Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
Parità di trattamento. 1. Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità.
2. Si adopera affinché le persone in formazione non vengano discriminate per ca- ratteristiche personali quali ad es. cultura, provenienza, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche, identità di genere, aspetto, stato di sa- lute, età, stile di vita, situazione familiare o stato di gravidanza né subiscano svan- taggi diretti o indiretti.
3. Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, lo sviluppo del perso- nale, la riassunzione, la partecipazione in ambiti lavorativi e organi decisionali, il pensionamento e il licenziamento.
4. Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni dirette o indirette. Le misure idonee a realizzare una ef- fettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
5. L’azienda tiene conto specialmente, e comunque nei limiti delle possibilità azien- dali, delle esigenze del personale con obblighi familiari e di assistenza.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai citta- dini nazionali.
(2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Allegato si applicano, mutatis mutan- dis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribu- zione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
(2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen- denti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
(3) Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipen- denti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadat- tamento o di rieducazione.
(4) Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre con- dizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui preve- dano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
(5) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi com- preso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organiz- zazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di orga- nismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipen- denti dell’impresa. Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
(6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente Allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita. Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, ...
Parità di trattamento. All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Croazia ed i lavoratori croati in Italia, come pure i loro familiari, hanno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
Parità di trattamento. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali es- sa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazio- ne di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte con- traente.
Parità di trattamento. 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
2. Questa disposizione non si applica alle materie di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4.
Parità di trattamento. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte Il trattamento dev’essere complessivamente non inferiore, onde l’obbligo di parità di trattamento può considerarsi adempiuto anche se singoli aspetti della disciplina non siano identici, purchè nel complesso il trattamento globalmente riservato al lavoratore somministrato non sia inferiore a quello goduto dai dipendenti dell’utilizzatore comparabili
Parità di trattamento. Il Licenziatario si impegna a fornire al Licenziante, alle medesime condizioni e modalità di cui alla presente Licenza, i propri Learning Objects eventualmente concessi in uso a terzi soggetti.
Parità di trattamento. La norma fondamentale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è la c.d. norma “antidiscriminatoria”, che stabilisce parità di trattamento fra il lavoratore a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato. L’art. 6 dice esplicitamente che al lavoratore a termine spetta “ogni trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratti a tempo indeterminato (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”9. Nonostante le difficoltà di calcolo e di erogazione, non possono quindi essere negati ai lavoratori a termine neppure i premi di risultato. L’unico limite a quanto finora