Controvalore massimo dell’Offerta Clausole campione

Controvalore massimo dell’Offerta. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,19 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell’Offerta, è pari a Euro 78.731.108,8 (l’“Esborso Massimo”). L’Offerente è Pluto (Italia) S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 10286850960. Il capitale sociale dell’Offerente alla Data del Documento di Offerta deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 50.000,00 e suddiviso in n. 50.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna (“Pluto Italia”). L’Offerente è stato costituito in data 22 marzo 2018. Per effetto della catena partecipativa indicata di seguito, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente è indirettamente controllato, ai sensi dell’articolo 93 del TUF e dell’articolo 2359 del Codice Civile, da Playtech PLC. Nessun soggetto esercita il controllo su Playtech PLC ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Playtech PLC è una società costituita ai sensi della legge dell’Isola di Man, con sede a St. George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isola di Xxx, XX0 0XX e registrata presso il registro delle imprese dell’Isola di Man al numero 008505V. Playtech PLC è stata costituita nel 2002, è quotata sul Main Market del London Stock Exchange (codice LEI: 21380068TTB6Z9ZEU548) e il suo gruppo impiega circa 5.000 dipendenti in 17 paesi. Playtech PLC è leader nella fornitura di software e servizi, nel settore del gioco regolamentato, a molti dei principali operatori a livello mondiale di gioco online, retail e mobile, lotterie, e opera anche a favore di nuovi operatori in mercati di recente regolamentazione. La sua offerta di software per il gioco include casinò, casinò dal vivo, bingo, poker e scommesse sportive. Playtech PLC è, inoltre, pioniere del gioco multi canale e, attraverso Playtech ONE, offre agli operatori e ai suoi clienti un’esperienza senza interruzioni, accessibile sempre e ovunque attraverso ogni prodotto e ogni dispositivo utilizzando un singolo account e un singolo wallet. Playtech fornisce competenze di marketing e altri servizi per operatori alla ricerca di soluzioni immediate. Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell’Offerente. Il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Pluto Holdings (Italia) S.p.A., società per azioni di ...
Controvalore massimo dell’Offerta. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo calcolato sulla base del numero di Azioni Oggetto dell’Offerta alla Data del Documento di Offerta è pari a Euro 1.176.484.000,50 (l’“Esborso Massimo”). Per ulteriori dettagli, anche in merito alle modalità di finanziamento dell’Offerta, si rinvia alla Sezione E, Paragrafo E.2, e alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta. L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul MTA e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi Altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
Controvalore massimo dell’Offerta. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 5,35 (cum dividendo, ovverosia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, prelevati da utili o da riserve e distribuiti dall’Emittente) per Azione Oggetto dell’Offerta e del numero massimo complessivo di Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari ad Euro 14.598.742,95 (l’“Esborso Massimo”).

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.