Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale
Modello 2026 - Ed. 01.06.2014
Il preSente FAScIcolo InFormAtIvo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve eSSere conSegnAto Al contrAente prImA dellA SottoScrIzIone del contrAtto.
prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.
Divisione
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
Nota informativa Pagina
• A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 5
1 - Informazioni generali 2 di 5
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 5
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 di 5
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 2 di 5
4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 3 di 5
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio 3 di 5
6 - Premi 3 di 5
7 - Rivalse 3 di 5
8 - Diritto di recesso 4 di 5
9 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 4 di 5
10 - Legislazione applicabile 4 di 5
11 - Regime fiscale 4 di 5
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di 5 12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 4 di 5
13 - Reclami 4 di 5
• Glossario 5 di 5
Condizioni di assicurazione Pagina
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 17
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4 di 17
• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 4 di 17
• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.) 7 di 17
• DELIMITAZIONI 9 di 17
• CONDIZIONI PARTICOLARI 10 di 17
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 14 di 17
Informativa privacy Pagina
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 2
Modello 2026
1 di 5
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA EDILE E STRA-
XXXX” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Uni- polSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusio- ni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, non- ché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
PerconsultaregliaggiornamentidelleInformazionisull’Im- presa di assicurazione contenute nella presente Nota in- formativa, si rinvia al link: http:�����.xxxxxxxxx.xx�Pagine� Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente�Intermediario assicu- rativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le rispo- ste necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFOR- MAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrit- to all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26�11�1984 pubblicato sul supplemen- to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31�12�1984 e con
2 di 5 NOTA INFORMATIVA
D.M. dell’8�11�1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24�11�1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Im- prese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im- presa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo al- l’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad
€ 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richie- sto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di taci- to rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così succes- sivamente. Si rinvia all’Art. 1.11 “Proroga del contratto e periodo di assicurazione” delle Condizioni generali di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta (Art. 1.13 “Pattuizione della non rinnovabilità della polizza” delle Condizioni ge- nerali di assicurazione).
3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti:
a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggia- menti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’ attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa deri- vare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli Artt. 3.1 e seguenti della Sezione Respon- sabilità civile verso terzi (R.C.T.) delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai presta- tori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste agli Articoli 4.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O - R.C.I.) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si invia per gli aspetti di det- taglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a
limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’ Art. 5.1 “Esclusioni” della Sezione “Delimitazioni” delle Condizioni di assicurazione. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condi- zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con spe- cifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifica- zioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Massimale € 1.000.000,00
Danno € 1.500,00
Franchigia € 250,00
Indennizzo: 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Massimale € 1.000.000,00
Danno € 200,00
Franchigia € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Massimale € 500.000,00
Danno € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: 10.000,00 -10% del danno = € 9.000,00
2° esempio
Massimale € 500.000,00
Danno € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo sco- perto del 10% del danno è inferiore al minimo non inden- nizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale € 500.000,00
Danno € 600.000,00
Indennizzo: € 500.000,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
NOTA INFORMATIVA 3 di 5
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di det- taglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o ag- gravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.6 “Aggravamento del rischio” e 1.7 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo- tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifica- zione del rischio.
1° esempio (aggravamento del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’attività svolta è “Costruzione di xxxxxx- cati e relative pertinenze (strade, fognature, etc.) com- presi lavori di scavo purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione”, per cui la Società ha inquadrato il rischio in classe 2 e applicato il relativo tasso di premio. Successivamente l’attività svolta dal Contraente si esten- de ai “lavori di scavo anche non in necessaria connessione con i lavori di costruzione”, per cui il rischio dovrebbe es- sere inquadrato in classe 3. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di si- nistro la Società non procederà all’indennizzo in quanto la copertura opera solo per l’attività descritta in polizza.
2° esempio (diminuzione del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’attività svolta è “abbellimento, deco- razione, rifinitura, etc” per cui la Società ha inquadrato il rischio in classe 1 e applicato il relativo tasso di premio. Successivamente l’attività svolta dal contraente anche se rimane la medesima, prevede “attività solo all’interno di fabbricati” per cui il rischio dovrebbe prevedere la Li- mitazione di garanzia n. 11. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio la stessa procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di pre- mio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia�Intermediario assicura- tivo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzio- ne della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” e 1.4 “Fraziona- mento del premio”.
Avvertenza: la Società o l’Intermediario assicurativo ap- plicano sconti sul premio in base alla franchigia scelta, alla fascia di fatturato�retribuzioni di appartenenza e se l’Assicurato richiede l’applicazione delle Limitazioni di garanzia 10, 11, 12 e 13 della Sezione Condizioni Particolari delle Condizioni di assicurazione.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei
confronti degli assicurati da parte della Società.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva co- municazione scritta al Contraente. Si rinvia all’Articolo 1.9 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Socie- tà e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (Articolo 1.11 delle Condizioni generali di assicurazione).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con- tratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civi- le).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine de- corre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risar- cimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civi- le).
Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia agli Articoli 4, 6, 7 e 27 del- la Sezione Condizioni Particolari - Estensioni di garanzia delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secon- do la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% (ol- tre 1% quale addizionale antiracket)
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
4 di 5 NOTA INFORMATIVA
Avvertenza: n caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente� Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’even- to, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo appros- simativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli ele- menti utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegra- fica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave
(Articolo 2.18 delle Condizioni generali di assicurazione). Si rinvia alla sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di det- taglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3�B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@ xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, tele- fono (x00) 00-000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con even- tuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamen- te le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sui siti internet della Società
���.xxxxxxxxx.xxx - ���.xxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri- correre a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare re- clamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema�organo estero di set- tore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comu- nicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema�organo estero competente del- lo Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (si- stema individuabile tramite il sito http:�����.ec.europa. eu�fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di as- soggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità com- petente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribui- scono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’as- sicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
• Cose: oggetti materiali e animali.
• Danni materiali e diretti: la distruzione o il deteriora- mento di cose.
• Danno di natura contrattuale: inadempimento o viola- zione di una obbligazione assunta tramite un con-tratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto con- seguente a fatto illecito.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia del- l’Assicurato, il suo coniuge purché non separato legal- mente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, com- posto da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Fatturato: importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc..) ad eccezione dell’I.V.A. fatturata ai clienti.
• Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell’As- sicurato.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detie-
ne, al fine di trarne ingiusto profitto.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può au- toestendersi e propagarsi.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, deno- minazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Limite di indennizzo: xxxxxxx xxxxxxx, al lordo di even- tuali franchigie�scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verifi- catisi in un periodo di tempo.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conse- guente a danni corporali o danni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e ter- mina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 ne- gli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
• Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrat- tuale.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
• Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Sinistri in serie: più sinistri originati da uno stesso di- fetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempi diversi.
• Società: l’Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicu- rato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01�06�2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facentepartedel Gruppo Assicurativo Unipoliscrittoall’Albo deigruppiassicurativialn. 046
NOTA INFORMATIVA 5 di 5
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENE- RALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del ri- schio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul- la valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle ga- ranzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indica- to nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente, ad ogni scadenza successiva, non paga il premio o la relativa rata nell’ipotesi di frazio- namento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è as- segnata la polizza oppure alla Direzione della Società.
Art. 1.4 - Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà ef- fettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 - Regolazione del premio
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, vie- ne anticipato in via provvisoria come risulta nel conteg- gio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, se- condo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del pre- mio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
2 di 17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il
Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in re- lazione a quanto previsto dal contratto:
- l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai di- pendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria con- tro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché l’importo corrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della “Legge Biagi” (Art. 1.23 della Sezione R.C.T.);
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta
il premio, anticipato in via provvisoria per le rate suc- cessive, viene considerato in conto o a garanzia di quel- lo relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicura- to�Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichia- rare la risoluzione del contratto con lettera raccoman- data.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giu- dizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio do- vuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla co- municazione, sulla base di una rivalutazione del preven- tivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e control- li, nei limiti del D.Lgs. n° 196 del 30�6�2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l’Assicurato�Con- traente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documenta- zioni necessarie.
Art. 1.6 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il ri- schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comu- nicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax.
Art. 1.9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden- nizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di ef- ficacia del recesso.
La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di effi- cacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di pre- mio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 1.10 - Altre assicurazioni
Il Contraente e�o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazio- ne, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza.
In caso di sinistro, il Contraente e�o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 1.11 - Proroga del contratto e periodo di assicurazio- ne
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 di 17
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Par- ti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di re- cedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichia- razione di consenso dell’Ente sopra citato.
Art. 1.12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.13 - Pattuizione della non rinnovabilità della poliz- za
Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.
Art. 1.14 - Assicurazioni obbligatorie
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Art. 1.15 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luo- go di residenza o domicilio elettivo del Contraente o del- l’Assicurato.
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presen- te contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.17 - Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
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per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINI- STRI
Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegna- ta la polizza o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e- mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall’infortunato, dal danneggia- to o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile.
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comu- nicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali
richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavo- ro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
Art. 2.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa
La Società assume, fino alla conclusione del grado di giu- dizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente� Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed av- valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esauri- mento del grado di giudizio in corso al momento della ta- citazione del terzo danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per la dife- sa e per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente�As- sicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicu- rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giusti- zia penale, di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsia- si riconoscimento di responsabilità.
