Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo Clausole campione

Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo. Se tra la Compagnia e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica in merito: la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla Parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo. Se tra la Compagnia e l’Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica in merito: la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla Parte dissenziente, anche quando questa non l’abbia sottoscritta. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo. Qualora tra la Compagnia e l’assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle con- seguenze delle lesioni subite, sulla durata dell’inabilità o sull’entità dei postumi perma- nenti conseguenti ad Infortunio, la determinazione ad essi relativa viene demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e metten- do a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di co- mune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull’individuazione del terzo medico, quest’ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le de- cisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l’abbia sottoscritta. Xxxxxxxx parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del me- dico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo. Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Xxxxxxxx parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo. Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad Infortunio, la determinazione ad essi relativa può essere demandata a un collegio di tre medici. L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.