Polizze di assicurazione Clausole campione

Polizze di assicurazione. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una polizza di assicurazione n. in data , resa con autentica notarile della firma del soggetto idoneo alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con la società/istituto , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L’assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le seguenti precisazioni: Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione) Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 500.000,00 Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 100.000,00 Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00 Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della Stazione Appaltante. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri di comunicazione previsti dal Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto. Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi- tipo del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del diritto agli indennizzi. A semplice richiesta del Committente l’appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l’effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell’appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore.
Polizze di assicurazione. Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Comune concedente almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio le seguenti polizze di assicurazione: a) polizza che copra il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente. b) polizza con primaria compagnia per l’intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 4.000.000,00 di euro. Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione dei fabbricati o porzioni di essi. Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente. Per completezza, si informa che la Regione Lombardia garantisce la copertura assicurativa degli utenti dei CDD, disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Polizze di assicurazione. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni che dovesse arrecare, in conseguenza dell’esecuzione dell’Appalto e delle attività connesse, a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i terzi, sollevando e manlevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore si impegna a stipulare tutte le assicurazioni e garanzie obbligatorie per legge, ivi incluse quelle previste dal codice civile, che dovranno essere sottoscritte almeno 10 giorni prima l’inizio dell’Appalto e mantenute per tutta la durata del Contratto. Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero siano previste franchigie, l’Appaltatore è da considerarsi quale il responsabile esclusivo sia nei confronti della Committente che dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni possibile conseguenza pregiudizievole, inclusi eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle protezioni assicurative.
Polizze di assicurazione. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la FAL da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FAL a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FAL. La polizza, infine, deve essere sottoscritta anche a copertura della responsabilità civile professionale dell’Appaltatore in quanto progettista, per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico di FAL nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 2.232.082,53 a copertura dei danni descritti ai commi che precedono. Una ulteriore polizza dovrà essere stipulata a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato, per sinistro, pari a € 1.000.000,00. Restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali assicurati, così come innanzi quantificati. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente appalto e cessano alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. Le polizze assicurative devono essere trasmesse dall’Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di dette polizze determinerà l’escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FAL a risolvere il presente contratto in danno dell’Appaltatore. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia. Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore decorrerà, a partire dalla data ...
Polizze di assicurazione. /¶(QWH q HVRQHUDWR GD RJQL UHVSRQVDELOLWj SHU al personale della Ditta Aggiudicataria o a Terzi, derivanti dall'esecuzione del Servizio. L'Aggiudicataria, pertanto, risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti, sollevando O¶(QdaWHqualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. La Ditta aggiudicataria si assume pertanto ogni responsabilità derivante, ai sensi di legge, dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato. $ WDOH VFRSR DOO¶DWWR GHOOD VWLSXOD GHO FRQWU Ditta aggiudicataria dovrà documentare aOO¶¶(QWH GL DYHU VWLSXODWR S contratto, con primaria Compagnia di Assicurazione, polizza assicurativa per ƒ 5&7 ³5HVlitSjR Q&VLDYELLOH YHUVR.0 007.0H00U,0]0 Lun´ico ; SHU (XUR ƒ 0&0 00XXXXXXXXXX XXXXXXxX X&XXXXXXXXXX XX.¶0X0XX0.X0X0X0,X00Xx´xxx x.XXX (XUR La suddetta polizza assicurativa dovrà essere specificatamente stipulata a garanzia del presente appalto e dovrà prevedere nel novero dei terzi anche Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Srl. 7DOH DVVLFXUD]LRQH GRYUj SUHYHGHUH QHOO¶DPELW tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato, ivi compresi quelli derivanti dalla somministrazione di cibi in genere e/o bevande.
Polizze di assicurazione. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente. a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura: b) polizza per attività di progettazione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a al costo dell’intervento. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Polizze di assicurazione. 8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo che, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto, la Società stipuli a sue spese con una compagnia di primario
Polizze di assicurazione. Auto Moto Documento che incorpora un contratto assicurativo che Ciclomotori garantisce all’assicurato, a fronte del pagamento di un pre- mio, una prestazione finanziaria a risarcimento di eventuali danni subiti (di varia natura).
Polizze di assicurazione. 15.1 L’Appaltatore dovrà, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni conseguenti lo svolgimento dei Servizi Industriali, stipulare e rinnovare di volta in volta a proprie spese, sino al termine della durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi “RCT” con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro anno; (ii) Polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro “RCO” con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro ed euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL.
Polizze di assicurazione. Tra le altre, l'Azienda ha stipulato le seguenti polizze assicurative, che si impegna a mantenere in vigore, comunicando alla RSA, con cadenza annuale allo scadere delle stesse, le eventuali variazioni che intendesse o dovesse apportarvi.