Common use of COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Clause in Contracts

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. In particolare il tributo la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo all’art. 15 del Decreto Legislativo D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999. 3. Per I costi da coprire con la determinazione dei tassa includono anche i costi del per il servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti di spazzamento e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazionilavaggio delle strade pubbliche. 4. Nella determinazione A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigentedelle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti. 5. Nella I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’articolo successivo. 6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Tassa Rifiuti (Tari)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazionidal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’artdell'art. 11 comma 655 della L. n. 147/2013, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 76. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. 3. Per la determinazione dei Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi del da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti di spazzamento e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazionilavaggio delle strade pubbliche. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 75. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed e assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo all’art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013legge 27 dicembre 2013, n. 147.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilatianche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. 43. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 54. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 65. A norma dell’art. 1, 1 comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 76. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF) di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 7. La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti.

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