Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle diposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi spe...
Sicurezza dei lavoratori. 1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
Sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate – in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione al contagio da COVID-19. E’ indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle farmacie e dell’utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19. Ai fini dell’esecuzione del Tampone antigenico rapido nei confronti dei cittadini sotto l’egida delle farmacie convenzionate, i...
Sicurezza dei lavoratori. 1. L’aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sicurezza dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d’indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. Con la presentazione dell’offerta, l’Appaltatore espressamente manleva e rende indenne l’Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato.
Sicurezza dei lavoratori. 4. L’Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza dei lavoratori. 1. Riguardo ai reciproci obblighi e competenze in tema di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ex TU 81/2008 e D.lgs. 230/95, si rimanda alle specifiche intese tra le Parti.
Sicurezza dei lavoratori. 1. L’assetto del Sistema di Gestione della Sicurezza afferisce a quanto previsto dall’art.3 comma 6 del D.Lgs. n.81 del 9.4.2008, oltre all’art.10 del D.M. 5 agosto 1998, n.363. Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.) in quelli dell’Azienda USL della Romagna.