Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata Clausole campione

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “BERICAPITAL” un’aliquota rappresentata nella seguente tabella. 1,40% Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo: Tipo costo Misura costo Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi) Costi gravanti sul premio Costi fissi 30,00 Euro 0,00% Costi variabili Minore di 25.000,00 Euro 2,50% 50,00% Maggiore o uguale a 25.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro 2,00% 50,00% Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro 1,00% 50,00% Costi per riscatto Variabili* 0,00% Costi per trasferimenti (switch) Variabili* 0,00% Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utiliCosti gravanti sui Fondi Interni: Commissioni di gestione – BericaVita Obbligazionario – BericaVita Flessibile – BericaVita Azionario 1,20% 1,50% 1,80% 50,00% 50,00% 50,00% Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata “BERICAPITAL” 1,40% 42,86% * corrispondenti a quelli indicati ai punti 10.1.2 “Costi per riscatto” e 10.1.3 “Costi per trasferimento (switch)”.
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. La Compagnia trattiene dal rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA® una commissione annuale di gestione definita in misura percentuale pari all’1,40%. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto. La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l’attività di selezione e monitoraggio dei Fondi sottostanti. Tale commissione, calcolata in misura percentuale sul Controvalore delle quote alla data di calcolo ed esplicitata nella tabella seguente, è stabilita in base alla categoria d’appartenenza, dichiarata dal gestore, dei Fondi collegati al Contratto: Categoria del Fondo Commissione annuale di gestione % L’addebito di tale commissione annuale di gestione può avvenire solo mediante la riduzione, con prelievo annuale ogni 01/01, del numero di quote di ciascun Fondo attribuite al contratto. *** La Compagnia corrisponde al distributore del prodotto “Sistema BNL Crescendo” una commissione pari alla somma di:
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. La Compagnia trattiene annualmente dal rendimento della Gestione Separata Tren- difondo Intesa Vita (descritto al punto 5 della Sezione B della presente Nota Informati- va), un’aliquota variabile in funzione dei livelli di capitale assicurato e degli anni trascor- si dalla data di decorrenza del contratto come illustrato nella tabella che segue: Fino a Euro 250.000,00 1,20% 1,10% Da Euro 250.000,01 1,10% 1,00% Per la determinazione dell’aliquota trattenuta da applicare annualmente al rendimento realizzato dalla Gestione Separata ai fini dell’adeguamento annuo del capitale, il capi- tale assicurato cui fare riferimento è quello in vigore all’anniversario immediatamente precedente aumentato di eventuali versamenti aggiuntivi (al netto delle spese) – effet- tuati entro l’ultimo giorno del mese precedente l’anniversario – e diminuito di eventuali riscatti parziali lordi.
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. Poste Vita S.p.A. trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, come definito all’Art. 11.2 delle Condizioni di Assicurazione, un’aliquota pari ad 1,10 punti percentuali.
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. La Compagnia trattiene dal Rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA® una commissione pari all’1,40%. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal contratto nei casi di decesso o a Scadenza.
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. Il costo è determinato dalla differenza tra il rendimento della Gestione separata e il rendimento attribuito. Con il termine rendimento attribuito si intende il minor valore tra l’80% del rendimento della Gestione e il rendimento della Gestione diminuito di 2,5 punti percentuali. Se il rendimento della Gestione separata risulta uguale o inferiore al 2,5%, il rendimento attribuito è pari a zero.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: