Common use of Convenzioni Clause in Contracts

Convenzioni. 1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia. 2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato; e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta; f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente; g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione. 3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento. 4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

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Sources: Regolamento Comunale

Convenzioni. 1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'artall’art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'artdell’art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo l’importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia. 2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'iniziativa dell’iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato; e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta; f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente; g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione. 3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'artdall’art. 18, comma 3 del presente regolamento. 4. Speciali convenzioni ai sensi dell'artdell’art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

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Sources: Regolamento Comunale Per La Concessione Di Contributi E/O Altri Vantaggi Economici

Convenzioni. 1Preso atto che, sulla base dell'art. Per tutte 17, legge 28.2.87 n. 56, le tipologie imprese possono proporre programmi di benefici assunzioni di lavoratori, le aziende cooperative si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Tali programmi saranno definiti e formalizzati con le modalità previste dalla legge citata. Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio, nonché le priorità di avviamento sancite dalla vigente legislazione e dal CCNL (art. 8 bis, legge n. 79/85 e art. 9 bis, legge n. 236/93). Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, al comma 1precedente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi stipula di convenzione ai sensi dell'artconvenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. 3, lettLe convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente DirigenteA tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le Oltre lo strumento delle convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia. 2a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'iniziativa oggetto Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di almeno 102 giornate di lavoro. I calendari annui devono essere inviati agli uffici competenti del rapporto convenzionale collocamento e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato; e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta; f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente; g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione. 3da essi ratificati. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del presente regolamentolavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa. 4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Convenzioni. 1L’attività del Servizio ha riguardato, inoltre, l’offerta agli iscritti di ulteriori servizi integrativi. Oltre al portale sono stati sviluppati altri canali di informazione e comunicazione, quali: • istituzione di una rubrica sulla rivista dell’Ente “Il Giornale della Previdenza” dal titolo “Convenzioni”, presente in ogni numero della pubblicazione; • newsletter. • creazione di una casella e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ dove l’iscritto e le aziende possono interagire con la Fondazione. La nuova procedura ha consentito una maggiore velocità e uniformità nella stipula delle singole Convenzioni, con un netto miglioramento qualitativo delle stesse. Nell’ambito alberghiero-viaggi, sono stati apportati concreti miglioramenti ai benefici dedicati ai nostri iscritti. Considerando le pagine più visitate, possiamo affermare che questo settore ha suscitato un grande interesse, posizionandosi al secondo posto dopo quello del credito. Il Dipartimento Affari Generali ha continuato ad operare per far fronte alle svariate esigenze di gestione delle sedi e di acquisizione di forniture e servizi. Sull’attività del Dipartimento ha inciso, come per il 2011, l’obbligo per la Fondazione Enpam, come per gli altri enti previdenziali privati, di attenersi alle disposizioni del codice dei Contratti pubblici. Tale obbligo discende dall’art. 32 comma 12 della legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011 che ha esteso l’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006. Relativamente al Giornale della Previdenza, si è deciso di affidare la rivista a una ditta che, come editore, ne cura la realizzazione e spedizione agli iscritti, con facoltà di inserire la pubblicità, con esclusione di quella sanitaria e farmaceutica. In tal modo, il corrispettivo a carico dell’Enpam per il servizio è risultato ridotto in quanto in parte compensato dagli introiti pubblicitari di competenza della ditta aggiudicataria della gara. Inoltre, sempre ai fini del contenimento della spesa, il numero delle uscite è stato ridotto da 10 a 8 numeri annui. Per quanto concerne le spese relative alla sede, se da un lato si sono registrate maggiori uscite per la proroga dei contratti relativi agli uffici presi in locazione, a causa dei ritardi nel trasferimento, dall’altro si sono contenute, per quanto possibile, le spese per la manutenzione di locali e impianti in vista del prossimo trasloco. Si evidenzia inoltre che, a seguito del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (c.d. spending review) e alla conferma (dopo la nota sentenza del Consiglio di Stato) dell’inserimento della Fondazione Enpam e delle altre Casse Previdenziali private nell’elenco Istat relativo agli organismi pubblici, il