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SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capi- tale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività descritta in poliz- za.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:
Art. 3.2 - Rivalsa I.N.P.S.
4 di 17 COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX
L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giu- gno 1984, n. 222.
Art. 3.3 - Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzio- ne dei lavori
La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.
La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 - “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.4 - Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’Art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà od in usufrutto al- l’Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A. ov- vero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’Art. 5.1 lett.
f) “Esclusioni” delle Delimitazioni e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persone di almeno quattordici anni di età, lett. g).
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale
trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimen- to di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il pro- prietario e�o il conducente del veicolo che abbia cagiona- to il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sini- stro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 3.5 - Responsabilità civile personale dei dipendenti L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona- le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria- mente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi an- che i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gra- vissime, così come definite dall’Art. 583 c.p. e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.
Art. 3.6 - Danni da incendio
L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio- ni” delle Delimitazioni e limitata mente ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio.
La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.7 - Lavori di demolizione e/o disfacimento L’assicurazione comprende l’esecuzione dei lavori di de- molizione e�o disfacimento, purché pertinenti all’attività descritta in polizza.
Limitatamente ai danni a cose la presente garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20%, col minimo stabilito all’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile”.
Art. 3.8 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione Sono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati - anche occupati - oggetto dei lavori di ristrutturazione e�o sopraelevazione.
Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazio- ni d’acqua piovana e�o cagionati da eventi atmosferici in genere.
La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.9 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 5 di 17
Sono in ogni caso esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Art. 3.10 - Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende i danni a cose provocati da ce- dimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive o da lavori di prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere (es. utilizzo di im- pianti �ell-point).
Limitatamente ai danni a fabbricati la presente garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di
€ 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 3.11 - Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli im- pianti sotterranei.
La presente garanzia è prestata con una franchigia secon- do quanto stabilito dall’Art. 5.2 - “Franchigia - Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.12 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
Art. 3.13 - Danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in parteci- pazione)
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione) trovantisi nell’ambito di ese- cuzione dei lavori.
Art. 3.14 - Progettazione e direzione lavori
La garanzia, alle condizioni di polizza, comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, dire- zione lavori e�o cantiere, svolte da dipendenti dell’Assicu- rato, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori descritti in polizza, eseguiti dall’Assicurato, escluso il danno all’ope- ra.
Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell’Assicurato�Con traente quale committente.
La garanzia di cui alla presente clausola è valida a con- dizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’esecuzione di detti lavori.
Art. 3.15 - Ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, at- trezzature e macchinari in genere
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla pro-
prietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, attrezzature e macchinari in genere, anche azionati a mo- tore, ferma comunque l’esclusione di cui all’Art. 5.1 lett. g) “Esclusioni” delle Delimitazioni.
Art. 3.16 - Imprese coappaltatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti da imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e�o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal committente.
Art. 3.17 - Xxxxx causati da non dipendenti L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. k) “Esclusioni” delle Delimitazioni, com prende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e�o subappalto con l’Assi- curato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Art. 3.18 - Xxxxx subiti da non dipendenti
L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. c), “Esclusioni” delle Delimitazioni com prende la responsabilità civile de- rivante all’Assicurato per danni subiti:
a) dai titolari e�o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell’Assicurato stesso lavori di pulizia, manuten- zione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico, scarico, consegna e�o prelievo merce;
b) da progettisti e�o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell’Assicurato e�o non in rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 276�2003 (Xxxxx Xxxxx), in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.
Art. 3.19 - Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi
La garanzia si intende operante anche per la responsabili- tà civile derivante all’Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni temporanee di Imprese e�o Società Con- sortili e�o Consorzi.
Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un’altra copertura assicurativa, la presente garanzia ope- rerà in eccedenza rispetto a quanto indennizza to da detta altra assicurazione.
Le imprese consorziate e�o associate (nonché loro titola- ri e�o dipendenti) non sono considerate terze.
Art. 3.20 - Danni da furto
A parziale deroga dell’Art. 5.1 lett. d) “Esclusioni” delle Deli- mitazioni, l’assicurazione comprende la responsabilità ci- vile derivante all’Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consuma- to) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature o ponteggi in uso e�o custodia dell’Assicurato nonché di macchinari ed attrezzature di proprietà o in uso all’Assicurato.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistrodel 10% colminimostabilitoall’Art. 5.2 - “Franchigia
- Minimo non risarcibile” e con il massimo risarcimento di
6 di 17 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.21 - Proprietà di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile de- rivante all’Assicurato dalla proprietà e�o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condo- minio, ad uso ufficio-deposito per l’esercizio dell’attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e sca- le mobili.
