Non discriminazione. (1) I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Non discriminazione. Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Non discriminazione. Il Cliente garantisce che molestie o discriminazioni nei confronti di dipendenti in qualsiasi forma non sono accettabili. Questo vale senza limitazioni per sesso, razza, casta, colore, disabilità, appartenenza sindacale, orientamento politico, origine, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale.
Non discriminazione. Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.
Non discriminazione. 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non pur essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale h, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che:
a) facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che sono accordate ai propri residenti; e
b) non modifichino le disposizioni delle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti concernenti l'imposizione fiscale delle persone non residenti in quanto tali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Non discriminazione. Ogni Parte contraente accorda ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente o esportati verso questo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti analoghi importati dal territorio o esportati verso il territorio di un qualunque Paese terzo, per quanto riguarda le restrizioni o i divieti quantitativi compresa la concessione di licenze e il disciplinamento delle divise. 4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.21
Non discriminazione. In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i citta- dini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. 1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli ap- palti al di sopra dei valori soglia fissati all’articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio:
(a) non accordino a prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi della con- troparte un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato
(i) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi nazionali, ovvero
(ii) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi;
(b) non accordino ad un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado in cui persone fisiche o giuridiche della controparte lo controllano o ne partecipano al capitale;
(c) non attuino una discriminazione nei confronti dei fornitori o dei prestatori di servizi stabiliti sul territorio nazionale a causa del fatto che il prodotto o ser- vizio fornito è originario della controparte;
(d) non esigano compensazioni ("offsets") al momento della qualifica e della selezione di prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi, né al momento della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione degli appalti.
2. Le parti si impegnano a non imporre in alcun modo all’autorità competente od agli enti interessati un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio. Un elenco che illustra i settori atti a prestarsi a siffatte discriminazioni figura all’al- legato X.
3. Per ciò che riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell’articolo 3, paragrafo 4 le parti s’impegnano ad incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi della controparte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Le parti conven- gono che entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo si proceda a valutare il funzionamento di questa disposizione alla luce delle esperienze compiute nelle reciproche relazioni. A tal fine il Comitato misto elaborerà elenchi che rifletta- no le situazioni in cui trova applicazione il principio enunciato nel presente artico- lo 6.
4. I principi enunciati al paragrafo 1 (in particolare al punto (a) (i)) ed ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i provvedimenti resi necessari dal processo d’integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionam...
Non discriminazione. I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente sul territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.