Copertura Rischio Locativo Clausole campione

Copertura Rischio Locativo. Tale copertura è a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare ai fabbricati, strutture e impianti in uso al gestore ed alle cose e beni custoditi all'interno degli stessi e di proprietà del Comune di Cento e/o di terzi, in dipendenza della attività oggetto del presente contratto ed affidate all’appaltatore, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Cento. Tali polizze sono operanti per tutta la durata del presente contratto, prevedono e coprono ogni rischio e danno che discende dalla gestione o comunque ad essa collegato o connesso, sollevando l’Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza del presente affidamento. Considerato che la mancata presentazione delle polizze richieste e come sopra dettagliate è condizione sine qua non per la sottoscrizione del presente contratto, l’Amministrazione Comunale dichiara di aver verificato la sussistenza dei contratti/polizze di assicurazione sopra indicati, ricevendone una copia da parte del gestore. L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizza assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale e, pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto. Con cadenza annuale dovrà essere inviata dal gestore all’Ufficio Tecnico Comunale copia della quietanza dei pagamenti dei premi assicurativi, pena la risoluzione del contratto. In caso di disdetta della/e polizza/e per qualsiasi motivo, il gestore si impegna a darne comunicazione scritta al Comune di Cento entro il giorno successivo a quello dell’intervenuta disdetta. L’appaltatore è tenuto a prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare. Il gestore non risponde, tuttavia, di alcun danno che possa derivare a persone o a cose durante allenamenti, gare, manifestazioni o altra qualsiasi iniziativa o evento ed arrecati da altre società o associazioni o sostenitori ospiti, in quanto è obbligo di tali soggetti utilizzatori dei locali provvedere all’assicurazione dei propri associati e/o tesserati per le rispettive prestazioni sportive. L’affidatario si impegna a verificare che i soggetti terzi (associazioni, gruppi o altri) che utilizzano l’impianto, siano coperti da adeguate polizze assicurative (RCT/RCO ed infortuni). Il gestore o la società, associazione o sostenitore ospite responsabile di eventuali danni ai beni comunali deve provvedere alla riparazione o so...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).