Art. 3.22 - Attività complementari
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del
D.P.R. 30�6�1965, n. 1124) per i danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l’attività princi- pale dichiarata:
a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricrea- tive, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali;
c) servizi di sorveglianza, anche armata;
d) proprietà o uso di cani;
f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’in- terno dell’azienda e�o di cantieri;
g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, mon- taggio e smontaggio degli stands;
h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e di striscioni, il tutto ovunque installato;
i) proprietà e gestione, nell’ambito dell’azienda e�o del cantiere, di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, com- presi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distri- buiti;
j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzio- ni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi (escluso la custodia dei veicoli), at- trezzature sportive e per giochi;
k) svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazio- ni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manife- stazioni sponsorizzate;
l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività de- scritta in polizza;
m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto neces- sario all’attività dichiarata, compresi macchinari, vei- coli ed attrezzature;
n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
o) committenza dei rischi suelencati.
Art. 3.23 - Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di xx- xxxx xx xxxxx xxx X.Xxx. xx 000/0000 (xxxxxxxxxx della legge delega N° 30/2003 - cosiddetta “Legge Biagi”) Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della propria attività, di:
1) lavoratori a progetto;
2) prestatori di lavoro assunti da una agenzia di sommini- strazione di lavoro;
3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’am- bito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo,
l’assicurazione comprende la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato per danni cagionati e�o subiti dalle suddette persone.
Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni cor- porali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’ob- bligo di legge di iscriverle all’I.N.A.I.L., la garanzia si inten- de operante nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.
La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) - 2) - 3) risultino da regolare contratto.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corri sposto ai suddetti lavoratori o all’agenzia di somministrazione lavoro per l’utilizzo della prestazione lavorativa (il presen- te comma non si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato).
Art. 3.24 - Organizzazione e gestione di corsi di forma- zione, borse di studio e/o stages
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e ge- stione di corsi di formazione, borse di studio e�o stages formativi.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato per danni cagionati e�o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e�o stages.
Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni cor- porali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’ob- bligo di legge di iscriverle all’I.N.A.I.L., la garanzia si inten- de operante nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 7 di 17
La presente clausola si intende operativa anche per i “tiro- cini formativi e di orientamento” di cui all’Art. 18 della leg- ge 196�1997 nonché relativo regolamento attuativo (D.M. 142�1998).
Art. 3.25 - Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei fami- liari dell’Assicurato (o dei soci), degli amministratori e del legale rappresentante
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l’attività descritta in polizza.
Art. 3.26 - Xxxxx subiti dagli amministratori L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti dagli ammi- nistratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta.
Art. 3.27 - Visite guidate all’interno dei cantieri - Dimo- strazione dell’attività
L’assicurazione comprende la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato dall’accompagnamento dei clienti, studenti e�o persone in genere per visite guida te al- l’interno dei cantieri, nonché dimostrazione dell’attività svolta.
Le persone di cui sopra sono considerate terzi.
Art. 3.28 - Danni alle cose di proprietà dei dipenden- ti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limi- tata e degli associati in partecipazione.
Sono comunque esclusi i danni da furto, smarrimento e�o incendio.
Art. 3.29 - Segnaletica
L’assicurazione comprende i danni, riconducibili a re- sponsabilità dell’Assicurato, conseguenti a mancato o in- sufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità di terzi per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di cantieri in cui l’Assicurato svolge la propria attività.
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SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.)
4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPEN- DENTI (R.C.O.�R.C.I.)
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione R.C.O./R.C.I.
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipen- denti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D.Lgs. n.38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sof- ferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addet- ti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed inte- grazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infor- tuni dai quali sia derivata morte o invalidità perma- nente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortuna- ta.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
a.3) buona fede I.N.A.I.L.
l’assicurazione di responsabilità civile verso i dipen- denti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
b) assicurazione Responsabilità Civile verso dipen- denti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbli- go di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965
N. 1124, in conseguenza di un fatto verificatosi in oc- casione di lavoro o di servizio.
Art. 4.2 - Equiparazione ai dipendenti
Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all’Art. 4.1 lett. a) e b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dal- l’Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché ad- detti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garan- zia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aven- ti qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell’Assi- curato (o dei soci), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Art. 4.3 - Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.O.�R.C.I. vale anche per le azioni di ri- valsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.
Art. 4.4 - Soci non dipendenti - Associati in partecipazio- ne - Familiari dell’Assicurato (o dei soci) - Amministratori
- Legale rappresentante
Si precisa che ai fini della garanzia di responsabilità ci- vile verso i dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli Articoli 4.1, 4.2, 4.3 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.
8 di 17 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.)
