIE
INDIRIZZO | CAT. | |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | |
Xxx | Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0 |
P.zza | Alfieri | 2 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Cas. | Xxxxxxxxxx X0 xxxxxx Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx xx Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxx Sforza | 1 |
Xxx | Xxxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
X.xx | Bussy Saint Xxxxxxx | 1 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
X.xx Xxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 1 |
2 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Via | Xxxxx Xxxxxxx dalla Chiesa | 2 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx. | Xxxx Nuove | 3 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Via | Curtatone e Montanara | 3 |
Xxx | Xx Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xx Xxxxxx | 0 |
Xxx | xxx Xxxxxxx | 0 |
Xxx | xxx Xxxxx | 0 |
Xxx | xxx Xxxxxx | 0 |
Xxx | xxx Xxxxxxx | 0 |
Xxx | xxx Xxxxxxxxx | 0 |
Via | della Abbazia | 3 |
Via | della Costituzione | 3 |
Via | della Liberazione | 2 |
Via | della Pace | 2 |
Via | della Repubblica | 3 |
Via | della Resistenza | 2 |
X.xx | della Vittoria | 1 |
Xxx | xxxxx Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | xxxxx Xxxxxxxx | 0 |
Via | di Xxxxxxxx | 1 |
Xxx | Xxx Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxx Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | X'Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx Xxxx | 0 |
Via | F.lli Bandiera | 3 |
Via | F.lli Bossi | 3 |
Xxx | X.xxx Xxxxx | 0 |
Via | F.lli Codecasa | 3 |
Xxx | X.xxx Xxxxxxx | 0 |
Xxx | X.xxx Xxxxx | 0 |
Via | F.lli Xxxxxxxx | 2 |
Via | F.lli Ruffini | 1 |
Xxx | X.xxx Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx XXXXX | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxx | 1 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
X.xx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx Xxxxxx | 3 |
Xxx | Xxxxx Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx Xxx xx Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx. Xxx Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx. Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx. Xxxxxx | 0 |
Xxx. | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxx Xxxxxxxx | |
X.xx | Xxx Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxx Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxx'Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Via | Turati | 1 |
X.xx | Xxxxx x'Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx x'Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxx | 0 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
L.go | Volonté | 3 |
Xxx | Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | XX Xxxxxxxx | 0 |
Xxx | XXX Xxxxxx | 0 |
Via | Zerbi | 1 |
DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE
In base alla delimitazione del centro abitato – art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - , si è proceduto alla individuazione della superficie complessiva da destinare a categoria speciale
La categoria speciale non deve superare complessivamente il 35% del centro abitato. Di conseguenza, si sono definite le seguenti superfici:
CENTRO ABITATO mq 7.651.675
CATEGORIA SPECIALE:
superficie massima = 35% del centro abitato = 35% di mq. 7.651.675 mq 2.678.086
RIEPILOGO DELLE SUPERFICI RIGUARDANTI LA CATEGORIA SPECIALE IN PROGETTO
ZONE DELIMITATE DALLE VIE ZONA A
• posizione di Via Risorgimento – Via Cavour – Via Trieste – Via Dalla Chiesa – posizione di Via Tolstoj – Via Brigate Partigiane – posizione di X.X. x. 0 Xxx Xxxxxx – Via Roma – Piazza Alfieri – Xxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX – Xxx Xxxxx Xxxxx ad unire con ferrovia fino a Via Certosa – Via Certosa ad unire con Via Xxxxxx – posizione di Xxx Xxxxxx x Xxx Xxxx ad unire con Xxx Xxxxxxxxxxxx
xx. 0.000.000 XXXX X
• posizione Via Po – Via Basento – posizione di Via Ticino – Via Tagliamento ad unire con Xxx Xx
xx. 000.000 XXXX X
• Xxx xxx Xxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx – posizione Autostrada A1 del Sole – posizione Xxx Xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx ad unire con Xxx xxx Xxxxxxxxx
xx. 000.000
XXXX X
• posizione Via della Vittoria – posizione di Via Toscana – posizione di Via Bezzecca – posizione
X. Xxxxxxx ad unire con Via della Vittoria mq. 85.200
SINGOLE VIE E DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTA’
ZONA E
• Tangenziale Ovest – Via Manara – Via della Liberazione – Via della Repubblica – Via Gorki – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000 per Locate – posizioni di Via Manara, Via Toscana, Via della Vittoria, Autostrada A1 del Sole, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xx, Xxx Xxxxxx, Via del Secchione, Via Risorgimento, Via Cavour, Via Dei Mille, Via Toplstoi, S.S. n. 9 Via Xxxxxx non comprese nel conteggio delle zone delimitate dalle vie.
mq. 426.740
RIEPILOGO TOTALE
Riferimento | Superficie in mq. |
Zona A | 1.148.890 |
Xxxx X | 000.000 |
Xxxx X | 531.675 |
Zona D | 85.200 |
Zona E | 426.740 |
TOTALE | 2.361.268 |
VERIFICA DELLE SUPERFICI
SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA PER LA CATEGORIA SPECIALE mq. 2.678.086
TOTALE SUPERFICI CATEGORIA SPECIALE IN PROGETTO mq 2.361.268
DIFFERENZA mq. 316.818
La superficie della categoria speciale in progetto corrisponde ad una percentuale del 30,86%, inferiore alla superficie massima consentita per legge.
ELENCO DELLE LOCALITA’, VIE, PIAZZE E ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Denominazione | Denominazione |
Autostrada A1 | Codecasa – Via |
Xxxxxxx – Piazza | Colombo – Via |
Garibaldi – Piazza | Costa – Via |
Italia – Piazza | Costituzione – Via |
Misurina – Piazza | Crociate – Via |
Vittoria – Piazza | Xxxxxx – Via |
Xx Xxxxxxxx – Piazzale | Curtatone – Via |
Cavour – Privata | Da Giussano – Via |
Montenero – Privata | Dalla Chiesa – Via |
S.P. n. 164 per Locate | Xxxxx – Xxx |
X.X. x. 0 Xxxxxx | Dei Diganti – Via |
Tangenziale Ovest | Dei Mille – Via |
Abruzzi – Via | Xxx Xxxxx – Via |
Bandiera X.xxx – Via | Xxxxxxxxx – Via |
Baracca – Via | Xxxxxx – Via |
Basento – Via | Giolitti – Via |
Bezzecca – Via | Xxxxxxxx XXXXX – Via |
Boito – Via | Gorizia – Via |
Brigate Partigiane – Via | Gorki – Via |
Buozzi – Via | Gramsci – Via |
Cadore – Via | Greppi – Via |
Calabria – Via | Indipendenza – Via |
Campania – Via | Xxxxxxxx – Via |
Campo Verde – Via | Liberazione della – Via |
Carducci – Via | Liguria – Via |
Carroccio – Via | Lombardi – Via |
Cavalieri dei – Via | Lombardia – Via |
Cavour – Via | Mameli – Via |
Certosa – Via | Manara – Via |
Cervi F.lli – Via | Manin – Via |
Manzoni – Via | Repubblica della – Via |
Marche – Via | Risorgimento – Via |
Marconi – Via | Xxxxx – Via |
Maroncelli – Via | Roma – Via |
Marzabotto – Via | Rossigni – Via |
Ma scagni – Via | San Remo – Via |
Matteotti – Via | Sauro – Via |
Mazzini – Via | Sciesa – Via |
Xxxxxxx Xxxxxxx – Via | Sele – Via |
Mentana – Via | Xxxxx Xxxxx – Via |
Molise – Via | Sicilia – Via |
Monferrato – Via | Sozzi – Via |
Monte Bianco – Via | Tagliamento – Via |
Monte Grappa – Via | Tecchione del – Via |
Monte Nero – Via | Ticino – Via |
Monte Rosa – Via | Tirso – Via |
Monti – Via | Tolstoi – Via |
Negri – Via | Toscana – Via |
Nemi – Via | Trento – Via |
Nisoli – Via | Trieste – Via |
Parlamento – Via | Turati – Via |
Pellico – Via | Val D’Aosta – Via |
Pieve – Via | Verdi – Via |
Piemonte – Via | Vespucci – Via |
Pinciroli – Via | Vigorelli – Via |
Po – Via | Vinci – Via |
Polo – Via | Vittoria della – Xxx |
Xxxxxxx – Xxx | Xxxxxxxx – Via |
Porta – Via | XI Febbraio – Via |
Xxxxxxx – Via | Zerbi – Via |
Pusiano – Via | Milano - Viale |
PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
Allegato C al Regolamento PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Approvato con deliberazione di C.C. n.
1. Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata
Sono esclusi i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall’art.47 del DPR 16.12.1992 n.495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n.610.
La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi la Risoluzione Min. Fin. n. 48/ E/ IV/ 7/ 609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione), ma segnaletica stradale verticale, per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del presente Piano, ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada all’art.39 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Oggetto del Piano Generale degli Impianti e per la disciplina della pubblicità
Il presente Piano Generale degli Impianti disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, determinando la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’istallazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
3. Autorizzazioni
L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione prevista dal Codice della Strada.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra sponda appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Fermo restando quanto previsto dal presente Piano, l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.
Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del centro abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.
In tutto il territorio comunale è consentito l’utilizzo, a fini pubblicitari, di parte dell’intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l’installazione di messaggi pubblicitari sui teli o su supporti rigidi posti a protezione dell’attività di cantiere.
I teli e i supporti potranno essere solo illuminati.
I dispositivi di illuminazione, non devono utilizzare per il loro funzionamento strutture:
di attraversamento delle sedi stradali;
che richiedano manufatti ingombranti in corrispondenza o in prossimità di intersezioni
stradali;
collocate entro le fasce di rispetto o nelle aree di visibilità nei centri abitati.
4. Autorità competente
ZONE ESTERNE IL CENTRO ABITATO
L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:
1. per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
2. per le autostrade in concessione dalla società concessionaria
3. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni
4. per le strade militari dal comando territoriale competente
ZONE COMPRESE ENTRO IL CENTRO ABITATO
L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade ricadenti all'interno dei centro abitato è rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx previa verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali
5.Documentazione
I soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione o concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono presentare tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, allegando:
- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.
- Un’autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l’esecuzione dell’impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.
- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.
- N 1 marche da bollo di euro 16,00 (sedici)
Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato.
L’istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 10 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E’ comunque ammessa la presentazione di nuova istanza.
6.Rilascio
L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi al ricevimento, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
In caso di diniego non verranno restituite le somme incassate per le operazioni tecnico- amministrative (spese di istruttoria).
Il termine di cui sopra viene sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere il parere o nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004. Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.
Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni. La proroga dovrà essere richiesta, a mezzo raccomandata, entro sei mesi dalla data di scadenza. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, è determinato in euro 104 (centoquattro) delibera G.C. N. 158 del 10.11.2003. Per i concessionari della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, il corrispettivo è compreso nella contropartita dell’affidamento della relativa concessione.
7. Obblighi del titolare dell’autorizzazione
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
Rispettare, nell'effettuare la pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente regolamento.
Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca
dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive, oppure 48 ore se il giorno successivo è festivo, alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all’esposizione di spazi temporanei.
