Danni da forza maggiore. 23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente. 23.2 L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera. 23.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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Danni da forza maggiore. 23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.
23.2 L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.,
23.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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