Convenzioni. 1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti. 2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali. 3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale. 4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canone. 5. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e devono contenere l’obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro. 6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste. 7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
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Convenzioni. 1. La Provincia può stipulare con Per tutte le aziende tipologie di erogazione benefici di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimicui all’art. 2, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruirecomma 1, la relativa domanda corredata Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell’art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da quanto disposto negli articoli precedentiun avviso, qualora l’importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. Nelle convenzioni stipulate La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell’iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli Enti gestori atti di pubblico servizio è previsto l’invioprogrammazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, entro delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il 31 marzo potere di ogni anno, vigilanza del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provincialiComune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodoAlle convenzioni non si applica quanto previsto dall’art. 18, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradalecomma 3 del presente regolamento.
4. Le Speciali convenzioni devono contenere espresso riferimento all’artai sensi dell’art. 2871 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, comma 2 non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le occupazioni permanenti da parte lo svolgimento delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canoneloro attività istituzionali.
5. Le Speciali convenzioni hanno durata almeno triennale ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e devono contenere l’obbligo strutture per la prima infanzia dotate di comunicazione della data di inizio autorizzazione e di fine di ogni singolo lavoroaccreditamento istituzionale.
6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
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Samples: Regolamento Comunale Per La Concessione Di Contributi E/O Altri Vantaggi Economici
Convenzioni. 1. La Provincia può stipulare con Per tutte le aziende tipologie di erogazione benefici di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimicui all'art. 2, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruirecomma 1, la relativa domanda corredata Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da quanto disposto negli articoli precedentiun avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. Nelle convenzioni stipulate La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli Enti gestori atti di pubblico servizio è previsto l’invioprogrammazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, entro delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il 31 marzo potere di ogni anno, vigilanza del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provincialiComune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodoAlle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradalecomma 3 del presente regolamento.
4. Le Speciali convenzioni devono contenere espresso riferimento all’artai sensi dell'art. 2871 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, comma 2 non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le occupazioni permanenti da parte lo svolgimento delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canoneloro attività istituzionali.
5. Le Speciali convenzioni hanno durata almeno triennale ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e devono contenere l’obbligo strutture per la prima infanzia dotate di comunicazione della data di inizio autorizzazione e di fine di ogni singolo lavoroaccreditamento istituzionale.
6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
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Samples: Regolamento Comunale
Convenzioni. 1Preso atto che, sulla base dell'art. La Provincia può stipulare 17, legge 28.2.87 n. 56, le imprese possono proporre programmi di assunzioni di lavoratori, le aziende cooperative si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le aziende organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Tali programmi saranno definiti e formalizzati con le modalità previste dalla legge citata. Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di erogazione tipo operaio, nonché le priorità di pubblici servizi avviamento sancite dalla vigente legislazione e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimidal CCNL (art. 8 bis, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavilegge n. 79/85 e art. 9 bis, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrarelegge n. 236/93). Le parti ritengono utile, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti.
2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale raggiungimento degli interventi programmati sulle strade provinciali.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.
4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende obiettivi di cui al comma 1precedente, si rinvia all’articolo criteri la stipula di applicazione del canone.
5convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni hanno durata almeno triennale medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e devono contenere l’obbligo professionali nonché i tempi di comunicazione della data di inizio e di realizzazione delle stesse. A tal fine di ogni singolo lavoro.
6le parti potranno prevedere verifiche periodiche. La stipula Oltre lo strumento delle convenzioni può essere subordinata al versamento e/o a completamento delle stesse, si concorda di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Le convenzioni e Gli organici aziendali di OTD, da valere per le eventuali modifiche ed integrazioniqualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di almeno 102 giornate di lavoro. I calendari annui devono essere registrate a spese inviati agli uffici competenti del richiedente collocamento e da essi ratificati. Alle aziende va garantita la convenzionepossibilità dell'assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa.
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