Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative : a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; b) alla realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett. a); d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31, comma 8 del presente contratto). 2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31 del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite. 3. L’art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla la verifica dell’entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogato. 4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell’art. 3125 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’ art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 654 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla comunque, la verifica dell’entità dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Linee Guida Regionali
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali53 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a)) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005;
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell’art. 3125 comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto), tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del 3.11.2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per l’attuazione dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalità e limiti della copertura dei relativi oneri.
l) ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2. Con riferimento Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4.
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art 4 del presente CCNL.
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del fondo dell’artI biennio e 8 e 9 del II biennio), nonché dall’art. 39 36 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3.11.2005, dagli artt. 9,10 e 11 del CCNL 5.7.2006 e dagli artt. 25, 26 e 27 del presente contrattoCCNL.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 649, comma 4 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti, dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
47. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’artdell'art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’artall'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett.
a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. a54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell'art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell'art. 3125 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l'art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. L’art7 e degli artt. 654 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla comunque, la verifica dell’entità dell' entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, l'applicazione del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN all'ARAN per l’attività l'attività di monitoraggio prevista dall’artdall'art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgsD.lgs. 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali53;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall’art. 49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 3953 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art. 25, comma 8 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, confermato dall’artdiretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 314, comma 8 del presente contratto2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del fondo I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 199952.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, confermato dall’art. 31 il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente contrattoCCNL, nonchè prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 649, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ 51 e sulla corrispondenti fondi dell’art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs D.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del CCNL 3 novembre 2005);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell’art. 3125 comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo II del CCNL 3.11.2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto), tenuto conto anche dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del CCNL del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2. Con riferimento Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4, comma 2 (tempi e procedure.)
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art 4 (tempi e procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del CCNL 3 novembre 2005, dagli artt. 10, 11 e 12 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli artt. 24, 25 e 26 del presente contratto.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 6, comma 4 54 e 56 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
47. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’artdell'art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’artall'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell'art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell'art. 3125 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/ emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l' art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. L’art7 e degli artt. 654 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla comunque, la verifica dell’entità dell' entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, l'applicazione del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN all'ARAN per l’attività l'attività di monitoraggio prevista dall’artdall'art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett.
a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. a54, comma 2, primo alinea del CCNL 3 novembre 2005);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 3953 6
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 8 5 del CCNL 7 aprile 19993 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, confermato dall’art. 31anche temporale, comma 8 richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo II del CCNL 3.11.2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto), tenuto conto anche dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del CCNL del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2. Con riferimento Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4, comma 2 (tempi e procedure.)
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art. 4 (tempi e procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del CCNL 3 novembre .2005, dagli artt. 10,11 e 12 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli articoli 24, 25 e 26 del presente contratto.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 6, comma 4 54 e 56 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”regionale. L’ultimo periodo del comma è abrogato.7
47. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. d.lgs 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del CCNL 3 novembre 2005);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 39, comma 8 53 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, confermato dall’artai sensi dell’art. 3125 comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, comma 8 anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo II del CCNL 3.11.2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto), tenuto conto anche dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del CCNL del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2. Con riferimento Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4, comma 2 (tempi e procedure.)
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art 4 (tempi e procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del CCNL 3 novembre
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente contrattoCCNL, nonchè prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 6, comma 4 54 e 56 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
47. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali53;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall’art. 49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 3953 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art. 25, comma 8 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, confermato dall’artdiretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 314, comma 8 del presente contratto2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del fondo I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 199952.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, confermato dall’art. 31 il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente contrattoCCNL, nonchè prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 649, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ 51 e sulla corrispondenti fondi dell’art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgsD.lgs. 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali53;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett.
a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall’art. a49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 3953 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art. 25, comma 8 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, confermato dall’artdiretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 314, comma 8 del presente contratto2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del fondo I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 199952.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, confermato dall’art. 31 il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente contrattoCCNL, nonchè prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 649, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ 51 e sulla corrispondenti fondi dell’art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs D.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’artdell'art. 40 del d.lgsD.Lgs. 165 del 2001, le Regioni regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’artall'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lettlet. a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell'art. 3953 del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 8 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’artD.Lgs. 31, comma 8 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai crateri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 let. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica 1'art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere ce) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai C.C.N.L. 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del fondo dell’artI biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 39 37 del CCNL 7 aprile 1999C.C.N.L. integrativo del 10 febbraio 2004, confermato dall’artconfermate dagli artt. 31 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, nonchè il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente C.C.N.L., prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. L’art7 e degli artt. 654 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla comunque, la verifica dell’entità dell' entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. D.Lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, l'applicazione del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN all'ARAN per l’attività l'attività di monitoraggio prevista dall’artdall'art. 46 del d.lgs D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 è disapplicato. Titolo III
Appears in 1 contract
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali53;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.3150, comma 2, lett.
a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall’art. a49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (artai sensi dell’art. 3953 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art. 25, comma 8 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 7 aprile 19998 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, confermato dall’artdiretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 314, comma 8 del presente contratto2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Con riferimento al Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5. Per le materie del comma 1 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del fondo I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 199952.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, confermato dall’art. 31 il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente contrattoCCNL, nonchè prevederà gli argomenti e le modalità di incremento ivi stabilite.
3confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. L’art7 e degli artt. 649, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ 51 e sulla corrispondenti fondi dell’art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di cui agli artt. 38 posizione, di risultato e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 sanitarie ed oraospedaliere, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogatoregionale.
45. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei I protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, del comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Appears in 1 contract