Consiglio di Amministrazione ha dato indicazioni per l’osservanza del disposto legislativo. Ciò ferma restando la contestazione in sede giudiziale e politica dell’estensione alle Casse private di norme concepite per le Pubbliche Amministrazioni. ▇▇▇▇▇ pertanto iniziato a trovare applicazione una serie di disposizioni (riduzione dei “consumi intermedi”, riduzione del valore dei buoni pasto del personale, in senso opposto agli accordi aziendali che avevano previsto invece un aumento, ricorso a CONSIP Spa per l’acquisto di beni e servizi ecc.ecc.) che avranno ulteriori e più significative conseguenze nel corso del 2013. Per quanto riguarda infine il contributo agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per un concorso alle spese sostenute in relazione alle attività di collaborazione con l’Enpam, la spesa per il 2012 è risultata in linea con quella dell’esercizio precedente. Relativamente alle attività di direzione e coordinamento delle attività del Servizio Sistemi Informativi Previdenza, si è continuato ad utilizzare e ad aggiornare il software di “Gestione della Richiesta IT”, relativo ai processi di manutenzione correttiva, di manutenzione evolutivo/adeguativa e di sviluppo dei nuovi applicativi. L’attività svolta ha riguardato principalmente l’inserimento delle richieste relative a nuovi progetti ed il monitoraggio di tutte le tipologie richieste inserite nel sistema. E’ stata altresì realizzata una vista dati finalizzata alla reportistica per l’analisi e il controllo degli indicatori di benefici performance dei processi di cui all'artgestione delle richieste IT, attraverso un’estrazione di alcuni dati relativi ai ticket e alle attività registrate. 2Per quanto riguarda le attività di analisi, comma 1sviluppo e manutenzione, nel 2012 si è proceduto al costante aggiornamento ed all’adeguamento delle procedure informatiche di competenza del Servizio, anche in relazione alle rilevanti variazioni normative che sono intervenute. Inoltre, sono state sviluppate nuove procedure, tra le quali quella di “Gestione informatizzata del Regime Sanzionatorio per i Fondi Speciali di Previdenza”, consistente nel calcolo, irrogazione, tracciamento e rendicontazione delle sanzioni civili, applicabili agli Istituti (Aziende Sanitarie Locali, Enti, Società accreditate con il S.S.N.) che hanno eseguito un ritardato versamento dei contributi rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente. Va anche rilevata la Giunta Comunaleprocedura di “Gestione dei periodi di riferimento per i contributi dei Fondi Speciali”, con propria deliberazioneconsistente nella determinazione e assegnazione dell’arco temporale di riferimento (da una certa data ad un’altra) dei singoli contributi attribuiti agli iscritti. Si è altresì proceduto alla reingegnerizzazione delle procedure di emissione ed incasso dei Mav, può approvare schemi nonché alla realizzazione di convenzione ai sensi dell'artnuove funzionalità riguardanti le prestazioni assistenziali. 3Tra le nuove procedure sviluppate va anche segnalata l’analisi dei tracciati XML necessari per la stampa e la spedizione di alcune comunicazioni (CUD, lettCedolini pensioni, Estratto Conto Fondi Speciali, Certificazioni fiscali per maternità) che vengono effettuate da parte di una nuova Società esterna. d) Oltre a ciò, in seguito alle delibere consiliari n.25/2012, 26/2012 e 42/2012 e alla delibera del presente regolamentoConsiglio Nazionale del 24 marzo 2012, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunalerelative alle modifiche regolamentari di tutti i Fondi di Previdenza dell’Ente, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo si è provveduto ad analizzare in dettaglio i nuovi Regolamenti proposti al Ministero del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia. 2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale Lavoro e delle relative modalità di svolgimentoPolitiche Sociali, al fine di garantire poter realizzare le modifiche nel più breve tempo possibile. Sono state predisposte slides informative e sono stati organizzati incontri finalizzati ad informare tutto il raccordo personale dei Sistemi Informativi circa le modifiche regolamentari proposte. A partire dal mese di novembre 2012, invece, dopo l’approvazione dei nuovi regolamenti, si sono tenute varie riunioni con gli atti i Servizi della Previdenza e con tutto il personale informatico, al fine di programmazione e individuare le priorità, definire i tempi di realizzazione ed allocare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati. Al momento sono state rispettate tutte le scadenze concordate. Nel 2012, inoltre, con l’ausilio di tecnologie di Business Intelligence, sono state svolte le necessarie attività di gestione dei dati analitici ed aggregati utili alla stesura del Bilancio Tecnico dei Fondi di Previdenza, in linea con le specifiche fornite dallo Studio Attuariale incaricato. A tal proposito, si è concluso il progetto volto ad ottimizzare le attività di accesso ai dati statistici, fornendo maggiore autonomia agli uffici competenti nel reperire in modo più veloce i dati e soddisfare così un più alto numero di richieste. Infine, è continuato lo studio di valutazione, di concerto con il Dipartimento della Previdenza, teso ad individuare la migliore soluzione per costituire un ufficio attuariale e statistico interno, efficiente ed autonomo, da rendere operativo a partire dal 2013. E’ stato, quindi, convenuto di costruire internamente alla Fondazione un software in grado di effettuare le proiezioni attuariali, con il supporto dello Studio Attuariale Orrù, anche al fine di ottenere uno strumento il più possibile allineato ai risultati del Comune; b) l'indicazione bilancio tecnico triennale. Inoltre, le eventuali ulteriori modifiche regolamentari - che verosimilmente potrebbero verificarsi - rendono anche opportuno l’accesso, da parte dell’ufficio attuariale interno, ai dati del sistema al fine di effettuare tutte