7.1 Targhette di identificazione
Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
Amministrazione rilasciante
Soggetto titolare – Numero telefonico
Numero dell’autorizzazione
Progressiva chilometrica del punto d’installazione e indicazione relativa alla località di posa
Data di scadenza
La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.
In caso manchi la targhetta di identificazione, si provvederà alla rimozione del mezzo pubblicitario.
L’esecuzione delle opere di installazione deve avvenire previa informativa scritta da inoltrare a cura del titolare dell’autorizzazione al Settore Tecnico Comunale; del caso possono essere disposte particolari precauzioni.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e per l’integrità delle persone e/o delle cose e nell’ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del titolare all’inoltro dell’informativa scritta, il medesimo titolare procede senza indugio dando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.
E’ vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l’aspetto estetico delle suddette rotatorie.
In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l’attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
9.Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti
Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.
Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
10.Sanzioni
E’ abusiva la collocazione di un impianto pubblicitario che si concretizza nella diffusione di messaggi pubblicitari in carenza di valida autorizzazione ancorché scaduta, decaduta o revocata.
Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni previste dall’art.1 comma 821 lett.g e h legge 160/2019.
Delle suddette violazioni, ai sensi delle leggi citate nel comma precedente consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli impianti di che trattasi, a carico del trasgressore.
In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza o revoca dell’autorizzazione , di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d’ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l’impianto.
Xxxxxx altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato
l’impianto.
Si procederà altresì d’ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l’impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell’autorizzazione non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di giorni 15.
1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate nella tabella appresso illustrata, comprendenti la relativa sanzione accessoria della rimozione dell’impianto abusivo:
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e con l’ausilio della Polizia Locale, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonchè la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico
3. Nell’ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio, addebitando all’utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all’utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell’utente all’ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi del Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell’intero debito, il Comune procede alla distruzione dell’impianto Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
TITOLO II
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
11.SCOPO E CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Il Piano della Pubblicità disciplina le caratteristiche e l’uso dei mezzi pubblicitari commerciali esterni e dei mezzi pubblicitari istituzionali comunali, meglio definiti più avanti, per garantire un corretto inserimento nell’ambiente urbano ed un giusto rapporto con gli altri elementi della città (quali segnali stradali, simboli ed edifici che compaiono su strade, piazze ed altri spazi pubblici aperti, elementi di arredo).
Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in tre parti.
Nella prima parte si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all’art. 47, se ne disciplina l’installazione.
Nella seconda parte si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
Nella terza parte si definiscono le caratteristiche e si disciplina l’installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
12.CLASSIFICAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI
12.1 DEFINIZIONE
Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 che vengono recepite dal presente Piano Generale degli Impianti
La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti:
– INSEGNA DI ESERCIZIO –
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attivita’ a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
–PREINSEGNA –
Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx 0: non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
– CARTELLO –
Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
– STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO –
Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidezza, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.
– SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO –
Si definisce” segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
– IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –
Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
– IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA –
Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizione precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:
Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. Sono ammessi solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive o 48 se il giorno successivo è festivo.
Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali:
cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali. E’ definito permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate in forme precarie e revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali
competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art.53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, potrà avere durata di anni 3 rinnovabili. Nel caso dell’istituzione del concessionario citato in precedenza, la durata dell’autorizzazione potrà essere legata alla durata della convenzione stipulata.
In aggiunta alla tipologia e durata, un’ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d’uso, che nel Piano risultano essere:
Istituzionale: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamenti da statuto) e comunque senza fine di lucro.
Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all’esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant’altro utile alla promozione di un’attività, un prodotto o un servizio.
Al fine di permettere un’agevole individuazione delle diverse tipologie di mezzi, secondo la citata classificazione, la tabella dell’allegato 2 riassuntiva riunisce tutte le categorie sopra descritte.
13. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA’
L’art.2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:
Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata lla circonvallazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione(Lettera cosi modificata dall’art. 1 del D.Legs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre1993).
B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
Strada a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore: per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione(Lettera cosi modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre1993).
C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.
D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO
Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzato; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla careggiata entrambe con immissioni ed uscite concetrate. (Lettera cosi modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre1993).
Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste e attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
Strada urbana ed extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.
14.DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Sulla base di quanto contenuto nell'art.23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale anche nel caso di posizionamento di segnaletica bifacciale.
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. L’affissione di locandine, manifesti o simili delle dimensioni massime di m. 0,60 x m 0,80 all’interno di esercizi commerciali, pubblici od edifici, visibili comunque dalla pubblica via, deve considerarsi autorizzata, ad ogni effetto di legge, previo pagamento della relativa imposta (se dovuta) e fatti salvi i diritti dei terzi.
In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, ad eccezione delle transenne parapedonali.
In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell’Abaco, ad eccezione di quelle dalla carreggiata, sono da aumentare del 50% con la sola eccezione per le insegne d’esercizio.
Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella seguente tabella (Abaco):
ALLEGATO 3
00.XXXX SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO
Le zone omogenee e gli spazi entro i quali è consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sono individuati sulle cartografie in scala 1:10.000 disponibili presso l’ufficio tecnico comunale.
Le zone CS (COLORE ROSSO) E(COLORE GIALLO) e EV (COLORE VERDE) vengono unificate e denominate ZONA 1.
Rappresentano zone a carattere storico o di pregio ambientale dei nuclei del comune.
Ne fanno parte altresì i parchi naturali e tutti gli edifici di pregio storico, architettonico ambientale e le aree limitrofe ad emergenze architettoniche soggette a vincolo ai sensi delle leggi 1089/ 39 e 1497/ 39, come sostituite dal D. Lgs. N. 42 22.01.2004.