La Società quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risar- cimento (capitale, interessi e spese) per rivalsa esercita- ta dal’I.N.A.I.L. e�o dal’I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di la- voro da dipendenti soggetti e�o non soggetti all’I.N.A.I.L.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
DELIMITAZIONI
5. DELIMITAZIONI
Art. 5.1 - Esclusioni
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore (salvo quanto indicato all’Art. 3.26 della sezione R.C.T.) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di ser- vizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conse- guenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversa- mente previsto in polizza.
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
d) causati da furto, salvo quanto previsto all’Art. 3.20) della sezione R.C.T.;
e) a cose altrui derivanti da incendio, salvo quanto previ- sto all’Art. 3.6) della sezione R.C.T.;
f) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aero- mobili, salvo quanto previsto all’Art. 3.4) della sezione R.C.T.;
g) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, co- munque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
h) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo non- ché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
i) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si ese- guono i lavori;
j) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto suolo suscettibile di sfrut- tamento;
k) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nel- l’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all’Articolo 3.17) della sezione R.C.T.;
DELIMITAZIONI 9 di 17
l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in gene re dopo la conse- gna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione fra-
zionata con risultati parziali distintamente individua- bili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile al- l’uso ed aperta al pubblico;
m) a fabbricati ed a cose in genere causati da assesta- mento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa de- terminati.
L’assicurazione R.C.T.�R.C.O.�R.C.I. non comprende altresì i danni:
n) causati da detenzione od impiego di esplosivi;
o) causati da trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac- chine acceleratrici, ecc.);
p) di qualunque natura, comunque occasionati, diretta- mente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e�o contatto con l’asbesto, l’amianto e�o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elet- tromagnetici;
r) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandali- ci, di terrorismo e di sabotaggio.
Art. 5.2 - Franchigia - Minimo non risarcibile Limitatamente ai danni materiali l’assicurazione si inten- de prestata in ogni caso con l’applicazione della franchigia fissa ed assoluta o minimo non risarcibile per ogni sinistro di € 500,00.
Detto importo può essere modificato per espressa scelta del Contraente, riportata in polizza, come sotto indicato:
- € 250,00 (operante se richiamato il codice a in polizza);
- € 750,00 (operante se richiamato il codice b in polizza);
- € 1.000,00 (operante se richiamato il codice c in polizza);
- € 1.500,00 (operante se richiamato il codice d in polizza);
- € 2.500,00 (operante se richiamato il codice e in poliz- za).
Gli importi previsti per specifiche garanzie sono sostituiti dalla franchigia operante se inferiori. Tali importi restano invariati se pari o superiori alla franchigia prevista come operante.
Art. 5.3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T., R.C.I. e�o R.C.O., il massimo esborso della So- cietà non potrà superare il massimale previsto in polizza.
Art. 5.4 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
6. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza
Estensioni di garanzia
1 - Inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
A parziale deroga dell’Art. 5.1 lett. j) “Esclusioni” delle De- limitazioni, la garanzia si estende ai danni causati da in- quinamento non graduale dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiunta mente provocati da sostan- ze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e�o macchinari.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello previsto in polizza con un massimo comunque di € 250.000,00.
3 - Cessione lavori in subappalto
Premesso che l’Assicurato dichiara di cedere in subappal- to parte dei lavori, in misura non superiore alla percentua- le indicata in polizza del valore globale di ogni singola ope- ra od appalto, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per:
a) danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici men- tre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso;
b) danni subiti dai titolari e�o dipendenti delle ditte su- bappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto del- l’Assicurato, limitatamente a morte e lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall’Art. 583 c.p., non- ché per i danni ai veicoli.
L’assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O.�I. (Art. 4.1 della sezione R.C.O.�R.C.I.).
Premesso inoltre che le imprese subappaltatrici possono affidare, previa autorizzazione da parte dell’Assicurato� Contraente, l’esecuzione di parte dei lavori avuti in subap- palto ad altre imprese e�o prestatori d’opera, si precisa che ai fini della presente garanzia i titolari e�o dipendenti delle suddette imprese e�o i prestatori d’opera sono equi- parati, a tutti gli effetti, ai soggetti di cui ai commi a) e b) di cui sopra. L’esecuzione di tali lavori deve risultare da rego- lare contratto e�o fatturazione.
Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percen- tuale stabilita in polizza (con tolleranza di 5 punti percen- tuali) il danno verrà ammesso a risarcimento nella pro- porzione esistente tra la percentuale pattuita in polizza e quella effettiva di cessione lavori, nel limite comunque dei massimali di polizza ridotti in eguale proporzione.
Se il premio è calcolato sull’importo del fatturato, la pre- sente garanzia - se richiamata - è operante senza alcun ri- ferimento alla percentuale di lavori ceduti in subappalto.
