Denuncia dei Sinistri. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato
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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/Rco
Denuncia dei Sinistri. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso L’Assicurato deve far denuncia scritta alla Società di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, ciascun Sinistro entro 30 10 (dieci) giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Nel periodo di tale obbligo può portare alla perdita totale validità del contratto, l’Assicurato ha la facoltà di denunciare ogni fatto o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’artcircostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione. 1915 C.C.Tale notifica, unicamente nel se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione. Si rimanda quanto disposto dall’articolo 1 – Altre Assicurazioni delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, in caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicuratodi coesistenza di altre assicurazioni. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; Senza il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla previo consenso scritto della Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguitol’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, anche successivamente alla scadenza del presente contrattodefinire o liquidare Danni e Perite Patrimoniali, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al sinistro denunciatoriguardo.
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Samples: Insurance Agreement
Denuncia dei Sinistri. Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all’Amministrazione, che provvederà al suo inoltro al’Intermediario. La denuncia del sinistro conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. A richiesta della Società, l’Amministrazione dovrà fornire dichiarazione che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistroevento che riguardi le garanzie di cui alle lett. f) e g) dell’art. 26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, deve darne avviso alla sarà altresì fornito l’originale o copia autentica della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria. L’Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nei modi previstiadoperandosi per la difesa, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto mezzo. Le relative spese sono a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo carico della Società ai sensi dell’art. 1915 C.C.1914 del Codice Civile;
b) conservare fino alla liquidazione del danno, unicamente nel le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso in cui l’inadempimento sia dovuto per tale titolo diritto a dolo del Contraente/Assicuratoqualsivoglia indennità. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se L’Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, ripristino anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato prima della comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del cui al presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciatoarticolo.
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Samples: Insurance Agreement
Denuncia dei Sinistri. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 caso di sinistro causato dalla circolazione del Codice Civileveicolo assicurato, il Contraente/Assicuratoconducente del veicolo o, in se persona diversa, il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi. In caso di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo rivalersi ai sensi dell’art. 1915 C.C.x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, unicamente 0° xxxxx xxxxx Xxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimentosinistro deve essere redatta, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi dell’art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di leggeconstatazione amichevole di incidente” (c.d. “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, trasmettendo tempestivamente attiLuogo e Data di nascita, documentiResidenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, notizie nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciatodella individuazione delle Autorità intervenute.
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Samples: Insurance Agreement
Denuncia dei Sinistri. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve darne avviso alla Societàessere inviata a mezzo lettera raccomandata, nei modi previstitelefax, entro 30 giorni mail, purché supportate da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi adeguata ricevuta, da parte del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. L’inadempimento È onere del Contraente- Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario in sede di tale obbligo può portare alla denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo pattuito nelle forme previste dall’ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L’inosservanza di una o più̀ disposizioni in materia di Patrocinio Legale a favore degli Assicurati nei confronti dell'Ente o della Garante per la Responsabilità Civile/Patrimoniale è causa di decadenza dai benefici di contratto. I termini di denuncia valgono altresì per quanto previsto all’Art. 23 garanzia POSTUMA. L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciatoall’indennizzo.
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Denuncia dei Sinistri. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 La denuncia del Codice Civilesinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previstitramite del broker, entro 30 dieci giorni dalla data dell’evento o da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informa- zioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. L’inadempimento 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata. In caso di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo evento che riguardi le garanzie di cui ai sensi punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’art. 1915 C.C.Oggetto dell’assicurazione, unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicuratodovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che do- vesse pervenire. La Società fornirà semestralmente all’Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico modificabile, riportante: - la numerazione attribuita - la data di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato accadimento - la targa del veicolo assicurato coinvolto - le iniziali della controparte, laddove presente e/o suoi aventi diritto possibile - lo stato del sinistro - l’importo stimato per la sua definizione, o terzi nonché da parte dell’INAIL, l’importo liquidato È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciatorichieda.
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Denuncia dei Sinistri. In La denuncia del sinistro dovrà essere inviata, a cura dell'Assicurato, al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, fatta salva la specifica procedura, di seguito illustrata, riguardante la gestione del rimborso spese sanitarie cui hanno diritto esclusivamente i volontari impegnati in progetti esteri, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall’evento e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto disposto dall’art. stabilito dagli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso, "l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il Contraente/Assicuratorifiuto del medesimo" restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di sinistrosingoli rischi o parti dell'assicurazione, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni salvo esplicita accettazione da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi parte del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale e conseguente riduzione del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. L’Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciatopremio.
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