Criteri ambientali minimi. Con riferimento a tutti i lotti (1.2.3.4.5) il Fornitore è tenuto a conformarsi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per “forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili”, di cui al Decreto Ministero della Transizione Ecologica 30/06/2021 (G.U. 14/7/2021 n. 167). La citata normativa richiama espressamente l’inclusione nell’ambito di applicazione dei CAM anche le mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 12 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed acquisti per far fronte all’emergenza sanitaria. I prodotti oggetto dei Lotti I, 2 e 3 non devono contenere alla data di pubblicazione del bando le sostanze di cui all’Art.57 del Regolamento (CE) N.1907/2006, inscritte nell’Allegato XIV, né le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’ART.59 del Regolamento (CE) N.1907/2006. Non devono contenere, le ulteriori sostanze indicate nell’Allegato XVII del Regolamento CE N.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all’Allegato XVII DEL Regolamento CE N. 1097/2006 REACH. Non devono contenere ulteriori sostanze indicate nella tabella (1. Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito dei CAM) quali Ammine Aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici, Coloranti potenzialmente sensibilizzanti, alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, Metalli estraibili L’offerente dovrà produrre la seguente documentazione : se i prodotti possiedono il marchio ECOLABEL o la certificazione STANDARD 100 BY OEKO TEX ALMENO DI CLASSE II le licenze d’uso, in mancanza deve allegare i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate nella tabella riportata in specifiche tecniche punto 1 restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito. In mancanza la documentazione tecnica deve essere costituita dalle schede informative sulla sicurezza (SIS) dei prodotti o da una relazione dove è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura stampa e le altre nobilitazioni che comportano l’uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori basati sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto. Si precisa come previsto dal CAM i laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici di categoria II e III ma esclusivamente considerati essenziali per la salute e la sicurezza dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato e accreditato UNI EN 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento UE 425 DEL 2016. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico.
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Samples: Supply Agreement, Fornitura Di Mascherine Chirurgiche E Dispositivi Di Protezione
Criteri ambientali minimi. Con riferimento a tutti i lotti (1.2.3.4.5) 1. L'offerta dovrà prevedere il Fornitore è tenuto a conformarsi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per “forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili”, delle specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero paragrafo 4.3 del D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale, in particolare l’offerente dovrà: - dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti da fornire (punto 4.3.1) mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza; - dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle schede tecniche del costruttore di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza; - dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento della Transizione Ecologica 30/06/2021 gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (G.U. 14/7/2021 n. 167)punto 4.3.3) mediante la produzione di relazione tecnico-metodologica.
2. La citata normativa richiama espressamente l’inclusione nell’ambito L'offerta dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di applicazione dei CAM anche le mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 12 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed acquisti per far fronte all’emergenza sanitaria. I prodotti oggetto dei Lotti I, 2 e 3 non devono contenere alla data di pubblicazione del bando le sostanze esecuzione di cui all’Art.57 al paragrafo 4.4 del Regolamento (CE) N.1907/2006D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale, inscritte nell’Allegato XIV, né le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’ART.59 del Regolamento (CE) N.1907/2006. Non devono contenere, le ulteriori sostanze indicate nell’Allegato XVII del Regolamento CE N.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette in particolare l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018D.P.R. 28 dicembre 2000, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette n. 445, di impegno a: - gestire i centri di raccolta quanto più possibilmente secondo le modalità di cui all’Allegato XVII DEL Regolamento CE N. 1097/2006 REACHal punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e con professionalità adeguate a gestire un centro ecologico multimediale. Non devono contenere ulteriori sostanze indicate nella tabella - effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014; - effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (1. Restrizioni feste, sagre ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; - realizzare ed utilizzare un sistema automatico di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito gestione dei CAM) quali Ammine Aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoicidati relativi al servizio alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014; - mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014; - fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 del D.M.13.02.2014; - produrre, Coloranti potenzialmente sensibilizzantientro un anno dall’aggiudicazione, alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, Metalli estraibili L’offerente dovrà produrre la seguente documentazione : se i prodotti possiedono il marchio ECOLABEL o la certificazione STANDARD 100 BY OEKO TEX ALMENO DI CLASSE II le licenze d’uso, in mancanza deve allegare i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate nella tabella riportata in specifiche tecniche punto 1 restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito. In mancanza la documentazione tecnica deve essere costituita dalle schede informative sulla sicurezza (SIS) dei prodotti o da una relazione dove è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura stampa e le altre nobilitazioni che comportano l’uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori basati sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto. Si precisa contenente elementi utili all’obiettivo riduzione dei rifiuti, come previsto dal CAM i laboratori sono esonerati punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014; - realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014; - realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di protezione individuale ed i dispositivi medici di categoria II e III ma esclusivamente considerati essenziali per la salute e la sicurezza dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato e accreditato UNI EN 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al Regolamento UE 425 DEL 2016punto 4.4.10 del D.M. 13.02.2014;