Nel caso in cui una struttura sia collocata in zona non soggetta a vincolo ma oscuri la visuale su una parte compresa nella zona 1 i competenti uffici comunali si riservano la possibilità di sottoporre la struttura in questione alle norme della XXXX 0.
Xx xxxx X (XXXXXX XXXXXXX) XX (COLORE BLU) vengono unificate in un'unica zona denominata ZONA 2.
Sono le zone centrali della città ad edilizia consolidata.
Infine la zona I (COLORE MARRONE) viene rinominata ZONA 3.
Sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente produttivi, anche con caratteristiche commerciali e terziarie. Ne fanno parte altresì tutte le zone rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all’interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione
15.1 ZONE IN CATEGORIA SPECIALE
Il territorio comunale è suddiviso, ai fini del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, in due categorie classificate come normale e speciale.
Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle identificate nell’allegato A al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria.
Ai fini della regolamentazione delle installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare, ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento di applicazione del canone.
Tutti i mezzi che ancorché collocati su zone in Categoria Normale risultano essere visibili ed espressamente rivolti alla visione della zona in Categoria speciale, sono considerati come mezzi in Categoria Speciale ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Questo principio vale anche per il lato esterno alla perimetrazione della zona in categoria speciale.
15.2 ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art.23 del D. Lgs.285/ 1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, se esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali imposti dalla L. 1497/ 39, monumentali ai sensi della L. 1089/ 39, come sostituite dal D.lgs n. 42 del 22.01.2004
16. CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI
I criteri principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi:
Della sicurezza
Del decoro
Della funzionalità
Del rispetto della normativa.
E’ necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.
Le norme indicate nel piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua modifica, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano, ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del competente Ufficio comunale, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.
Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, di soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.
Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.
P A R T E P R I M A
LA PUBBLICITA’ ESTERNA
17. NORME GENERALI DI I NSTALLAZIONE
Si considerano impianti pubblicitari tutti gli impianti adibiti all’esposizione di messaggi pubblicitari sia sotto forma di cartelli, tende o altra struttura, sia abbinati ad elementi di arredo urbani quali cestini portarifiuti, pensiline fermata autobus, eccetera ovvero quelli classificati dai commi 2,4,5,7, e 8 dell’art.47 del Regolamento di esecuzione e del Nuovo codice della Strada.
Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati nonché quelle previste dalla particolari vigenti norme urbanistiche relative agli edifici del patrimonio così come classificati e individuati dal vigente P.R.G.C.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere di norma sagoma rettangolare che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo, ottagono. In prossimità dell’attività interessata è ammessa la
collocazione di mezzi aventi forme, a titolo di esempio, di cono di gelato o di cameriere o altra, in ogni caso inerente all’attività segnalata. L’uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali esclusivamente in alluminio o allumino estruso e pali di sostegno in acciaio.
Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12- 02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell’impianto.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell’autorizzazione.
Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d’arte in genere sono richieste unicamente se l’impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell’elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizioni autorizzative da parte dell’ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.
Ai sensi dell'art.51 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla Tab. 1 (Abaco per l'applicazione delle distanze all'interno del Centro Abitato) sempreché lo spazio pubblicitario ospitato rientri nelle dimensioni di 1 m2 per transenne, cestini, ecc., ed in un massimo di 12 m2 suddiviso su due lati, nel caso di pensiline attesa bus. Se la superficie pubblicitaria eccede tali limiti dimensionali, il mezzo dovrà rispettare tutte le distanze previste per l’impianto pubblicitario a cui può essere assimilato.
Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m2, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono.
La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.
Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente piano dovranno essere aumentate del 50%.
L’impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l’impianto elettrico dell’impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.
Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l’esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna inoltre a ripristinare il suolo a regola d’arte.
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata.
Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente (cioè né paralleli né perpendicolari) rispetto alla strada.
Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.
I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede e ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.0,30; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposte ad un'altezza minima dal suolo di m.5,10. E’ comunque vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi di protezione e segnalamento.
Nell’ambito e in prossimità dei luoghi di interesse storico artistico sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è vietato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.
Lungo le strade, site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura delle città e sugli altri beni di cui all’art.22 della legge 1089/ 1939 come modificata dall’art.49 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Può essere autorizzata l’apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale, dimensione e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.
Nelle località di cui sopra e sul percorso d’immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.
E’ vietato utilizzare strutture provvisorie per l’apposizione di striscioni o di qualunque altro mezzo pubblicitario.
Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica.
Sono tassativamente vietate le esposizioni di strutture provvisorie (plance o simili) lungo i cigli delle strade di appartenenza al territorio comunale.
17.8 – DIVIETO DI SOSTA DEI POSTERBUS O VELA O SIMILI
E’ vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli pubblicitari di cui all’art. 54, lett. g) del D.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R n. 495/1992 (c.d. “posterbus” o “vela”). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
E’ permessa l'installazione di transenne parapedonali ai sensi di quanto previsto dall'art.51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.
18.1 NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
ZONA 1
L’obiettivo è la valorizzazione delle attività produttive e commerciali esistenti nei nuclei originali del centro della città e della campagna sono quindi ammesse i mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell’esercizio (insegne, targhe di esercizio, ecc) come meglio descritto successivamente.
La pubblicità effettuata su paline e fermate autobus, quella dei chioschi se installati su spazi di pertinenza delle attività.
Le pubbliche affissioni come indicate successivamente, o la pubblicità di natura istituzionale.
Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un solo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell’area vincolata.
