Criteri premiali Clausole campione

Criteri premiali. Soggettivi inerente l’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che influenza significativamente qualità dell’esecuzione dell’appalto, al rispetto della legalità, dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.
Criteri premiali. Ai sensi dell’art. 8, comma 14, lett. b), del D.Lgs n. 70, all’impresa che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro si applica una quota aggiuntiva di contributo, fino ad un massimo del 3 per cento del contributo erogato. Detta percentuale si intende riferita a ciascuna scuola superiore che abbia stipulato convenzioni con l’impresa editoriale per l’attivazione dei suddetti percorsi. Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente. Il materiale pubblicato nell’edizione cartacea e diffuso anche nell’edizione digitale, può considerarsi “autoprodotto” se rispondente a tali caratteristiche. La semplice aggregazione di notizie o la ripubblicazione, totale o prevalente, di contenuti prodotti al di fuori della propria organizzazione editoriale, non soddisfa il carattere di originalità dell’informazione richiesto dall’art. 7,comma 2, del D.Lgs 15 maggio 2017, n.70. Per aggiornamento si intende la revisione, l’adeguamento, lo sviluppo e l’integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati. La mera ripubblicazione di un articolo non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto all’art.7, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70.
Criteri premiali. Rating di legalità (DL 1/2012): possono accedervi solo imprese italiane con fatturato superiore a 2 mln €: possibile disparità di trattamento per imprese di nuova costituzione, piccole imprese e imprese estere.
Criteri premiali. La Commissione giudicatrice attribuisce il punteggio per una quota (PT) con criteri di tipo tabellare (cioè con modalità “on-off” in funzione delle caratteristiche migliorative offerte o non offerte dai concorrenti), e per una quota (PD) con criteri di tipo discrezionale. La ripartizione tra il massimo punteggio PT e il massimo punteggio PD è illustrata dalla tabella seguente: TOTALE PUNTI PER OFFERTA TECNICA 80 Subtotale Punteggi Tabellari PT 60 Subtotale punteggi discrezionali PD 20 Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è calcolato eseguendo la somma dei punteggi qualitativi attribuiti ai singoli sub-criteri.
Criteri premiali. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016. Non sono previsti criteri premiali di cui all’articolo 95 comma 13 del D.Lgs 50/2016 in quanto, tenuto conto della natura, della complessità, dei destinatari e dell’importo del servizio, l’affidamento del servizio a microimprese, piccole e medie o ad imprese di nuova costituzione all’interno del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale IX non rispetterebbe il principio comunitario di proporzionalità. Allegati: Allegato 1: DUVRI Allegato 2. Planimetria Allegato 3. Condizioni particolari di contratto Jesi, 03/08/2018 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa XXXXXXXXX XXXXXXXX
Criteri premiali. Si chiede di precisare se si ritenga obbligatorio l’impiego di criteri quali “miglioramento dei criteri ambientali”, “maggior rating di legalità” etc. (Tabella Par. 18.1). Ove così non fosse, sarebbe opportuna una formulazione alternativa, ad es.: “Nella definizione dei criteri la stazione appaltante deve […] indicare, ove ritenuto opportuno, criteri premiali…”. Inoltre, tra tali criteri, compaiono voci quali “qualifica di microimpresa”, “impresa di nuova costituzione”. Sarebbe utile chiarire che l’adozione di questi ultimi sia in stretta relazione alla necessità di non discriminare le imprese impossibilitate a ottenere il rating di legalità o di impresa. Diversamente, si farebbe pensare a criteri finalizzati a premiare la dimensione o l’età delle imprese.
Criteri premiali. Ai fini dell’ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.