4 - Malattie professionali
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L’assicurazione della responsabilità civile verso di- pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condi- zioni di cui all’Art. 5.1 e ferme le esclusioni di poliz- za - ai rischi delle malattie professionali riconosciute
dall’I.N.A.I.L. e�o dalla Magistratura. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della pre- sente estensione.
La garanzia non è altresì operante:
• per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale prece- dentemente indennizzata o indennizzabile;
• per la intenzionale mancata osservanza delle disposizio- ni di legge da parte dell’Assicurato;
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
• per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”, discriminazione raz- ziale, sessuale o religiosa;
• per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e�o connesse alla lavorazione dell’amianto;
• per i casi di contagio da virus di HIV.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione del- la Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro sti- pulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per le malattie professionali manifestatasi dopo la cessazione della polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti del massimale della polizza sostitui- ta e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 del Codice Civi-
le l’Assicurato dichiara:
• di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
• di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e�o I.N.P.S.;
• di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che po- trebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
5 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosfe- rici
A deroga dell’Art. 3.8 “Lavori di ristrutturazione e soprae- levazione” della sezione R.C.T., la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all’interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e�o sopraelevazione provoca ti da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmo- sferici. Per “cose trovantisi all’interno dei fabbricati” de- vono intendersi anche i muri, pavimenti, solai, parquettes
e controsoffittature, purché non oggetto dei lavori.
La garanzia vale a condizione che le aperture dei xxxxxx- cati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente pro- tette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 5% di quello previsto in polizza.
6 - Postuma (lavori di scavo)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.1 lett. m) “Esclusioni” delle Delimitazioni, l’assicurazione, limitata- mente ai lavori di scavo in genere, comprende i danni - an- che derivanti da incendio - che si verificano dopo
il reinterro degli scavi stessi a seguito di difettosa esecu- zione dei lavori, compresi i danni da improvviso cedimen- to del terreno.
Sono escluse le spese per rifare e�o riparare i lavori ese- guiti.
La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva al- l’effetto della presente estensione e per i sinistri verifi- catisi entro trenta giorni dalla data di loro compimento, purché denunciati alla Società durante il periodo di validi- tà della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.
Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione dei verbali di ultimazione dei lavori o rila- scio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun pe- riodo assicurativo annuo pari al 20% di quello previsto in polizza.
7 - Postuma (attività completa)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.1 lett. m) “Esclusioni” delle Delimitazionil’assicurazionecomprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio, esclusivamen- te in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.
Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall’Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e�o rifaci- mento delle stesse.
Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rila- scio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committen- te;
- uso secondo destinazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI 11 di 17
L’assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all’effetto della presente estensione di garanzia e per i si-
nistri verificatisi:
- entro trenta giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
- entro un anno dalla data di compimento degli altrilavori descritti in polizza;
purché denunciati alla Società durante il periodo divalidi- tà della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assi- curativo annuo pari al 20% di quello previsto in polizza.
14 - R.C.O. Danno biologico senza franchigia
L’Art. 4.1 “Assicurazione della Responsabilità Civile ver- so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)” di cui all’oggetto dell’assicurazione R.C.O.�R.C.I. si intende xxxxxxxx e sostituito come segue:
a) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capita le, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giu- gno1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del23/02/2008 (rivalsa I.N.A.I.L.)
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu- razione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicu- rato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di re- gresso.
a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed inte- grazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in re- gola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
a.3)buona fede I.N.A.I.L.
l’assicurazione di responsabilità civile verso i di- pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an- che nel caso di mancata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o er- ronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comporta mento doloso.
16 - Xxxxx a cose sollevate, caricate, scaricate, movimen- tate e/o spostate
L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. h) “Esclusioni” delle Delimitazioni, com prende i danni alle cose di terzi
sollevate, caricate, scaricate, movimentate e�o spostate nell’ambito di appartamenti, fabbricati e�o cantieri pres- so cui l’Assicurato svolge i lavori descritti in polizza.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% col minimo stabilito all’Art. 5.2 “Fran- chigia - Minimo non risarcibile” e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 5% di quello previsto in polizza.
18 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomuratura
A deroga dell’Art. 3.10 “Danni da cedimento o franamento del terreno” della sezione R.C.T., la garanzia comprende i danni a fabbricati, opere e�o cose in genere provocati da cedimento e�o franamento del terreno, verificatisi in conseguenza di lavori di sottomuratura e�o altre tecniche sostitutive.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
- verificatisi in conseguenza dei lavori di prosciugamento, impoverimento od abbassamento della falda acquifera;
- subiti dai fabbricati e�o opere, qualora l’oggetto dei la- vori riguardi il consolidamento e�o ripristino delle loro fondamenta.