ZONA 2
In questa zona è ammessa l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale/ sociale e privata;
mezzi per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata;
impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata quali pensiline; paline autobus; cestini; quadri turistici;
Mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell’esercizio (insegne, targhe di esercizio, …).
Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante.
impianti per le pubbliche affissioni di formato 140 x 000 0 000 x 000.
Devono essere assolutamente evitati addensamenti pubblicitari di qualsiasi natura.
ZONA 3
In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente piano con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti pubblicitari di qualsiasi natura in particolar modo, cartellonistica superiore a mq. 6; transenne parapedonali e preinsegne.
Nella zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegata 3.
Sono comunque aree di addensamento quelle indicate nella zona 3 del piano e quelle destinate ad impianti sportivi.
Sono considerate inoltre Aree di addensamento pubblicitario le aree per stazioni di servizio.
19.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA
In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo titolo e delle limitazioni previste al comma 7 dell'art.23 del Nuovo Codice della strada.
19.2 NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
I mezzi pubblicitari, come definiti all'art.47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art.23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.
I mezzi pubblicitari installati al di fuori dei centri abitati, la cui installazione viene autorizzata dopo l'approvazione del presente Piano, non devono superare la superficie di m2 6 per faccia, eccetto le insegne di esercizio parallele al senso di marcia o in aderenza al fabbricato che possono raggiungere la superficie di 70 mq.
I mezzi pubblicitari devono rispettare oltre a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per la pubblicità esterna" e "Norme generali di installazione" di codesto Regolamento.
19.5 - UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO
Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art.51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/ o in aderenza a fabbricati esistenti o come delimitazioni di cantieri.
Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi e contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapedonali ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste.
Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m2, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
20.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITA’ ESTERNA
Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:
Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016.
I cartelli utilizzati tramite l’affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l’affissione del manifesto in lamiera di alluminio.
I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati preferibilmente con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5.
Tutti gli impianti pubblicitari, potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria. Le preinsegne: per uniformità, decoro, leggibilità e caratterizzazione territoriale, l’amministrazione individua quale struttura di sostegno “tipo” (impianto multiplo), da utilizzare sull’intero territorio comunale una struttura in alluminio estruso o fusione di ghisa di colore grigio scuro RAL 7016, la cui forma e le cui caratteristiche estetico – funzionali devono essere simili a quelle rappresentate nell’allegato fotografico A. (CURVA CONTINUA).
Le preinsegne potranno essere installate esclusivamente sui suddetti impianti multipli contenente un numero massimo di 6 preinsegne, anche se non totalmente occupati, realizzati ed installati a cura e spese dei richiedenti.
Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno cartelli rispetto a quelli previsti, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. E’ assolutamente vietato collocare le preinsegne sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, pensiline, paline fermata bus e su altro sostegno non predisposto allo scopo.
Le preinsegne devo essere realizzate in alluminio estruso di alluminio, avere dimensioni di cm 125 di base per 25 cm di altezza.
Le preinsegne possono essere installate nella ZONA 2 E ZONA 3.
In base alle caratteristiche territoriali e viabilistiche si potrà consentire l’installazione di un massimo di due impianti multipli su ciascuna strada afferente l’incrocio considerato, anche se affiancati, purchè siano installati nel rispetto delle norme stabilite dal presente piano.
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di adeguare a proprie spese l’impianto esistente alle modifica alla circolazione attuate dalla Pubblica Amministrazione nel più breve tempo possibile dall’entrata in vigore delle medesime stesse e comunque entro 10 giorni dal ricevimento dell’eventuale comunicazione ricevuta dal competente ufficio comunale. Qualora non si ottemperi alla suddetta disposizione nei tempi prescritti, l’autorizzazione si intenderà decaduta a si procederà alla rimozione.
Per ottemperare a quanto disposto, al precedente comma, nulla è dovuto al titolare dell’autorizzazione a titolo di rimborso o indennità di sorta da parte dell’amministrazione.
ALLEGATO FOTOGRAFICO
21 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Il Comune, in presenza di un’istanza tesa all’ottenimento dell’autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.
Se il soggetto interessato all’esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l’obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l’esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione.
COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI
Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
b)nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera
Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) nere: sul bianco;
b) gialle: sul nero;
I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sul giallo e sul bianco;
b)bianchi: sul marrone e nero;
c) grigio: sul bianco;
d)giallo: sul nero
Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logo tipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l’individuazione.
PARTE SECONDA
22.LE PUBBLICHE AFFISSIONI
22.1 IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE NORME TECNICHE
Tutti gli impianti dovranno avere di norma dimensioni pari o multiple di cm 70x100. Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l’indicazione SAN XXXXXXXX XXXXXXXX - Impianto riservato affissioni (commerciali,
istituzionali, necrologi,spazi riservati ad esenzioni dal diritto) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.
Il Piano Generale degli impianti basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:
Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;
Impianti pubblici da destinare ad affissioni prive di rilevanza economica (necrologi);
Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;
Impianti pubblici da destinare ad affissioni esenti dal diritto ai sensi art. 480 legge 30 dicembre 2004 n.311.
Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.
Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano in linea generale e a titolo esemplificativo secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:
Stendardo: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da pali normalmente in acciaio, infissi nel terreno e a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all’esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.
Tabella: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all’esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.
Poster: struttura autoportante o no, mono o bifacciale, avente la particolare dimensione espositiva di cm 600 x 300, ancorata a terra o su muro.
