Non discriminazione Clausole campione

Non discriminazione. 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Non discriminazione. Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Non discriminazione. 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
Non discriminazione. Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.
Non discriminazione. 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.
Non discriminazione. Ogni Parte contraente accorda ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente o esportati verso questo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti analoghi importati dal territorio o esportati verso il territorio di un qualunque Paese terzo, per quanto riguarda le restrizioni o i divieti quantitativi compresa la concessione di licenze e il disciplinamento delle divise. 4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.21
Non discriminazione. In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i citta- dini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. Il Cliente garantisce che molestie o discriminazioni nei confronti di dipendenti in qualsiasi forma non sono accettabili. Questo vale senza limitazioni per sesso, razza, casta, colore, disabilità, appartenenza sindacale, orientamento politico, origine, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale.
Non discriminazione. I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente sul territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell’imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, né es- sere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.