Datenschutz Clausole campione

Datenschutz. Mit dem vorliegenden Dokument möchte Sie der Verantwortliche, der im Folgenden angegeben ist, über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die Rechte informieren, die Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx (XX) 000/0000 (xx Folgenden „DSGVO“) im Zusammenhang mit dem Xxxxxx natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und den freien Datenverkehr zuerkannt werden.
Datenschutz. Die Vertragspartner verpflichten sich zur Einhaltung der Bestimmungen welche von den Datenschutzkodex und der anderen geltende Bestimmungen im Bereich der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten vorhergesehen sind. Der Sanitätsbetrieb als Rechtsinhaber der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten übt gemäß Abs. 28 des gv.D. Nr. 196/2003 eine autonome Entscheidungsbefugnis in Bezug auf den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung, einschließlich der Sicherheitsfrage. Gemäß Abs. 29 des gv.D. Nr. 196/2003 kann der Rechtsinhaber, wenn dies für notwendig gehalten wird, einen Verantwortlichen namhaft machen. Die Einrichtung wird deshalb zur externen Verantwortlichen der Datenverarbeitung mittels Ernennungsurkunde ernannt. Die Ernennungsurkunde ist als kontextuell sowie als fester und wesentlicher Bestandteil des/der Vertrag/Vereinbarung zu betrachten. Der Rechtsinhaber wird jederzeit die durch die Ernennungsurkunde gegebenen Anweisungen aktualisieren, integrieren und verändern können. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti di questa Azienda Sanitaria. Il presente accordo si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.
Datenschutz. Die innerhalb des Verfahrens gesammelten Daten werden im Sinnes des Artikels 13 des gvD 196/2003 i.g.F., „Datenschutzkodex“, ausschließlich im Rahmen dieser Ausschreibung verarbeitet.
Datenschutz. Gemäß und mit den Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 000/0000 xxxxxxxxxxxx sich die Parteien, indem sie sich gegenseitig informieren, dafür zu sorgen, dass alle personenbezogenen Daten, die direkt von den Parteien bekannt gegeben wurden oder jedenfalls mit diesem Xxxxxxxxxxxx in Zusammenhang stehen, auch automatisiert für die diese Urkunde betreffenden geschäftlichen und administrativen Zwecke verarbeitet werden. Die Bekanntgabe der Daten ist erforderlich für die Verfolgung dieser Zwecke; wird die Bekanntgabe verweigert, können diese ganz oder teilweise nicht erreicht werden.
Datenschutz. 11.1 Im Rahmen der Ausführung dieses Vertrags können die Unternehmen personenbezogene und Kontaktdaten (Namen, Kennungen, E- Mail-Adressen, betriebliche Telefon- und Handynummern sowie, vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen Person, andere von einzelnen Personen für Arbeitszwecke usw. verwendete Kontaktdaten) von Geschäftsführern, Angestellten und Mitarbeitern, die je nach Aufgabe und Funktion die Geschäftsbeziehungen zwischen den Unternehmen oder den Vertrag abwickeln oder an seiner Ausführung beteiligt sind, den jeweiligen Ansprechpartnern offenlegen bzw. einander zur Verfügung stellen. Beide Parteien werden deshalb diese personenbezogenen Daten nur Rahmen des unbedingt Notwendigen, um alle vertraglichen Aspekte und die mit der Erfüllung des Vertrags verbundene administrative EDV-Buchhaltung abzuwickeln, verarbeiten und ggf. an Drittländer übermitteln. Die Daten werden bis zum Abschluss der vertragsgegenständlichen gegenseitigen Leistungen gespeichert und danach in Anbetracht der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Dokumente oder Verjährungsfristen gespeichert. Angestellte oder Mitarbeiter einer jeden Partei können von xxxxx in den Artikeln 00 xxx 00 xxx Xxxxxxxxxx (XX) 2016/679 aufgeführten Rechten Gebrauch machen, jedoch vorbehaltlich der Einschränkungen durch das rechtmäßige Interesse des Arbeitgebers und ggf. der dritten Partei. These general conditions govern the contractual purchase relationships between xxxxxxx Italia srl società Unipersonale (hereinafter “xxxxxxx Italia”) and its suppliers established by means of individual orders.
Datenschutz. Gerichtlicher Rechtsschutz
Datenschutz. Mit dem vorliegenden Dokument möchte Sie der Verantwortliche, der im Folgenden angegeben ist, über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die Rechte informieren, die Ihnen von der Verordnung (EU) 679/2016 (im Folgenden „DSGVO“) im Zusammenhang mit dem Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und den freien Datenverkehr zuerkannt werden.
Datenschutz. Die Parteien verpflichten sich gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003, sicherzustellen, dass die manuell oder automatisiert erfolgende Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die direkt von den Parteien bereitgestellt werden und grundsätzlich mit dieser Vereinbarung in Zusammenhang stehen, den hier vereinbarten geschäftlichen und administrativen Zwecken dient, und setzen sich hierüber gegenseitig in Kenntnis. Die Mitteilung der besagten Daten ist wichtig, da der mit der Vereinbarung verfolgte Zweck ansonsten ganz oder teilweise nicht erreicht werden kann.

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  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone.