DIRITTO DEL LAVORO. Le disposizioni della disciplina del lavoro subordinato sono prevalentemente cogenti, sia in Italia sia in Germania. Pertanto chiunque stipuli un contratto di lavoro subordinato per prestazioni da eseguirsi in Germania dovrebbe sapere, in primo luogo, se al contratto si applicano o meno le disposizioni della legge tedesca e, in caso affermativo, quali sono le conseguenze. Il diritto internazionale privato (sia quello tedesco che quello italiano) prevede un’apposita norma che determina il diritto applicabile ai contratti di lavoro. L’art. 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 prevede che, pur essendo ammissibile la scelta della legge applicabile, tale scelta non può avere la conseguenza di sottrarre il lavoratore subordinato alla protezione derivante dalle disposizioni cogenti della legislazione alla quale sarebbe sottoposto il contratto in carenza di scelta della legge applicabile, ovvero la legislazione dello Stato in cui il lavoratore dipendente presta abitualmente il proprio lavoro oppure, qualora egli non lavori in un unico Stato, la legislazione dello Stato dove si trova la sede che l’ha assunto. Ne risulta pertanto che anche nel caso di contratti di lavoro stipulati fra un’impresa italiana e un lavoratore dipendente residente in Italia espressamente sottoposto alle leggi italiane, le disposizioni cogenti della disciplina tedesca dovranno essere prese in considerazione se il lavoratore dipendente svolge il proprio lavoro prevalentemente in Germania. In tale ipotesi si rende necessario un confronto concreto fra le relative disposizioni della legge tedesca e di quella italiana: il lavoratore dipendente può far valere i diritti risultanti dalla legge che gli è più favorevole.
DIRITTO DEL LAVORO. I Xxxxxxx V.S., Xxxx R., Xxxxxxxx M., Xxxxxxxx C., Xxxxxxxxx A.A., Xxxxxxxx S., Xxxxxxxx S., Xxxxxx M.S., Xxxxxxxxxx L., Xxxxxxx X.X., Xxxxxxxxx L., Xxxxxxx D., Xxxxxx D., Xxxxxxxxxx U.A., Xxxxx D., Xxxxxx A., Xxxxxxx S., Xxxxxx G., Xxxxxxxx S., Xxxxxx X.X.
DIRITTO DEL LAVORO. ISSN 2421-7123 Direttore responsabile Pubblicato, Venerdì 3 Aprile 2020
DIRITTO DEL LAVORO. ATTIVITA’ CHIUSA: STOP AL LICENZIAMENTO PER CHI TRASFERISCE UN RAMO D’AZIENDA
DIRITTO DEL LAVORO. No alla ripetizione delle somme percepite dal dipendente
DIRITTO DEL LAVORO a In caso di controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico o privato.
b Per la consulenza e la tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta ai sensi della cifra 2.1 la copertu- ra assicurativa sussiste indipendentemente dal valore litigioso.
c Per l’assunzione dei costi sensi della cifra 2.2 la coper- tura assicurativa integrale sussiste se il valore litigioso non supera i CHF 100 000. Se il valore litigioso supera i CHF 100 000, i costi ai sensi della cifra 2.2 vengono assunti soltanto parzialmente, in proporzione al rapporto fra CHF 100 000 e il valore litigioso. Tale valore corrisponde all’insieme di tutte le pretese e non a eventuali conclusioni parziali, anche se consentite. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vengono sommati. Sono esclusi i rapporti di lavoro basati sull’esercizio rimunerato d’attività sportive o d’allenatore, come pure le controversie tra familiari.
DIRITTO DEL LAVORO. In caso di controversie con i suoi dipendenti, derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato, nella misura in cui tali dipendenti lavorino per lei esclusivamente per gli immobili assicurati. Sono escluse le controversie tra familiari.
DIRITTO DEL LAVORO. I contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. La contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione collettiva integrativa. L’istituto del comando e le forme di assegnazione temporanea dei lavoratori nelle pubbliche amministrazioni. La disciplina delle mansioni nel rapporto di lavoro pubblico. Gli sviluppi di carriera del personale contrattualizzato nel pubblico impiego. La disciplina del trattamento economico del dipendente pubblico. La contrattazione collettiva integrativa e il potere unilaterale del datore di lavoro pubblico. Il procedimento disciplinare. La commissione giudicatrice nei pubblici concorsi. La sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito degli istituti di aspettativa disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo. Il rapporto tra legge e contratto collettivo nel pubblico impiego. La promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. I codici di comportamento dei pubblici dipendenti.
DIRITTO DEL LAVORO. N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”.
DIRITTO DEL LAVORO. Professional AGGIORNATO AL JOBS ACT L'autore