La presente estensione di garanzia è valida a condizione che vengano eseguite - prima dell’inizio dei lavori - asse- verazione dei fabbricati adiacenti o trovantisi nelle im- mediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Società, ai fini di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante- lavori.
La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 3.000,00, nel limite del massimale di polizza e co- munque con il massimo di € 75.000,00 per cantiere ed
€ 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
19 - Errato trattamento dei dati personali L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30�6�2003 (Codice in materia di dati personali) per per- dite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e�o i dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (rac- colta, registrazione, elaborazione, conservazione, utiliz- zo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello previsto in poliz- za.
22 - Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale raddoppiato)
Il massimale previsto in polizza per le sotto indicate ga- ranzie si intende raddoppiato:
Art. 3.3 - Xxxxx a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
Art. 3.6 - Danni da incendio
Art. 3.8 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione
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Art. 3.10 - Danni da cedimento o franamento del terreno
Art. 3.11 - Danni a condutture ed impianti sotterranei Art. 3.12 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività Art. 3.20 - Danni da furto.
23 - Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale quadruplicato)
Il massimale previsto in polizza per le sotto indicate ga- ranzie si intende quadruplicato:
Art. 3.3 - Xxxxx a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
Art. 3.6 - Danni da incendio
Art. 3.8 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione Art. 3.10 - Danni da cedimento o franamento del terreno Art. 3.11 - Danni a condutture ed impianti sotterranei Art. 3.12 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività Art. 3.20 - Danni da furto.
26 - Prestatori d’opera
A completamento di quanto indicato alla Condizione par- ticolare n. 3 “Cessione di lavori in subappalto”, si precisa che devono intendersi assimilati ai subappaltatori anche i prestatori d’opera di cui l’Assicurato si avvale nell’eserci- zio dell’attività descritta in polizza.
La garanzia è valida a condizione che:
- il rapporto tra l’Assicurato e il prestatore d’opera risulti da regolare contratto stipulato prima dell’inizio dei lavo- ri ;
- venga emessa regolare fatturazione dei lavori eseguiti da parte del prestatore d’opera;
- non siano violate da parte dell’Assicurato norme di legge in materia di assicurazione all’INAIL dei prestatori d’ope- ra utilizzati.
La garanzia non comprende la responsabilità civile perso- nale delle suddette persone.
27 - Responsabilità civile postuma per le attività previ- ste dal D.M. N. 37/2008 (installatori, manutentori, ripa- ratori)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 5.1 lett. l) “Esclusioni” delle Delimitazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni
- anche derivanti da incendio - cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori di installazione e�o manutenzione e�o riparazione di impianti effettuati nel periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. n. 37�2008 e purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilita- zione richiesta dallo stesso D.M. all’Art. 3, con esclusione comunque dell’attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed as- similabili, nonché di impianti di protezione antincendio.
L’assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all’effetto della presente estensione di garanzia e per i si- nistri verificatisi entro dieci anni dalla data del loro com- pimento, rilevabile da fatture e�o altra documentazione fiscale, purchè denunciati alla Società durante la validi- tà della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, xxxxx comunque i termini previ sti dalle norme per la denuncia
dei sinistri.
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 20% di quello previsto in poliz- za.
Restano comunque esclusi dalla garanzia:
a) i danni derivanti da vizio o difetto originario di prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggia- menti alle cose installate, riparate e�od oggetto dei la- vori di manutenzione;
b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate;
c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutentute, nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati;
d) cagionati da mancato o intempestivo intervento di ma- nutenzione.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro sti- pulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validi- tà della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.
Limitazioni di garanzia
10 - Esclusione garanzie Artt. 3.10) e 3.11)
I seguenti rischi previsti in polizza:
a) Art. 3.10 “Danni da cedimento o franamento del terre- no”;
b) Art. 3.11 “Danni a condutture ed impianti sotterranei”; si intendono esclusi a tutti gli effetti.
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11 - Lavori eseguiti solo all’interno di fabbricati L’assicurazione s’intende operante esclusivamente per i lavori di abbellimento, decorazione, rifinitura, intonacatu- ra, tinteggiatura, pavimentazioni, lucidatura e levigatura di pavimenti, impermeabilizzazioni, deumidificazioni, in-
sonorizzazioni, rivestimenti eseguiti all’interno di xxxxxx- cati.
12 - Esclusione garanzie R.C.O.-R.C.I.
I seguenti rischi previsti in polizza si intendono esclusi a tutti gli effetti:
a) Art. 4.3 “Rivalsa I.N.P.S.” della sezione R.C.O.�R.C.I.;
b) Art. 4.4 “Soci non dipendenti, associati in partecipazio- ne, familiari dell’Assicurato (o dei soci), amministra tori, legale rappresentante” della sezione R.C.O.�R.C.I..