La superficie degli impianti, valutate le necessità e le richieste, è fissata in metri 62,58 quadrati ogni mille abitanti quindi in complessivi mq. 2434
La superficie su citata è così ripartita:
affissioni istituzionali 10%
affissioni prive di rilevanza economica - necrologi 5%
commerciali 75%
spazi riservati ad affissioni esenti dal diritto 10%
22.2 UBICAZIONE
Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano a livello di definizione delle superfici, mentre il nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni sarà predisposto una volta approvati i criteri di progetto e le superfici totali indicate. L’utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata può comportare compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari.
Gli impianti collocati in prossimità o all’interno delle zona 1 dovranno essere preferibilmente di tipo istituzionale o prive di rilevanza economica ed avere dimensione preferibilmente di cm.140x100.
22.3 ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
Verrà attribuita a soggetti privati ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l’effettuazione di affissioni dirette.
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.
22.4 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE
La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:
Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d’uso in:
IMPIANTI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI / SOCIALI
Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.
IMPIANTI PER AFFISSIONI FUNEBRI
Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari e dei relativi ringraziamenti, eccetera.
IMPIANTI PER AFFISSIONI COMMERCIALI
Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all’esposizione periodica di messaggi pubblicitari. Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato ….." riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.
IMPIANTI PER AFFISSIONI DEGLI ESENTI DAL DIRITTO
Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all’esposizione di manifesti esenti dal diritto ai sensi dell’art 480 legge 30 dicembre 2004 n.311 per :partiti politici, sindacati, comitati che non perseguano fine di lucro.
Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti: Stendardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti: cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster).
Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio colore GRIGIO RAL 7016 e avere le caratteristiche tecniche riportate nel prospetto denominato:allegato 4
Gli impianti per le pubbliche affissioni aventi dimensioni mt. 6.00 x 3.00 dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio ( lega 6060) con le caratteristiche estetiche e tecniche contenute nell’allegato 5.
22.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del Comune, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell’eventuale lavaggio dell’impianto. E’ sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.
Eventuali successivi spostamenti dalla posizione prevista saranno soggetti a valutazione preventiva da parte dell’Ufficio competente che sottoporrà la relativa proposta alla Giunta Municipale per l'approvazione.
P A RT E T E RZ A
23.LE INSEGNE DI ESERCIZIO
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Si definisce “targa” un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc…) apposto sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede dell’attività o nelle immediate vicinanze.
Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti della Parte Prima. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc… La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.
23.2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE
Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Piano si farà riferimento alla seguente classificazione:
1. Caratteristiche costruttive
In funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua una prima classificazione così suddivisa:
| Tipologia 1 | - Insegne con lettere singole |
| Tipologia 2 | - Insegne a cassonetto |
| Tipologia 3 | - Insegne a pannello |
| Tipologia 4 | - Insegne con tubi al neon |
| Tipologia 5 | - Insegne speciali o totem |
| Tipologia 6 | - Decorazioni di vetrine |
| Tipologia 7 | – Targhe professionali |
In funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:
Frontali
Bandiera orizzontale
Bandiera verticale
A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc..
Su struttura portante posizionata al suolo
In funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:
Non luminose
Illuminate
Luminose
23.3 FORME PARTICOLARI DI INSEGNE
Sono invece considerate forme particolari di insegne quella costituite da:
a) Insegne temporanee. Sono insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno lo scopo di esposizione permanente. Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per l’insegna definitiva e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati. La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi. Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi.
b) Cartelli temporanei. Sono mezzi reclamizzanti le vendite straordinarie e cartelli di prossima apertura.
23.4 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE
L'installazione di insegne è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile,o usufruire di targhe a lato dell'ingresso. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed in ogni caso essere uniformi tra loro.
Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. Potrà essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
E’ vietato collocare insegne di esercizio private su monumenti, fontane monumentali, statue, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.
Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.
In tutto il territorio comunale le insegne dovranno comunque essere installate in modo da non alterare gli elementi decorativi degli edifici.
Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico - edilizie.
Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. I tutte le vie o piazze della Zona 2 - 3, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.
2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.
3. Nelle tipologie di stendardi fissi e sculture o di plance, targhe e pannelli possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.
B.P. - PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono:
- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque Non inferiore di 50 centimetri;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiede di almeno cm. 50;
-essere collocate sugli edifici:
a) ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
b) ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda. In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80. Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...) anche nella tipologia di cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente
articolo.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...). Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.
B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) Edifici zona 1
Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50. Edifici zona II e III
Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100x70 50x150.
Ai piani superiori, la sola tipologia B.3 filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20x8,00 supporti esclusi.
Inoltre per i soli edifici di categoria III ubicati in parte B sono ammesse le tipologie B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole. Ai piani superiori nel rispetto dei seguenti parametri:
a) le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;
b) le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;
c) le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.
Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80. Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.
22.6 MATERIALI, FORME E COLORI
Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
L’installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell’insegna e dell’edificio. È ammesso l’utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.
Nel caso in cui l’insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.
La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:
dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi
collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata
Le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada
la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti
non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste
L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all’attività esercitata. All’interno della zona 1 le vetrofanie dovranno essere accuratamente studiate. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.
22.9 CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO
Le targhe indicanti professioni ed attività in genere sono ammesse e devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi nella tipologia e dotate di apposita struttura di contenimento.
22.10 NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA
In questo capitolo vengono individuate le particolari caratteristiche di massima delle insegne di esercizio collocate in ciascuna zona territoriale omogenea. In aggiunta a quanto previsto dal Piano, per le strade di tipo A e B e pertinenze comprese valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dello stesso.
ZONA 1
Nel caso in cui una struttura sia visibile in prospettiva e/ o copra una parte di zona sottoposta a vincolo, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell’area vincolata.
