Corso Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare
Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx n.167 – 00000 Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX)
Realizzazione “chiavi in mano” del Nuovo Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva presso il
P.O. “X.Xxxx e SS. Madonna della Neve” in via Lenze nel Comune di Boscotrecase
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
REVISIONE | EMISSIONE | DATA |
A | Per approvazione | Marzo 2020 |
Direttore Generale | Xxx. Xxxxxxx Xxxxx |
Direttore Sanitario OO.RR. Area Vesuviana | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |
Direttore f.f. U.O.C. V. e M.P.I. | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
Responsabile Unico del Procedimento | Xxx. Xxxx Xxxxxx |
SOMMARIO
CAPO I. Natura ed oggetto dell'appalto 3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6
CAPO II. Disciplina contrattuale 6
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6
Art. 6 - Documenti facenti parte del contratto 6
Art. 7 - Disposizione particolari riguardanti l'appalto 7
Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore 8
Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 9
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 9
Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini 11
CAPO III. Termini per l'esecuzione 11
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori 11
Art. 14 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni 12
Art. 15 - Modalità di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e terzo responsabile, penali 12
Art. 16 - Condotta dei lavori 13
Art. 17 - Subappalto e cottimi 14
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 14
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 15
CAPO IV. Disciplina economica 16
Art. 21 - Pagamenti in acconto 16
Art. 22 - Pagamenti a saldo 17
Art. 23 - Contenuto minimo delle fatture e procedura di pagamento 18
Art. 25 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto 19
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 20
CAPO V. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 20
Art. 29 - Lavori in economia 21
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a xxx x'xxxxx 00
XXXX XX. Xxxxxxxx e garanzie 22
Art. 31 - Cauzione provvisoria 22
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 22
Art. 33 - Riduzione delle garanzie 23
Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa 23
CAPO VII. Disposizioni per l'esecuzione 24
Art. 35 - Variazione dei lavori 25
Art. 36 - Varianti per errori od emissioni progettuali 25
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 25
CAPO VIII. Disposizioni in materia di sicurezza 26
Art. 38 - Norme di sicurezza generali 26
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 26
Art. 40 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 26
Art. 41 - Piano di sicurezza 27
Art. 42 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 27
Art. 43 - Piano operativo di sicurezza 28
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 28
CAPO IX. Disciplina del subappalto 28
Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto 29
Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori 30
CAPO X. Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio 30
Art. 48 - Accordo bonario e transazione 30
Art. 49 - Definizione delle controversie 30
Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31
Art. 51 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 32
CAPO XI. Disposizioni per l'ultimazione 35
Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 35
Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 35
Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati 36
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 36
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 39
Art. 57 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 40
Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 40
Art. 59 - Custodia del cantiere 41
Art. 60 - Cartello di cantiere 41
Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse 41
CAPO I. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, di seguito denominata Amministrazione, intende affidare ad un Operatore Economico la “Realizzazione “chiavi in mano” del Nuovo Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva presso il P.O. “X.Xxxx e SS. Madonna della Neve” in via Lenze nel Comune di Boscotrecase”.
2. L’esecuzione dell’appalto è dettata dai motivi d’urgenza connessi all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica del COVID-19.
3. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa al Contratto d’Appalto, con l’indicazione delle norme che regoleranno il rapporto.
4. L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione definitivo/esecutiva, nell’esecuzione dei lavori e nella fornitura di tutte le apparecchiature e degli arredi per dare completo e funzionante il Nuovo Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. “X.Xxxx e SS. Madonna della Neve” di Boscotrecase.
5. Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono quelle previste nel vigente prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Campania, a cui si fa riferimento come elenco prezzi posto a base di gara.
6. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta un elenco delle attività oggetto del presente appalto:
a. opere di demolizione, di scavo, di disostruzione, di movimentazione;
b. opere murarie;
c. opere strutturali in xxxxxxxx, c.a., acciaio;
d. opere in legno, ferro, materiali plastici, alluminio, pietre naturali, vetro, etc.
e. intonaci;
x. xxxxxxxxxxxxx e verniciature, comprese le opere preparatorie;
x. xxxxxxxx di sottofondo, di pendenza, di rettifica, di livellazione, ecc.;
h. pavimentazioni e rivestimenti;
i. infissi, porte, portoni, cancelli manuali e automatici;
j. impianti elettrici, speciali e di sicurezza;
k. impianti idrici, igienico-sanitari, gas, pozzetti di ispezione;
l. impianti fognari, disostruzioni, pulizie, espurghi;
m. impianti di distribuzione dei gas medicinali;
n. segnaletica generale e di sicurezza;
o. trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata e smaltimento dei materiali di risulta;
p. rilievi metrici e fotografici di qualunque tipo, accertamenti, ispezioni, graficizzazioni;
q. misure ed opere provvisionali atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e, in generale, di tutta l’utenza della struttura ospedaliera.
7. Tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore, scaturenti dal presente capitolato e dalle norme di legge e di regolamento, si intendono remunerati nella propria offerta.
8. L’appalto in oggetto è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore normativa vigente in materia all’uopo applicabile.
9. I lavori oggetto dell’appalto sono pattuiti con riferimento all’offerta tecnica ed economica presentata dall’Operatore che sarà individuato quale aggiudicatario della procedura di gara.
10. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari dei prezzari di riferimento; richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
11. Gli interventi devono essere eseguiti dall’Impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
12. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
a) Importo per la progettazione definitivo/esecutiva € 74.912,50
b) Importo dei lavori a corpo, escluso oneri sicurezza € 1.468.285,00
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 29.965,00 |
d) Fornitura di apparecchiature ed arredi | € 1.101.750,00 |
e) Importo Totale (a+b+c+d) | € 2.674.912,50 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), b) e d), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera c) relativo agli oneri per la sicurezza.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 co. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento le quali, così ribassate, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole tipologie di prestazioni eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. I prezzi delle singole prestazioni, in base alle quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, saranno pagati i servizi, i lavori e le forniture appaltate, compensano:
a) circa i professionisti incaricati della progettazione, ogni spesa (per sopralluoghi, rilievi, misurazioni, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per la presentazione del progetto definitivo/esecutivo;
b) circa i materiali e le forniture di apparecchiature ed arredi, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
c) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, dispositivi di protezione individuale, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, maggiorazioni di qualsiasi genere per le lavorazioni da eseguirsi;
d) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
e) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato.
6. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, e sono fissi ed invariabili.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 e in conformità all’allegato «A» del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1» - Classifica «III bis». È inoltre prevista la realizzazione di opere classificate nella categoria OG11
– Classifica III.
2. Il soggetto partecipante alla gara di appalto dovrà possedere attestazione SOA per la Categoria OG1 Classifica III bis e per la Categoria OG11 – Classifica III.
CAPO II. Disciplina contrattuale
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 - Documenti facenti parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b. l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentate dall’Operatore Economico;
c. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità;
c) i piani di sicurezza, comunque denominati, redatti ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. n.81/2008.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
b) il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici)
c) il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
3. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
4. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
5. L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza di tutte le normative comunitarie e regolamentari vigenti ed alla connessa disciplina.
Art. 7 - Disposizione particolari riguardanti l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale che sarà sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale l’impresa dovrà esibire, prima della stipula del contratto di appalto, al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
d) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
e) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
f) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n° 81/2008;
g) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
h) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n° 81/2008;
Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati del progetto di fattibilità.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 11 - Tracciabilità
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, ai fini del presente intervento, pena la risoluzione di diritto del contratto, dovrà essere utilizzato conto corrente bancario o postale dedicato; i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione con riferimento al presente intervento, gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti in parola; ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere debitamente comunicata.
2. Nel contratto sottoscritto con l’appaltatore sarà inserita apposita clausola, a pena di nullità, con la quale lo stesso assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. L'Amministrazione comunicherà al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Napoli - UTG ogni notizia di inadempimento rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 posta in essere dall’appaltatore.
4. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L’appaltatore s’impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
7. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO III. Termini per l'esecuzione
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori
1. Per i motivi d’urgenza di cui all’art.1, la consegna dei lavori avverrà alle ore 9.00 del giorno successivo all’aggiudicazione dell’appalto presso le aree individuate per la realizzazione dell’opera.
2. Entro il termine di 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, l’Appaltatore si impegna a consegnare n.3 copie in formato cartaceo e su supporto informatico, in formato editabile e stampato su file, gli elaborati del progetto esecutivo redatti in conformità dell’art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
3. L’esecuzione dei lavori ha inizio contestualmente alla consegna, risultante da apposito verbale, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un il termine perentorio al giorno successivo per procedere alla consegna; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente l’ulteriore termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di
inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni
1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni incluse nell’appalto (progettazione, lavori e forniture) è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
Art. 15 - Modalità di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e terzo responsabile, penali
1. In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili.
2. L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
b) la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
c) la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
3. L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
4. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via PEC ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
5. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli “Ordini d’Intervento”, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.
1. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
2. L’Impresa dovrà inoltre:
a) indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
b) per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.
6. La tardiva ultimazione di tutte le prestazioni incluse nell’appalto rispetto al termine indicato all’art. 14 comporterà l’applicazione di una penale giornaliera fissata nella misura del 1% dell’importo contrattuale, e comunque nella misura minima pari ad €20.000,00 (ventimila/00 euro) al giorno, naturale e consecutivo.
7. Le penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
8. É fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 16 - Condotta dei lavori
1. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
2. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi programmati in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
3. L’Impresa dovrà, in particolare:
a) eseguire gli interventi in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
b) elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
c) curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica degli interventi e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
d) deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo.
e) mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L’affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge D.M. 37/08 e s.m.i. e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;
5. L’Impresa dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi.
6. L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che, soprattutto per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
7. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
Art. 17 - Subappalto e cottimi
1. È ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Appalto nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.
2. L’Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo precedente, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione delle prestazioni o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 5 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 6, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 20 - Anticipazione
1. L’anticipazione del prezzo è fissata secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
2. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto dell’eventuale ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra minima pari ad €1.000.000,00 (euro unmilione/00), comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la sicurezza, e ciò previa comunicazione scritta dell’impresa alla direzione dei lavori, dell’ipotesi di raggiungimento dell’ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonché fino alla concorrenza della rata di saldo pari alla differenza dell’importo degli acconti ricevuti con l’importo del conto finale.
1. Il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti saranno effettuati su certificati di pagamento firmati dal RUP, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell’impresa, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità dei lavori eseguiti e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite a regola d’arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto successivamente alla loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 5 giorni.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante relativo all'appaltatore nonché agli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Art. 23 - Contenuto minimo delle fatture e procedura di pagamento
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo, le fatture emesse dall’appaltatore dovranno recare il seguente contenuto minimo:
a. numero;
b. data di emissione;
c. estremi identificativi dell’intestatario;
d. importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
e. estremi identificativi della Determina di affidamento e del contratto;
f. Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo Gara (CIG);
g. estremi del certificato di pagamento;
h. oggetto e periodo di esecuzione della prestazione.
2. Il Direttore dei Lavori, entro e non oltre dieci giorni dalla redazione dello Stato di Avanzamento, richiederà il DURC per via telematica alle Amministrazioni competenti per il rilascio.
3. Il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla acquisizione con esito positivo del DURC.
4. Entro i successivi cinque giorni dalla firma del certificato di pagamento, il Direttore dei Lavori richiederà la fattura all’appaltatore.
5. Entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della fattura e degli atti contabili, il Responsabile dell’Ufficio emetterà il provvedimento di liquidazione, che verrà trasmesso entro e non oltre i successivi cinque giorni.
6. Sarà cura del competente Servizio Finanziario effettuare materialmente i pagamenti entro i limiti temporali stabiliti dalle leggi vigenti.
7. La fattura emessa dall’appaltatore non potrà essere accettata se carente nei contenuti minimi di cui al comma 1, o inesatta nell’importo o se emessa prima del Certificato di pagamento.
Art. 24 - Revisione prezzi
1. Ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.
1664, 1° comma, del codice civile.
Art. 25 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
1. Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a. in prima istanza, desumendoli dai prezzari DEI relativi ad Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici;
b. in seconda istanza, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui al Codice dei Contratti.
5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO V. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco
dei prezzi, applicando il ribasso offerto dal concorrente in sede di gara. Al prezzo cosi ottenuto verrà aggiunta l’aliquota di incidenza media degli oneri per la sicurezza valutata sul prezzo non ribassato.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 27. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 29 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
1. I materiali a piè d’opera, ove accettati dalla direzione lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell’appaltatore, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera.
Art. 31 - Cauzione provvisoria
1. In deroga all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, per la presente procedura di estrema urgenza non è richiesta la cauzione provvisoria.
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 33 - Riduzione delle garanzie
1. Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria possono essere ridotti secondo le indicazioni degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di
certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b. in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO VII. Disposizioni per l'esecuzione
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, e dal D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di validità si applicano le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 36 - Varianti per errori od emissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO VIII. Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate, al criterio «incident and injury free».
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e del D.Lgs.
n. 818/2008, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
2. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
3. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 41 - Piano di sicurezza
1. Entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna alla Stazione appaltante:
x. eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
b. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Art. 42 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
1. Entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna alla Stazione appaltante un piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'art. 100 e all'Allegato XV del D.Lgs.81/2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX. Disciplina del subappalto
Art. 45 - Subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto di appalto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore da parte della Stazione appaltante.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
CAPO X. Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio
Art. 48 - Accordo bonario e transazione
1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 49 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitratale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione del D.Lgs. 50/2016.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) percento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 51 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
x. xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.
CAPO XI. Disposizioni per l'ultimazione
Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa
non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché
la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. 1. L'appaltatore è obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottoposti dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 57 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in idonea area di cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in idonea area di cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 59.
Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente
8 maggio 2003, n. 203.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
x. xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck \leq 15 MPa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 59 - Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 60 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i necessari cartelli indicatori recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. 1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.