Decesso del lavoratore Clausole campione

Decesso del lavoratore. In applicazione dell'art. 2122 c.c. la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 2120 c.c. e art. 55 del presente contratto e all'indennità di una mensilità in conformità dell'art. 2118 c.c.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell'Art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all'Art. 2120 CC e all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'Art. 54 parte seconda del presente CCNL in conformità dell'Art. 2118 CC.
Decesso del lavoratore. Art. 113 1. In caso di decesso del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 cod. civ. alle persone ivi indicate. 2. In caso di decesso di lavoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio, a coloro che al momento del decesso siano con lui conviventi da almeno 6 mesi, è consentito il godimento dell'alloggio per i quattro mesi successivi al decesso stesso. A fronte del rilascio dell’alloggio entro e non oltre il termine tassativo di cui al precedente comma, verrà corrisposta da parte del datore di lavoro del lavoratore deceduto, a coloro che al momento del decesso del lavoratore erano con lui conviventi nei termini di cui sopra, una indennità di rilascio dell’alloggio di importo pari a € 1.600,00 complessivi lordi da erogare in parti uguali agli aventi diritto. Detta indennità non competerà in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza. La convivenza dovrà essere comprovata con certificato anagrafico di stato di famiglia. Si applica all’indennità di cui al presente comma quanto previsto all’art. 78, comma 8.
Decesso del lavoratore. Decesso del lavoratore
Decesso del lavoratore. In applicazione dell’art.2122 x.x., xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all’art.55 del presente Contratto e indennità di due mensilità in conformità dell’art.2118 c.c..
Decesso del lavoratore. In applicazione dell’art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e ad una indennità pari a due mensilità, in conformità dell'art. 2118 c.c..
Decesso del lavoratore. In caso di morte del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all’art. 2122 C.C. alle persone indicate nello stesso articolo. A coloro che al momento della morte del portiere siano con lui conviventi ed a suo carico, è consentito il godimento dell’alloggio per i tre mesi successivi.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell'Art. 2122 CC la cessazione del rapporto di la- voro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'Art. 2120 CC e all'indennità sosti- tutiva del preavviso di cui all’Art. 54 parte seconda del presente CCNL. in conformità dell'Art. 2118 CC.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di lavoro che avena per il decesso del dipendente da’ diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 59 del presente Contratto e all'indennita’ di due mensilita’ in conformita’ dell'art. 2118 C.C.

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  • Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.

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  • Tutela dei lavoratori L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

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  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • MERCATO DEL LAVORO Premessa

  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.