CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE Clausole campione

CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE. Le presenti CGU della Piattaforma sono disciplinate dal diritto italiano. Sono redatte in lingua italiana. Laddove queste siano tradotte in una o più lingue, solo il testo italiano farà fede in caso di controversie. In conformità alla legge applicabile, il consumatore potrà scegliere a sua discrezione, oltre alla giurisdizione territoriale competente ai sensi del codice di procedura civile, quella del luogo in cui dimori al momento della conclusione del contratto o al verificarsi del fatto danneggiante. La Commissione Europea mette a disposizione dei consumatori la Piattaforma per la Risoluzione delle Controversie Online per risolvere le controversie in via stragiudiziale. I consumatori possono effettuare un reclamo al seguente link: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. Sulla Piattaforma è proposto uno spazio di vendita direttamente accessibile all’indirizzo url xxx.xxxxxxxx.xx e/o sull'Applicazione ManoManoPro (di seguito la “Piattaforma ManoManoPro”), riservato ai professionisti operanti nell’ambito della loro attività professionale (di seguito gli “Acquirenti Pro”), dove questi ultimi possono inviare Ordini e accedere a (i) offerte di Prodotti specifici per uso professionale (di seguito i “Prodotti Pro”) e (ii) più generalmente ai Prodotti della Piattaforma. Per accedere alla Piattaforma ManoManoPro, l’Acquirente Pro deve dapprima creare un suo Account Personale Pro e poi connettersi ad esso. Nell’ambito della Piattaforma ManoManoPro, l’Acquirente Pro potrà in particolare usufruire di: ● offerte di Prodotti Pro; ● prezzi convenienti su determinati Prodotti Pro; ● termini di consegna vantaggiosi su determinati Prodotti Pro; ● un servizio clienti dedicato e specializzato, disponibile per via telefono/chat/e-mail. I Prodotti Pro sono contrassegnati sulla Piattaforma ManoManoPro dal termine "PRO". Il Provider si riserva in qualsiasi momento il diritto di rimuovere un Prodotto dal catalogo di Prodotti Pro. Gli Acquirenti Pro che desiderano effettuare acquisti sono autorizzati a inviare Ordini solo sulla Piattaforma ManoManoPro, mentre la Piattaforma è riservata esclusivamente agli Acquirenti non professionisti (consumatori).
CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE. 1. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in maniera inderogabile dalla normativa europea in favore dell’Utente e/o Acquirente persona fisica, le presenti Condizioni Generali d’Uso sono regolamentate dal diritto italiano. Le stesse sono redatte in lingua italiana. Qualora venissero tradotte in una o più lingue, in caso di controversia farà fede esclusivamente il testo italiano. 2. Per tutte le controversie a cui potranno dar luogo le presenti Condizioni Generali d’Uso, riguardanti la loro validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, e le loro conseguenze civili e penali, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Milano, fatte salve le disposizioni inderogabili in favore dell’Utente e/o Acquirente persona fisica in merito alla competenza territoriale.

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  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.