Parità di trattamento Clausole campione

Parità di trattamento. 1. Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità.
Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai citta- dini nazionali.
Parità di trattamento. All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Croazia ed i lavoratori croati in Italia, come pure i loro familiari, hanno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzio- ne, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
Parità di trattamento. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali es- sa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazio- ne di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte con- traente.
Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità. 2Si adopera affinché i collaboratori / le collaboratrici non vengano discrimina- ti/e per caratteristiche personali quali ad es. cultura, provenienza, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche, identità di genere, aspet- to, stato di salute, età, stile di vita, situazione familiare o stato di gravidanza né subiscano svantaggi diretti o indiretti. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di pos- ti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condi- zioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, lo sviluppo del personale, la riassunzione, la partecipazione in ambiti lavorativi e organi decisionali, il pensionamento e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni dirette o indirette. Le misure atte a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione. 5L’azienda tiene conto specialmente, e comunque nei limiti delle possibilità aziendali, delle esigenze del personale con obblighi familiari e di assistenza.
Parità di trattamento. La norma fondamentale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è la c.d. norma “antidiscriminatoria”, che stabilisce parità di trattamento fra il lavoratore a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato. L’art. 6 dice esplicitamente che al lavoratore a termine spetta “ogni trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratti a tempo indeterminato (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”9. Nonostante le difficoltà di calcolo e di erogazione, non possono quindi essere negati ai lavoratori a termine neppure i premi di risultato. L’unico limite a quanto finora
Parità di trattamento. 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Parità di trattamento. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte Il trattamento dev’essere complessivamente non inferiore, onde l’obbligo di parità di trattamento può considerarsi adempiuto anche se singoli aspetti della disciplina non siano identici, purchè nel complesso il trattamento globalmente riservato al lavoratore somministrato non sia inferiore a quello goduto dai dipendenti dell’utilizzatore comparabili