In ogni caso è preferibile utilizzare materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. E’ da evitare il più possibile l’utilizzo di grandi dimensioni e di materiali plastici. Anche l’illuminazione ed i colori saranno da studiare accuratamente in modo da integrarsi con l’edificio e l’ambiente circostante.
All’interno di questa area è comunque vietata:
la collocazione di insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non
la collocazione di insegne al di fuori della larghezza del fronte dell’esercizio e delle pertinenze accessorie allo stesso
la collocazione di insegne speciali o totem
l’installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi
Per questa area le dimensioni delle insegne sono di massima stabilite in funzione della superficie della facciata dell’esercizio commerciale. Per il calcolo si dovrà procedere moltiplicando la larghezza del fronte dell’esercizio stesso per l’altezza del piano terra sulla strada, secondo la tabella di seguito riportata:
Superficie del fronte dell’esercizio | Superficie insegna |
Fino a mq 15 | Max mq. 1,5 |
Da mq. 16 a 30 max mq | Max mq. 2 |
Da mq 31 a 60 max mq. | Max mq. 3 |
Oltre mq 60 max mq. | Max mq. 4 |
La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”. L’insegna frontale, l’insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.
Le insegne frontali dovranno essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, al filo interno della muratura o del vetro. Per le insegne illuminate, con luce indiretta, l’apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l’apertura dell’esercizio ed il filo interno della muratura o del vetro.
ZONA 2
Per quanto riguarda la collocazione delle insegne di esercizio questa zona è equiparata alla zona 3.
ZONA 3
E’ ammessa l'installazione di tutti i tipi di insegne con preferenza per l’utilizzo di materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. Le insegne speciali e i totem potranno essere collocate, ma la struttura dovrà ricadere all’interno della proprietà privata e la proiezione dell’insegna al suolo non dovrà ricadere sulla proprietà pubblica. Per questa tipologia l’altezza massima da terra del bordo superiore delle insegne dovrà essere di m 7 e l’altezza minima del bordo inferiore di m 3.
La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”. In questa zona è ammesso l’utilizzo di qualsiasi materiale.
Sono ammesse insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non luminose. Sono ammesse insegne al di fuori della larghezza del fronte dell’esercizio, ma sempre nelle pertinenze accessorie allo stesso. L’insegna frontale, l’insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.
Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l’installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di
base e 70 di altezza.
22.12 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DELL’AUTORIZZAZIONE
Le seguenti fattispecie non necessitano di autorizzazione:
insegne e cartelli temporanei;
le insegne quali decorazioni di vetrine, se non superiori al Mq. 0,5;
scritte o marchi effettuati sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento all’interno del l’attività;
targhe professionali collocate a lato dell’ingresso, quando questi non appartengano ad edifici collocati nella zona “I” oppure abbiano particolare rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che,_per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino delle stesse; sostituzione/ manutenzione di insegna esistente con altra di uguale caratteristica, purché non cambi il proprietario.
Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desideri apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte dovrà essere presentata domanda.
Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.
Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.
Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.
Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.
Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell’utente, la modifica o la sostituzione. Le autorizzazioni rilasciate non sono cedibili.
Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
ALLEGATO 1
FATTISPECIE VIOLAZIONE | NORMA | PROCEDURA SANZIONE ACCESSORIA (contestuale alla notifica del verbale) |
Cartelli abusivi posti lungo le strade Provinciali, Regionali, Statali o su suolo privato. | Art. 23 D.Lgs. 285 del 30- 04-92 e successive modifiche e integrazioni. | Art. 23 c. 13-bis. L’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso tale termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. |
Installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari la cui ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione. | Art. 23 D.Lgs. 285 del 30- 04-92 e successive modifiche e integrazioni. | Art. 23 c. 13-quater. Il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza- ingiunzione di pagamento. |
ALLEGATO 2
Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti
Classificazione (art. 47 D.P.R. | Descrizione | Durata | Destinazione | ||
16/9/96 N.610) | T | P | Ist. | Com. | |
Vedere la parte III | |||||
Si sconsiglia l’utilizzo di questa tipo di mezzo all’interno del centro abitato e di sostituirlo con segnaletica ai sensi dell’art. 134 D.P.R. 16/9/96 n. 610 | |||||
Comma 4 – CARTELLO | |||||
Cartelli con superficie < 3 mq. | · | · | · | · | |
Cartelli con superficie >3mq = 6 mq | · | · | · | ||
Per ciascuna faccia solo nella zona 3 | |||||
Comma 5 – STRISCIONE. LOCANDINA E XXXXXXXXX | |||||
Xxxxxxxxx, locandine, bandiere………… | · | · | · | ||
Impianti abbinati a pensilina | · | · | · | ||
Impianti adibiti a paline fermata autobus | · | · | · | ||
Impianti abbinati a transenne parapedonali | · | · | · | ||
Impianti abbinati ad elementi di arredo urbano | · | · | · | ||
Impianti speciali | · | · | |||
Cartelli a messaggio variabile | · | · | |||
Pareti o megaposter | · | · | · |
T = Temporanea; P = Permanente; Ist = Istituzionale; Com = Commerciale
ALLEGATO 3
TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELLE DISTANZE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
Entro centro abitato, Strade E ed F e limite < 50 Km/ h | ||
DISTANZE | IMPIANTI PARALLELI AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI | IMPIANTI PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA DEI |
Dal limite della carreggiata | 0,3 | 1 |
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari | 5 | 25 |
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 | 25 |
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 | 10 |
Prima dei segnali di indicazione | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 25 |
Dopo i segnali di indicazione | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 10 |
Dal punto di tangenza delle curve | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 10 |
Prima delle intersezioni | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 15/25 Nel caso di intersezioni con semaforo la distanza minima da rispettare |
Dopo le intersezioni | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 15 |
Dagli imbocchi delle gallerie | Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è >= a 0,3 m. | 50 |
ALLEGATO 4
SCHEDA TECNICA
IMPIANTO AFFISSIONALE con sopralzo
E' costituito da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare a spigolo arrotondato in estruso di alluminio lega 6060 avente dimensioni di mm.
