Decesso del lavoratore Clausole campione

Decesso del lavoratore. In applicazione dell'art. 2122 c.c. la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 2120 c.c. e art. 55 del presente contratto e all'indennità di una mensilità in conformità dell'art. 2118 c.c.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell'Art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all'Art. 2120 CC e all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'Art. 54 parte seconda del presente CCNL in conformità dell'Art. 2118 CC.
Decesso del lavoratore. Art. 123 - Decesso del lavoratore
Decesso del lavoratore. Art. 113
Decesso del lavoratore. 1. In caso di decesso del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 cod. civ. alle persone ivi indicate.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell’art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e ad una indennità pari a due mensilità, in conformità dell'art. 2118 c.c..
Decesso del lavoratore. In applicazione dell’art.2122 x.x., xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all’art.55 del presente Contratto e indennità di due mensilità in conformità dell’art.2118 c.c..
Decesso del lavoratore. Art. 123 - Decesso del lavoratore In caso di decesso del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 cod. civ. alle persone ivi indicate. In caso di decesso di lavoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio, a coloro che al momento del decesso siano con lui conviventi da almeno 6 mesi, è consentito il godimento dell'alloggio per i quattro mesi successivi al decesso stesso. A fronte del rilascio dell’alloggio entro e non oltre il termine tassativo di cui al precedente comma, verrà corrisposta da parte del datore di lavoro del lavoratore deceduto, a coloro che al momento del decesso del lavoratore erano con lui conviventi nei termini di cui sopra, una indennità di rilascio dell’alloggio di importo pari a € 1.600,00 complessivi lordi da erogare in parti uguali agli aventi diritto. Detta indennità non competerà in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, indi-pendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza. La convivenza dovrà essere comprovata con certificato anagrafico di stato di famiglia. Si applica all’indennità di cui al presente comma quanto previsto all’art. 89, comma 8.
Decesso del lavoratore. In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di lavoro che avena per il decesso del dipendente da’ diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 59 del presente Contratto e all'indennita’ di due mensilita’ in conformita’ dell'art. 2118 C.C.
Decesso del lavoratore. In caso di morte del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all’art. 2122 C.C. alle persone indicate nello stesso articolo. A coloro che al momento della morte del portiere siano con lui conviventi ed a suo carico, è consentito il godimento dell’alloggio per i tre mesi successivi.