3. Tale evenienza deve Nel caso di RTI o ATI o Consorzio le su citate dichiarazioni dovranno essere precisata nel rapporto tecnicosottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Criteri ambientali minimi. Con riferimento a tutti i lotti (1.2.3.4.5) il Fornitore è tenuto a conformarsi al rispetto Il servizio oggetto del presente accordo quadro e dei Criteri Ambientali Minimi contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche ed alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. Ambiente 24 maggio 2012, così come specificato all'art. 6 del Capitolato. All'uopo si allega al presente accordo quadro sotto la lettera …… )la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare. Il presente atto, redatto con l’ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all’art. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 110/2010 viene letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità. Pesaro, lì ……/……/……. IL DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ............................................. L’APPALTATORE ............................................. L’anno duemila il giorno del mese di Il Direttore Generale nato a . il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Aspes S.p.A. C.F./P.IVA: 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto, soggetto pubblico nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come “forniture e noleggio Amministrazione Aggiudicatrice”. Il/La Sig./ra , nato/a a, il , residente a , in via , n. nella sua qualità di prodotti tessilicon sede legale in , ivi inclusi mascherine filtrantiin via n. , dispositivi medici e dispositivi C.F./P.IVA di protezione individuale nonché seguito nel presente atto denominato “appaltatore” – che con contratto rep. n. del , registrato all'Agenzia delle Entrate di il al n. , fu stipulato l’Accordo Quadro per il servizio integrato di ritiropulizia dei locali gestiti da Aspes S.p.A. con l'impresa , restyling e finissaggio dei prodotti tessili”fino all'importo complessivo presunto di € , al netto dell'IVA, di cui € per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di anni due decorrenti dal ; - che le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro sono appaltabili ed eseguibili mediante singoli contratti attuativi che vengono stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro entro il termine di scadenza dell’Accordo quadro stesso in base allo stanziamento a disposizione; - che, ai sensi del comma 3 dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito di un Accordo quadro concluso con un solo operatore economico, i contratti attuativi sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso; - che con determinazione del n. - , sono state definite le condizioni per l'espletamento del servizio di pulizia di per l'importo di € , di cui € per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stato stabilito di appaltarne l'effettuazione mediante la stipula di apposito contratto attuativo con il contraente dell'Accordo quadro; - che la spesa complessiva conseguente di € è stata impegnata nel bilancio del corrente esercizio finanziario; - che sono state effettuate con esito positivo le verifiche volte ad accertare in capo all'impresa il permanere dei requisiti generali e speciali occorrenti per l'esecuzione del servizio; - che l’impresa ha costituito, a garanzia degli obblighi dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi da esso derivanti, la cauzione prescritta dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, calcolata in ragione del % dell’importo netto presunto dell'Accordo quadro affidato, mediante polizza fideiussoria n. , rilasciata a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice il , fino alla concorrenza di € , dalla (c.f. ), con sede legale in via agenzia di ; - che l'impresa ha costituito, a garanzia degli obblighi dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi da esso derivanti, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e rischio professionale, n del stipulata con la Compagnia - che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) valido fino al Decreto Ministero della Transizione Ecologica 30/06/2021 (G.U. 14/7/2021 n. 167). La citata normativa richiama espressamente l’inclusione nell’ambito - che l'impresa , come da documentazione dichiara di applicazione dei CAM anche le mascherine filtranti, prodotte non aver in essere ai sensi dell’art. 16 1, comma 12 del D.L. 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 18/2020 convertito 190, contratti di assunzione e di collaborazione con modificazionidipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27negli ultimi tre anni di servizio, ed acquisti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per far fronte all’emergenza sanitaria. I prodotti oggetto dei Lotti I, 2 conto di questa stazione appaltante; le parti convengono e 3 non devono contenere alla data di pubblicazione del bando le sostanze di cui all’Art.57 del Regolamento (CE) N.1907/2006, inscritte nell’Allegato XIV, né le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’ART.59 del Regolamento (CE) N.1907/2006. Non devono contenere, le ulteriori sostanze indicate nell’Allegato XVII del Regolamento CE N.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all’Allegato XVII DEL Regolamento CE N. 1097/2006 REACH. Non devono contenere ulteriori sostanze indicate nella tabella (1. Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito dei CAM) quali Ammine Aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici, Coloranti potenzialmente sensibilizzanti, alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, Metalli estraibili L’offerente dovrà produrre la seguente documentazione : se i prodotti possiedono il marchio ECOLABEL o la certificazione STANDARD 100 BY OEKO TEX ALMENO DI CLASSE II le licenze d’uso, in mancanza deve allegare i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate nella tabella riportata in specifiche tecniche punto 1 restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito. In mancanza la documentazione tecnica deve essere costituita dalle schede informative sulla sicurezza (SIS) dei prodotti o da una relazione dove è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura stampa e le altre nobilitazioni che comportano l’uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori basati sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto. Si precisa come previsto dal CAM i laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici di categoria II e III ma esclusivamente considerati essenziali per la salute e la sicurezza dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato e accreditato UNI EN 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento UE 425 DEL 2016. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico.stipulano quanto segue:
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Samples: Accordo Quadro Verde Biennale Per Il Servizio Di Pulizia