80x2000x80. Ogni palo è dotato di due canalette
longitudinali opposte di sezione rettangolare. Le dimensioni delle canalette sono tali da consentire il fissaggio di un apposito profilo in alluminio lega 6060, verniciato dello stesso colore del palo, che
costituirà la cornice di supporto della lamiera
quale saranno affissi i manifesti. Questo profilo appositamente lavorato sarà unito agli angoli tramite squadrette in acciaio zincato.
La base affissionale è costituita da un pannello di
Alluminio rendendo l’impianto di qualità superiore.
Il tamponamento del pannello porta affissioni realizzato con l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma vulcanizzata (EPDM)
1.17 con ottima resistenza all’ossidazione ai raggi UVA e agli
agenti atmosferici secondo le norme UNI 9122.
Sopra il pannello adibito ad affissione è installato
un pannello in pvc espanso ( polivinilcloruro ) autoestinguente recante la denominazione ,lo stemma del comune in stampa quadricromica e l
1500x150 mm.
Alle estremità i pali sono completati da un tappo di chiusura realizzato in materiale plastico (poliammide) rinforzato di colore nero.
La cornice e tutte le superfici in vista saranno protette contro la corrosione mediante ossidazione anodica a norma UNI 4522 o verniciati con polveri di poliestere previa cottura a forno e trattamento di cromatazione giallo in conformita' al capitolato di qualità VECTAL e del marchio di qualità europeo
QUALICOAT. I suddetti profili potranno essere verniciati su richiesta del cliente secondo le tabelle RAL. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante l'utilizzo di apposite anime in ferro Fe430b diametro 60 (2 pollici) zincato a caldo,
dallo spessore di 3 mm e dalla lunghezza di 1500 mm. affogate in plinto di CLS per un terzo della loro lunghezza. Il palo in alluminio viene inserito sull'anima di sostegno e fissato per mezzo di viti passanti autofilettanti.Questi impianti sono stati costruiti in modo tale da poter inserire nella zona superiore uno spazio pubblicitario, costituito da un telaio in alluminio estruso dalle dimensioni di mm 1500x560 per una luce di mm 1400x460, inserito tra due pali i quali saranno uniti all’impianto tramite
una prolunga. Questa prolunga è realizzata in
poliammide 66.30% vetro.Nel telaio è inserito un
pannello pubblicitario in metacrilato estruso, spessore 3mm tamponato posteriormente da un pan-nello in pvc dello stesso spessore opportunamente fissato tramite una guarnizione in gomma vulcanizzata( EPDM ) 1.17 norme UNI9122.
ALLEGATO 5
Scheda Tecnica impianto affissionale poster mt. 6,00 x 3,00 Poster a v L’impianto è definito dai seguenti componenti:
Cornice
Pannelli
Telaio
Palo
Fondazione
La Cornice è l’elemento in cui risiedono le originalità estetica e funzionale dell’impianto. Essa è costituita da due tipologie di estrusi di alluminio (lega di alluminio 6060) progettati e realizzati ad hoc, temprati e verniciati: “estruso cornice” e ”estruso tappo”.
Due “estrusi cornice”, uguali e contrapposti, vengono ancorati alla struttura di acciaio, collaborando alla rigidità strutturale dell’impianto.
L’ “estruso cornice” è stato progettato per rispondere ad una duplice esigenza: permettere l’incastro dei pannelli e prevedere il sistema di ancoraggio e tensionamento dei teli in pvc. L’ “estruso tappo” completa la sezione ellissoidale della cornice, con sistema ad incastro assume la funzione di coperchio mantenendo la funzionalità estetica.
La cornice viene assemblata tramite incollaggio con colla bicomponente dei nodi d’angolo, realizzati in fusione di alluminio (UNI 4514)
I Pannelli possono essere realizzati in honeycomb di alluminio, in composito o sandwich, hanno una duplice funzione:
. Piano di appoggio per la classica affissione
. Supporto per la decorazione pittorica
Possono non essere montati nel caso utilizzo dei teli in pvc.
Il Telaio è realizzato in acciaio (FE 360) zincato (corpo centrale) e alluminio (aste) interamente imbullonato per permettere la divisione in parti.
Lungo il perimetro del telaio è imbullonata la cornice; la struttura è completamente nascosta fatta eccezione per il collegamento fra il palo ed il telaio stesso. Tutti i bulloni sono in acciaio inox.
Il Palo è composto da un tubo di acciaio (FE 360) zincato e verniciato di 406 mm di diametro circa e 5 mm di spessore. Nell’impianto a V il palo ha sempre un’altezza pari a quella dell’impianto stesso, fra il palo e il telaio interno sono disposte delle aste di collegamento e di controventatura, in modo da garantire la corretta posizione nel tempo sia dei telai che della cornice.
Il carter è composto da due gusci in fusione di alluminio, costituisce il collegamento formale fra la cornice e il palo nascondendo l’unico elemento del telaio non integrato nel sistema cornice.
La Fondazione è realizzata con un getto di cls armato in cui precedentemente viene inserito un tubo, in modo da creare un bicchiere per l’alloggiamento del palo in acciaio. In seguito viene posizionato il palo e bloccato con sabbia e getto di completamento in cls.