le opportune simulazioni, operando direttamente sui parametri variabili. Nel corso del 2012 sono state realizzate dal Servizio Sistemi Informativi Generali le attività volte al naturale aggiornamento ed allineamento delle strutturetecnologie in uso ai più moderni sistemi, ivi compresi quelli di sicurezza, presenti sul mercato. Sono stati infatti acquisiti apparati hardware che combinano firewall, VPN e prevenzione delle attrezzature intrusioni con tecnologie avanzate di networking, ai fini della necessaria attuazione del progetto di sicurezza per i sistemi informatici. Si è poi proceduto al consueto ammodernamento delle apparecchiature e delle infrastrutture informatiche presenti negli uffici dell’Ente (PC, Scanner, Stampanti), attraverso la sostituzione delle stazioni di lavoro che non risultano più in linea con le nuove tecnologie e l’acquisizione di macchine con elevate configurazioni tecniche e dotate di monitor LCD. Inoltre sono state realizzate le attività per dotarsi delle soluzioni più adeguate relative ai sistemi di bilanciamento hardware open source, anche al fine di ottimizzare la gestione delle ridondanze dei sistemi strategici e, nel contempo, raddoppiare le performances elaborative. Il piano di lavoro che era stato previsto nel bilancio di previsione per il 2012 tra le attività straordinarie era, in effetti, collegato all’ipotesi del trasferimento dell’Ente presso la nuova sede. A tale scopo, secondo quanto preventivato, è stata svolta una verifica preliminare circa lo stato delle infrastrutture e dei mezzisistemi informatici già presenti, anche economiciutile alla successiva redazione di un documento sulle modalità e tempistiche relative al moving delle apparecchiature tecniche. Ciò ha quindi portato alla creazione di uno studio puntuale e dettagliato delle attività necessarie alla realizzazione delle infrastrutture tecnologiche nella nuova sede e sufficienti allo start-up e cooperazione tecnologica tra le sedi. Contestualmente è stato portato a termine lo studio e l’analisi della rete fonia e delle attività di connessione a banda larga (telecomunicazioni). Gli investimenti effettuati e collegati a questa progettualità – come acquisizione di apparati di rete e sicurezza, impiegati nello svolgimento della iniziativa; c) la durata del rapporto convenzionaleapparati per data center e sistemi di call center, nonché servizi necessari alle telecomunicazioni – saranno in ogni caso allocati e utilizzati sia nell’ipotesi di futuro trasloco, sia nel caso in cui tale attività non dovesse al momento realizzarsi: in questa eventualità, infatti, le cause e le modalità della sua risoluzione; d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato; e) l'obbligo apparecchiature saranno riconvertite nella sostituzione di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta; f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo apparati ormai obsoleti. Nel 2012 è iniziata la normativa vigente; g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione. 3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento. 4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate collaborazione gestionale ed informatica idonea alla corretta ricezione ed acquisizione dei dati con effetti fiscali necessari per la concessione in comodato lavorazione e predisposizione della dichiarazione dei redditi dell’Ente, d’intesa con la società ERE s.r.l. al fine di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie automatizzare e strutture meglio verificare i dati riguardanti gli immobili dell’Ente necessari per la prima infanzia dotate di autorizzazione corretta compilazione e accreditamento istituzionaleverifica delle dichiarazioni stesse sia a fini IMU che IRES e la fruizione delle eventuali agevolazioni fiscali.

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Sources: Fondo Di Previdenza Generale

Convenzioni. 1. Per tutte La Provincia può stipulare con le tipologie aziende di benefici erogazione di cui all'art. 2pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, comma 1convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute relativa domanda corredata da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata sogliaquanto disposto negli articoli precedenti. 2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo Nelle convenzioni stipulate con gli atti Enti gestori di programmazione e le attività pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del Comune; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato; e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta; f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente; g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzionepiano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali. 3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, comma 3 del presente regolamentovengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale. 4. Speciali Le convenzioni ai sensi dell'artdevono contenere espresso riferimento all’art. 71 28, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per la concessione in comodato le occupazioni permanenti da parte delle aziende di beni cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di proprietà applicazione del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionalicanone. 5. Speciali Le convenzioni ai sensi hanno durata almeno triennale e devono contenere l’obbligo di comunicazione della vigente legislazionedata di inizio e di fine di ogni singolo lavoro. 6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste. 7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, anche regionale, possono devono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per registrate a spese del richiedente la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionaleconvenzione.

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Sources: Regolamento Per l'Applicazione Del Nuovo Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria