Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territoriale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione l'attivazione dei flus- si flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienzaall'accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite tramite del competente ente bilaterale territoriale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienzaall’acco- glienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite tramite del competente ente bilaterale territoriale.
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Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite parti individuano nella convenzione (art. 25 CCNL 10/7/2002) uno strumento utile per il consolidamento e l’estensione dell’occupazione agricola, e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti intendono proseguire la stipulazione di convenzioni con le commissioni regionali tripartiteinteraziendali ed intersettoriali. Oltre all'individuazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, alla definizione del livello di cui all’articolo 4inquadramento professionale, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti calendari di lavoro stagionalein rapporto alle obiettive caratteristiche produttive aziendali, intersettoriali o di filiera, le convenzioni potranno essere corredate da progetti di qualificazione ed inserimento di manodopera giovanile, femminile ed extra-neo comunitaria. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si impegnano a redigere un Regolamento applicativo del presente articolato, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente disciplina sentite le disponibilità dell’Amministrazione provinciale e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territorialedell’Inps.
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Samples: Vademecum on Agricultural Labor
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite tramite del competente ente bilaterale territoriale.
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