Deliberazioni dell'Assemblea Clausole campione

Deliberazioni dell'Assemblea. Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse e la validità delle deliberazioni da assumere.
Deliberazioni dell'Assemblea. 1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.
Deliberazioni dell'Assemblea. 13.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordi- narie, sia in prima che in seconda convocazione, ove non di- versamente specificato nel presente Statuto, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Tuttavia per l’adozione delle delibere aventi ad oggetto la modifica de- gli articoli 4 e 14 del presente statuto e per l’adozione delle delibere sulle materie previste al successivo articolo 14, lett. f), g) e h), occorrerà, sia in prima che in secon- da convocazione, il voto favorevole dei 2/3 del capitale so- ciale.
Deliberazioni dell'Assemblea. 1. L’Assemblea delibera con il voto favorevole dei componenti che complessivamente rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e degli enti partecipanti alla seduta. Le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti persone, che avvengono a scrutinio segreto.
Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto [ 2373 comma 3]. [II]. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [ 2365]. [III]. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [ 11 att.].
Deliberazioni dell'Assemblea. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379. Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di obbligazioni.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).