13 - R.C.O. limitata alla rivalsa I.N.A.I.L./I.N.P.S.
L’Art.4.1 “Assicurazione della Responsabilità Civile ver- so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)” di cui all’oggetto dell’assicurazione R.C.O.�R.C.I. si intende xxxxxxxx e sostituito come segue: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicura to del- le somme che questi sia tenuto a pagare all’I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124) ed all’I.N.P.S. (legge 222 del 12�6�1984) a titolo di regresso esercitato dai suddetti Istituti per le prestazioni da loro erogate ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, compresi altresì i diri- genti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (para- subordinati), come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23�2�2000, in conseguenza di infortuni (escluse le ma- lattie professionali) sofferti in occasione dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compreso il rischio in itinere.
Restano escluse tutte le altre voci di danno che a qualsiasi titolo i danneggiati possono pretendere.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al mo- mento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obbli- ghi per l’assicurazione di legge.
Buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipenden- ti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di man- cata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle nor- me di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice civile e del Codice penale richia- mati nel contratto
CODICE CIVILE
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha co- nosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificata- mente approvate per iscritto, le condizioni che stabili- scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla com- petenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formu- lari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera unifor- me determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, an- che se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma del- l’articolo precedente.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per con- to di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato me- desimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle som- me dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
14 di 17 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il con-
traente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat- tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di as- sicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’an- nullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il pri- mo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il con- tratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticen- za.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le di- chiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di an- nullamento del contratto, ma l’assicuratore può recede- re dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sini- stro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la som- ma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se que- sti hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del ri- schio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al mo- mento della comunicazione o della conoscenza sono do- vuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del pre- mio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha fa- coltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno
in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’as- sicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della con- clusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consen- tito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co- municazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’ag- gravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consen- tito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di as- sicurazione in corso al momento in cui è comunicata la di- chiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assi- curatore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del con- tratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esi- stito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del gior- no della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stes- so. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di dura- ta annuale, può proporre una copertura di durata polien- nale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicu- rato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una dura- ta superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assi- curazioni sulla vita.
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa gra- ve.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 15 di 17
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo
o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assi- curato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato
o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà uma- na (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all’assicu- ratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di pre- mio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ven- tiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della sca- denza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto sol- tanto al pagamento del premio relativo al periodo di assi- curazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicurato- re risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assi- curatore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a cia- scuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a cia- scun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un as- sicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popo- xxxx
Xxxxx patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore
o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicura-
to ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’av- viso, salvo patto contrario, deve essere dato entro venti- quattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a cari- co dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’as- sicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsi- deratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se ri- chiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di sal- vataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo del- l’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’as- sicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiu- dizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicurato- re è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto que- sti, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
16 di 17 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell’assi- curato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’in-
dennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneg- giato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una som- ma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2049 Responsabilità civile dei padroni e dei com- mittenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni ar- recati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nel- l’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività peri- colose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dal- l’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è re- sponsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Art.2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [c.p. 187]. Co- lui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della ri- spettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’im- presa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’inte- grità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre al- cuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in perico- lo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusio- ne da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’ar- to inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno :
1. del coniuge non legalmente separato;
2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge le- galmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai de- litti preveduti dagli articoli 628 - 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violen- za alle persone.
ARTICOLI DI LEGGE
Art. 10 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)
Esonero della responsabilità civile del datore di lavoro. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortu- ni sul lavoro.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 17 di 17
Nonostante l’assicurazione predetta permane la respon- sabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato con-
danna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. La disposizione del comma precedente non si applica quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infor- tunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l’inden- nità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui al- l’art. 39.
Art. 11 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)
Azione di regresso dell’Istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili e contro l’infortunio.
Azione di surroga verso i terzi responsabili. L’Istituto assi- curatore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accesso- rie contro le persone civilmente responsabili.
La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istitu- to assicuratore in credito verso la persona civilmente re- sponsabile per le somme indicate nel comma precedente. L’Istituto può altresì esercitare la stessa azione di regres- so contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi proce- dere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di pro- cedura civile.
Art. 14 (LEGGE n. 222 del 12/6/1984)
Azione di rivalsa da parte dell’I.N.P.S. nei confronti dei re- sponsabili.
1) L’istituto erogatore delle prestazioni previste dalla pre- sente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’Assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicu- razione;
2) agli effetti del precedente comma, dovrà essere calco- lato il valore capitale della prestazione erogata, me- diante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previ- denza sociale.
Edizione 01�06�2014
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale
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